Genitore in zona rossa: Può il genitore separato che vive in altra città zona rossa vedere i suoi figli che, invece, vivono in zona gialla?
Nella situazione emergenziale che stiamo vivendo, è fisiologico per un genitore non collocatario, che vive in zona rossa, chiedersi se ha la possibilità di raggiungere il proprio figlio che, invece, vive in zona gialla, senza incorrere in sanzioni.
Il caso: il padre separato e/o divorziato vive in un comune differente rispetto alla madre collocataria del minore.
I due comuni sono stati ricondotti in zone di gravità emergenziale differenti: il Comune ove vive il padre in zona rossa, mentre il Comune ove vive la madre in zona gialla.
Il padre non collocatario vorrebbe continuare ad esercitare il proprio diritto di visita così come disposto con provvedimento giudiziale, ma come?
Pillole giuridiche: la ratio indissolubile del diritto di visita è, da un lato, quella di consentire al genitore non collocatario di continuare a mantenere rapporti significativi con i figli minori; dall’altro lato e in via speculare, è quella di garantire al minore una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi.
Il tutto nel rispetto del principio della bigenitorialità, che si sostanzia nel diritto dei figli di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
Ciò premesso e in presenza di un provvedimento giudiziale che abbia disposto l’affidamento condiviso con disciplina del diritto di visita, è importante rilevare che anche la legislazione e la giurisprudenza hanno ritenuto imprescindibile mantenere saldo il diritto di visita nonostante l’emergenza epidemiologia in corso.
Invero vista la poca chiarezza in materia dei D.P.C.M. del 08.03.2020 e 09.03.2020, fino a quelli più recenti, sono intervenute le FAQ del Governo che hanno avuto modo di chiarire che: “Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione e divorzio”.
Tuttavia, la giurisprudenza ha fatto e sta facendo la sua parte nel fornire alle famiglie che vivono la crisi della separazione e/o del divorzio, in presenza di figli minori, delle linee orientative rispetto alla possibilità di esercitare il diritto di visita.
Se con provvedimento del 03.04.2020 il Tribunale di Bari ha fatto prevalere il diritto alla salute con conseguente compressione del diritto alla bigenitorialità del minore; segnatamente, il Tribunale di Torre Annunziata con Ordinanza del 06.04.2020 ha statuito che il generico riferimento all’emergenza sanitaria in corso non può comprimere il diritto del figlio a godere della frequentazione di entrambi i genitori, mettendo così sullo stesso piano il diritto alla bigenitorialità da parte del minore e il diritto alla salute.
I principi in gioco sono tutti fondamentali, quali il diritto alla salute psicofisica del minore (art. 32 Cost.), il diritto alle relazioni familiari (art. 29 Cost.) il Best Interest of the Child (art. 3 Convenzione Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e art. 8 CEDU) e il diritto alla bigenitorialità del minore (art. 9 Convenzione Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e art. 8 CEDU).
Inoltre, merita di essere evidenziata la portata innovativa del provvedimento del Tribunale di Torre Annunziata che -in aggiunta alla modalità di visita in presenza- ha altresì disposto la modalità di visita telematica, potendo il genitore non collocatario effettuare ogni giorno (diverso da quelli previsti per gli incontri in presenza) “una videochiamata di almeno 15 minuti presso l’utenza telefonica fornita dalla madre collocataria della figlia minore, all’orario concordato tra i genitori o, in difetto, tra le 17.00 e le 18.00”.
Pertanto, la giurisprudenza richiamata tende a valutare il caso concreto e, dunque, le specifiche condizioni di salute in cui i genitori e i figli si trovano, ritenendo che -in assenza di specifiche ragioni di tutela della salute- il diritto di visita del genitore non collocatario debba essere salvaguardato, con le dovute cautele sanitarie, secondo la regolamentazione disposta nel corso del giudizio.
Il soccorso della giurisprudenza in tal senso deve, quindi, ritenersi significativa consentendo un bilanciamento degli interessi costituzionali in gioco non meramente in astratto, ma in concreto. Un attento esame delle situazioni concrete e il grado di rischio di salute specifico devono essere le bussole che consentono di esercitare adeguato diritto di visita da parte del genitore non collocatario e speculare diritto alla bigenitorialità da parte del minore, che non può essere aprioristicamente compresso.
La soluzione: il genitore non collocatario, previa concreta valutazione delle condizioni sanitarie e nel rispetto delle cautele prescritte in materia, anche se vive in zona rossa può continuare ad esercitare il proprio diritto di visita e, dunque, può al contempo consentire al minore di mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.
E ciò in quanto, il diritto di visita e il diritto alla bigenitorialità rientrano tra i motivi di necessità, ossia tra quei motivi che possono essere indicati nell’apposita autocertificazione legittimante lo spostamento da una zona ad un’altra in questa delicata e perdurante fase emergenziale.