Mantenimento omesso? Arriva il risarcimento

A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia e dell’Avv. Maria Giulia Fenoaltea

 

L’ex moglie ha diritto al risarcimento dei danni per non aver ricevuto l’assegno di mantenimento dal marito?

In primo luogo è necessario distinguere le conseguenze dell’omesso mantenimento, che si differenziano sul piano penalistico e civilistico.

IL PUNTO DI VISTA PENALISTICO

Il soggetto che omette di corrispondere l’assegno di mantenimento nei confronti del coniuge e/o dei figli minori, facendogli mancare i mezzi di sussistenza commette il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.

La pena prevista è sia quella della reclusione fino ad un anno sia la multa da 103 a 1.032 euro.

Il reato in questione è perseguibile a querela di parte, tuttavia quando è commesso a danno delle persone di età minore è procedibile d’ufficio.

 

COSA DICE LA GIURISPRUDENZA PENALE?

Secondo la giurisprudenza predominante, per la configurazione del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare è necessaria la sussistenza dei seguenti elementi:

  1. Le persone offese (figli e/o coniuge) devono versare in stato di bisogno;
  2. Il reo deve avere la capacità di fornire i mezzi di sussistenza. Difatti, qualora si trovi nell’incolpevole impossibilità di corrispondere tali mezzi, il reato non sussiste;
  3. La mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento deve necessariamente privare i soggetti beneficiari totalmente o parzialmente dei mezzi di sussistenza.

Inoltre, la Cassazione penale, ha più volte precisato che il bene protetto dall’art. 570 c.p. non è l’interesse della persona avente diritto al sostentamento, ma il più generale interesse dello Stato di salvaguardare la famiglia contro le gravi violazioni degli obblighi giuridici posti a salvaguardia di essa, per cui vittima del delitto in esame può ritenersi “qualunque membro della famiglia“, e non solo l’avente diritto al sostentamento.

 

 

 

 

 

IL PUNTO DI VISTA CIVILISTICO

 

L’articolo 156 del codice civile sancisce che il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. (…) ’’.

 

È quindi chiaro che l’assegno di mantenimento risponde ad una funzione assistenziale poichè volto a fornire un sostegno di carattere economico una volta venuta meno la convivenza. Pertanto, la funzione sottesa al mantenimento potrebbe, in casi specifici, dar luogo al risarcimento del danno in caso di volontaria ed arbitraria omissione di quanto stabilito dal giudice o dalle parti in sede di accordo consensuale.

 

COSA DICE LA GIURISPRUDENZA CIVILE?

 

La mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento, priva i soggetti beneficiari di un diritto, e senza dubbio, anche dal punto di vista morale, arreca gravi danni.

È chiaro che ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento il giudice dovrà valutare una serie di elementi, fra i quali l’effettiva possibilità di corrispondere l’assegno di mantenimento per la coniuge o per i figli.

 

Sul punto, il Tribunale di Roma ha adottato un preciso orientamento, difatti, con la sentenza n. 17144/18 del 12.09.2018 stabiliva che: In caso di omesso pagamento dell’assegno di mantenimento, l’ex moglie ha diritto ad ottenere il risarcimento anche dei danni morali subiti”.

Nel caso esaminato dal Tribunale di Roma, la madre si trovava in uno stato di semi indigenza, e non riusciva a sostenere economicamente i suoi figli. Per tale motivo, la donna cadeva in uno stato di ansia e preoccupazione, tale da configurare il danno morale l’evidente pregiudizio subito.

In conclusione, il genitore che ha mantenuto da solo i figli, in determinate circostanze, ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale.

 

 

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