A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia e dell’Avv. Maria Giulia Fenoaltea.
Lo Studio Missiaggia & Partners tutela la bambina con l’affidamento esclusivo alla mamma
Ho denunciato il mio ex compagno per maltrattamenti e desidero l’affidamento esclusivo di mia figlia minorenne, come devo procedere?
IN COSA CONSISTE L’AVVISO EX ART. 415 BIS CPP
L’avviso di cui all’art. 415 bis cpp viene notificato alla persona indagata di un reato e contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto, con l’avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l’indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.
L’avviso consente, quindi, all’indagato di prendere atto del capo accusatorio a suo carico ed anche di poter organizzare, prima dell’eventuale giudizio, la sua difesa.
AFFIDAMENTO ESCLUSIVO
L’affidamento esclusivo dei minori ad uno solo dei genitori è previsto quando il giudice ritiene che l’affidamento all’altro genitore sia contrario agli interessi del minore.
Come più volte stabilito dalla Cassazione “il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice per l’affidamento dei minori è costituito dall’esclusivo interesse morale a materiale della prole, che impone di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, indipendentemente dalla richiesta o dall’eventuale accordo tra i genitori” (Cfr. Cass. Civ. n. 18559/2016,)
Pertanto il giudice dovrà effettuare un giudizio prognostico sulla capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, alla personalità del genitore, all’attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché alle sue consuetudini di vita ed all’ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore. (cfr. Cass. Civ., 27/2017, n. 27).
È infine importante sottolineare che l’affidamento esclusivo costituisce un’eccezione alla regola dell’affidamento condiviso.
IL NOSTRO CASO
Una donna si è rivolta al nostro studio preoccupata per la crescita ed il benessere della figlia avuta da una relazione con un uomo. Quest’ultimo, infatti, nel corso degli anni, ed in particolare dalla nascita della figlia, aveva assunto atteggiamenti promiscui sotto il punto di vista sessuale, tanto da spingere la donna ad allontanarsi da lui.
La signora, grazie al supporto del nostro studio, non solo ha subito denunciato gli atteggiamenti dell’ex compagno ma, contestualmente, nel gennaio del 2020 si è rivolta al tribunale civile per chiedere l’affidamento esclusivo della figlia minorenne.
Nelle more dei giudizi, è stato notificato all’ex compagno della nostra assistita l’avviso di cui all’art. 415 bis cpp per il reato di maltrattamenti, il quale è stato prontamente depositato nel processo civile a conforto della richiesta di affidamento esclusivo.
Il tribunale di Roma con ordinanza in prima udienza, viste le indagini penali, disponeva subito un accertamento peritale della condizione psicologica della minore, e in attesa dell’esito delle indagini, sulla base dell’avviso ex art. 415 bic cpp depositato dalla nostra difesa, affidava in via esclusiva la minore alla madre, la quale fin ora si è dimostrata il genitore maggiormente idoneo a curare gli interessi della bambina. Inoltre accoglieva la richiesta dello Studio Legale Missiaggia, disponendo anche gli incontri protetti della bambina con il padre alla presenza di una persona di fiducia della mamma. In questo caso il padre non può vedere al figlia da solo. Sarà solo la CTU a determinare in che modalità possa la bambina vedere suo padre nel prosieguo e se l’affidamento esclusivo possa essere o meno confermato sempre nell’interesse della minore.