Il figlio può essere obbligato a vedere il genitore? La Cassazione e la Corte EDU dicono NO

Il figlio minore ha diritto ad avere rapporti con entrambi i genitori e con le rispettive famiglie anche quando i genitori non sono più uniti da vincolo coniugale o di convivenza, per espressa previsione legislativa.

Ma se il figlio, in giudizio, esprime la sua chiara e precisa posizione di non voler vedere uno dei due genitori, il suo rifiuto deve essere preso in considerazione?

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20107 del 7 ottobre 2016 si esprime favorevolmente, come già la Corte EDU nel 2013.  Tale orientamento è stato ribadito anche più recentemente dalla stessa Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11170 del 23 aprile 2019.

Il caso oggetto della sentenza n. 20107 del 7 ottobre 2016

Il Tribunale di Milano, nel giudizio di divorzio tra due coniugi, confermava l’affidamento al Comune di Milano della figlia minore con collocamento presso la madre e regolamentava il diritto di visita del padre, con l’ausilio dei Servizi Sociali competenti.

La Corte di Appello di Milano, adita dal padre, confermava le disposizioni del primo grado.

Il padre quindi ricorreva in Cassazione ritenendo che, con tale provvedimento, gli era di fatto impedito di vedere la figlia poiché i Servizi Sociali, che dovevano monitorare e favorire il rapporto della figlia con il padre, non avevano adeguatamente gestito la situazione.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20107/2016, rigettava il ricorso e confermava la legittimità del provvedimento della Corte di Appello evidenziando che la stessa aveva “incentrato la propria valutazione sulla decisione da prendere all’attualità relativamente a una ragazza ormai nel suo quindicesimo anno di età e che aveva espresso una posizione decisamente chiara e argomentata circa la sua indisponibilità attuale alla partecipazione ad un progetto di riavvicinamento con il padre”.

Proseguiva poi la Suprema Corte, specificando che la decisione era stata incentrata sulla valutazione dell’interesse della minore valorizzando la sua capacità di autodeterminazione.

Cosa dice la Legge?

Nell’ordinamento giuridico italiano il diritto del figlio alla bigenitorialità è garantito e tutelato dalla legge sull’affidamento condiviso n. 54 del 2006 e dal d.lgs. n. 154 del 2013.

Tuttavia, il diritto alla bigenitorialità incontra dei limiti quali l’interesse del minore e la sua volontà.

Infatti, il bene tutelato, anche dalla normativa internazionale, è esclusivamente il superiore interesse del minore, rispetto al quale i diritti dei genitori sono recessivi.

Il nostro codice civile, all’articolo 315bis, tutela la volontà del minore ed il suo superiore interesse prevedendo l’ascolto del figlio che abbia compiuto 12 anni da parte del Giudice.

A mezzo dell’ascolto il minore può dichiarare la sua opinione nel giudizio che lo riguarda  avendo diritto anche di esprimere chiaramente il proprio rifiuto alla relazione con il genitore. Infatti, se un figlio non intende intrattenere un rapporto stabile con il genitore non collocatario, questo non può essere obbligato.

Sul tema, i provvedimenti della Corte di Cassazione sopra richiamati (Cass. Civ. n. 11170 del 23 aprile 2019; Cass. Civ. n. 20107 del 7 ottobre 2016) hanno stabilito che il rapporto affettivo, per natura incoercibile, non può essere imposto.

Anche la Corte EDU, con la sentenza Gobec contro Slovenia del 3 ottobre 2013, ha precisato che nelle questioni relative ad affidamento e diritto di visita dei figli minorenni, il loro interesse è preminente e può prevalere su quello dei genitori. In riferimento agli prole senza capacità di discernimento spetta essenzialmente alle Autorità valutare se il contatto con il genitore debba essere incoraggiato e mantenuto o meno, man mano che i figli crescono e diventano, con il passaggio di tempo, in grado di formulare la propria opinione sul contatto con i genitori, i tribunali debbono anche dare il giusto peso alle loro opinioni e sentimenti e al loro diritto al rispetto della loro vita. Pertanto, la Corte Edu ha concluso stabilendo che non sussiste violazione dell’art.8 CEDU quando le Autorità nazionali abbiano tenuto conto della volontà dell’adolescente di non incontrare il genitore.

In definitiva, sulla base delle argomentazioni espresse dalle sentenze in esame si può sancire che la frequentazione tra figlio e uno o entrambi genitori può essere sospesa poiché il minore non può essere costretto ad incontrare i suoi genitori. Infatti, il diritto alle relazioni familiari non può essere imposto in quanto la relazione affettiva stessa non può essere imposta, soprattutto ad un minore, tutelato in modo preminente dagli ordinamenti internazionali e dalla nostra Costituzione. La motivazione del rifiuto può quindi anche essere priva di un fondamento giuridico ed il Giudice deve valutare esclusivamente se il rifiuto espresso da un figlio si riconduce al suo superiore interesse.

 

 

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