Sì al mantenimento del figlio laureato, SOLO se si impegna a trovare lavoro

 

Spetta al genitore mantenere il figlio maggiorenne, se lo stesso fornisce la prova di aver cercato un lavoro ridimensionando le sue aspirazioni, senza aspettare il lavoro perfetto anche mediante l’invio di curricula e incontri di lavoro. La Cassazione nell’ordinanza 29779/2020 (sotto allegata) che ha richiamato la sua recente ordinanza n. 17183/2020 ha rigettato il ricorso di una madre, dopo che la Corte d’Appello, pronunciandosi sulla sentenza di divorzio dei coniugi, aveva riformato in parte la sentenza di primo grado, ponendo a carico del padre l’obbligo di contribuire al mantenimento di un solo figlio corrispondendo un assegno mensile di 200,00 euro.

Essere maggiorenne non vuol dire essere indipendente

La madre propone ricorso in Cassazione sollevando i seguenti due motivi.

  • Con il primo fa presente che il giudice territoriale, senza valutare la situazione economica delle parti, ha riconosciuto a carico del padre l’obbligo di contribuire al mantenimento di un solo figlio, senza nulla disporre in favore del figlio maggiore, considerato autonomo solo in ragione dell’età (27 anni) senza prova alcuna della sua indipendenza economica.
  • Con il secondo invece solleva l’omesso esame di quanto indicato nel ricorso introduttivo, che avrebbe dovuto condurre la Corte a un diverso giudizio sull’indipendenza economica del figlio.

Stop al mantenimento se il figlio si è laureato

La Corte però con l’ordinanza n. 29779/2020 respinge il ricorso perché la Corte ha motivato correttamente le ragioni dell’assegnazione della casa coniugale e del riconoscimento del contributo al mantenimento in favore di uno solo dei figli.

Infatti se si fosse dimostrato il mancato svolgimento dell’attività lavorativa e se il si fosse dimostrato che il figlio si fosse adoperato a cercare il lavoro consono alle sue attitudini, allora la corte avrebbe provveduto a favore di un mantenimento.

Infatti la Cassazione di recente ha affermato che: “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni.”

A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia e del dottor Ludovico Raffaelli

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