Separazione: cosa succede alla casa coniugale in assenza di figli?

Sappiamo che nell’ambito della assegnazione della casa familiare in caso di coppie con figli si cerca sempre di prediligere il bene dei bambini o maggiorenni non autosufficienti economicamente cercando di mantenerli nel loro ambiente abituale e senza quindi provocare più stravolgimenti del necessario nelle loro vite. Dunque, solitamente, i minori o maggiorenni senza indipendenza,  divengono assegnatari della casa familiare dove rimarranno con il genitore collocatario  fino all’indipendenza economica.

 

Ma in caso di assenza di figli? A chi spetta la casa coniugale?

In caso di separazione e di assenza di figli nella coppia oppure di figli ormai completamente autosufficienti il giudice della separazione risulta incompetente in merito alla decisione sull’assegnazione della casa. Per chiarire meglio, non si rileva un interesse primario da tutelare come può essere quello dei figli e perciò non rientra tra i poteri del giudice la possibilità di spossessare l’eventuale proprietario dall’immobile per assegnarlo all’ex coniuge. L’unica situazione in cui l’immobile può avere un peso riguarda la quantificazione dell’eventuale assegno di mantenimento (nel caso in cui vi sia un palese squilibrio tra i redditi dei due coniugi). Può infatti essere tenuto conto del fatto che il coniuge “debole” e non proprietario dell’appartamento, possa avere bisogno di un assegno di mantenimento più consistente (sempre in relazione alle possibilità dell’altro) in ragione del fatto che dovrà provvedere al pagamento di un affitto.

 

E se il coniuge separato e non proprietario non vuole lasciare la casa?

In questo caso è sempre opportuno distinguere tra coppie con figli non autosufficienti o minori e coppie senza figli o con figli ormai autosufficienti. Nel primo caso vi sarà una pronuncia del tribunale che fungerà da titolo per costringere l’ex che non vuole lasciare l’abitazione a lasciarla effettivamente. Si potrà infatti chiedere l’esecuzione forzata del provvedimento avvalendosi dell’aiuto delle forze dell’ordine, oppure si potrà anche procedere tramite denuncia per “mancata esecuzione dolosa dell’ordine del giudice” e tramite querela.

Nel secondo caso la situazione risulta più complessa, infatti il giudice della separazione non potrà in nessun caso avere la competenza per l’assegnazione della casa familiare nel caso in cui non vi siano figli coinvolti. Un importante orientamento della Corte di Cassazione riporta: “solo le limitazioni al diritto di proprietà derivanti dall’esigenza di tutelare il diritto alla conservazione dell’habitat familiare costituiscono espressioni della funzione sociale della proprietà, così come sancita dall’art. 42 della Costituzione” da cui risulta chiaro come l’unico caso in cui ci possa essere una limitazione della proprietà sia quello volto alla tutela della prole.

Data l’incompetenza del giudice sulla materia non si disporrà di un valido titolo da presentare all’ex per far si che questo lasci l’abitazione.

Ed allora come fare?

Sarà, in questo caso, necessario avviare un procedimento a tutela del diritto di proprietà chiedendo al giudice di emettere un provvedimento che obblighi l’ex al rilascio dell’immobile. Il metodo più veloce per ottenerlo è senz’altro il ricorso al “procedimento sommario di cognizione” ex articolo 702 bis c.p.c. con durata prevedibile di quattro mesi.

A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia e del dottor Ludovico Raffaelli

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