Molto nota è la vicenda del palco del primo maggio che ha coinvolto il rapper italiano Fedez ed i vertici della Rai. Il cantante accusa, infatti, gli esponenti dell’emittente televisiva di censura a causa delle richieste di modifiche al suo intervento per il concerto del primo maggio, giudicandolo “inopportuno nel contesto del concerto”.
La questione verte sul ddl Zan e sulla richiesta da parte della Rai al cantante di “modificare” il proprio discorso per il palco del primo maggio perché “…non c’è una controparte” oppure perché “…è inopportuno il contesto”. Le richieste da parte della Rai e la successiva pubblicazione da parte di Fedez della telefonata tra le due parti hanno scatenato un vero e proprio caso politico ed hanno anche diversi risvolti dal punto di vista legale e della privacy. Poteva Fedez registrare la telefonata? E poteva poi pubblicarne il contenuto?
La disciplina sulla registrazione delle telefonate
Con l’avvento di diverse applicazioni che permettono la registrazione delle chiamate e delle conversazioni telefoniche è sorto il dubbio se fosse legale o meno registrare una telefonata all’insaputa dell’altro interlocutore. È opportuno precisare che la Suprema Corte di Cassazione si è già espressa in merito ed ha dichiarato che vi è la possibilità di registrare una conversazione tra presenti, anche senza che questi abbiano dato un previo consenso a patto che la registrazione non avvenga in luogo di privata dimora altrui e che alla conversazione partecipi anche il soggetto che registra.
Quanto espresso dalla Cassazione è integralmente trasponibile alle conversazioni telefoniche e perciò bisogna ritenere del tutto legittimo registrare una telefonata. Il luogo dove avviene la conversazione, infatti, viene considerato “virtuale” e quindi non ascrivibile ad una privata dimora, ed alla conversazione partecipa, ovviamente, anche colui che sta registrando. La Suprema Corte ha dunque ribadito che: “la registrazione di una chiamata non fa altro che fissare, su una memoria elettronica, ciò che è già nostro, in quanto il nostro udito lo ha captato e lo ha “archiviato” nel cervello”.
È possibile pubblicare la registrazione di una chiamata?
Appurato che la registrazione delle chiamate è legalmente ammessa, ora bisogna chiarire cosa comporta la pubblicazione della stessa.
La pubblicazione di una registrazione telefonica è considerata reato; l’unico utilizzo che si può fare della registrazione di una chiamata è quello di produrla o consegnarla al giudice, alla Procura o ai Carabinieri per la tutela dei propri diritti o per farla valere all’interno di una causa, ma non è permessa la pubblicazione del contenuto.
Il caso Fedez-Rai
In merito al caso di diffusione della conversazione telefonica avvenuta tra Fedez e la Rai, si va chiaramente a delineare un problema dal punto di vista della Privacy.
Sebbene, dunque, la registrazione fosse consentita, la pubblicazione senza il consenso da parte di tutti coloro che ne hanno preso parte è invece da considerarsi come grave violazione della privacy e come tale legalmente perseguibile dagli interessati.
La vicenda rimane dunque tutt’ora aperta con diversi botta e risposta da parte, sia del cantante, che dell’emittente televisivo.
Cosa potrebbe accadere in tribunale?
Il Codice della privacy prevede che in caso di violazione dei dati personali, il responsabile sarà tenuto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale e nei casi più gravi è addirittura prevista la reclusione fino a 6 anni.
Bisognerà, nel caso in cui venga presentata querela dagli interessati nei confronti di Fedez, valutare se il giudice riterrà l’intenzione del cantante di “smascherare” la censura operata da un ente televisivo pubblico sufficiente per non far rientrare la fattispecie tra i casi più gravi di violazione della privacy.
A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia, con la collaborazione di Ludovico Raffaelli