La crisi portata dall’emergenza Coronavirus ha colpito tutti e molti dei genitori obbligati al versamento dell’assegno di mantenimento si sono dunque trovati in difficoltà. Gli accordi economici pregressi sono spesso risultati impossibili da sostenere in una situazione in cui la propria attività doveva rimanere chiusa o in cui la cassa integrazione ritardava ad arrivare.
Cosa succede in caso di mancato pagamento dell’assegno di mantenimento?
L’inadempimento dell’obbligo di mantenimento ha rilevanza sia sul piano civile che su quello penale.
In materia civile anche un singolo ritardo nell’adempimento può essere considerato motivo sufficiente per dubitare della regolarità degli adempimenti del soggetto obbligato e permette di accedere ai rimedi stabiliti all’articolo 156 c.c.
Nell’ambito penale, invece, il mero ritardo non viene considerato sufficiente per far ricorso alle fattispecie previste all’articolo 570 c.p. in quanto sono considerate decisive anche la volontà e la coscienza di non adempiere e la gravità dell’inadempimento.
Come si procede se non si riesce a pagare l’assegno?
Smettere di pagare l’assegno di mantenimento comporta l’andare incontro ad una serie rischi che sicuramente non vale la pena correre. La migliore soluzione è cercare di trovare un accordo. È importante cominciare facendo richiesta scritta per ottenere una moratoria dell’assegno cercando comunque di versare il massimo possibile in modo da ridurre al minimo le possibilità di ricevere sanzioni.
Deve poi essere presentata l’istanza di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio, ma in ogni caso subordinata ad una modifica (ed in questo caso riduzione stabile) della posizione economica del genitore tenuto al pagamento del mantenimento. È importante sottolineare che la riduzione dei redditi percepiti deve essere stabile e tale da non permettere di sostenere le cifre precedentemente stabilite.
L’iter da seguire
Per la richiesta della riduzione dell’assegno di mantenimento sarà dunque necessario rivolgersi ad un avvocato specializzato e si potrà procedere alternativamente attraverso un procedimento in negoziazione assistita (in caso di accordo tra le parti) oppure tramite ricorso e dunque attraverso l’istanza di riduzione dell’assegno in ragione dell’elemento nuovo consistente nella diminuzione dei redditi percepiti dall’obbligato. Bisognerà allegare al ricorso lo stato di famiglia, il certificato di residenza dei coniugi ed il precedente provvedimento del giudice che sanciva l’obbligo del quale si chiede la modifica. A questo punto, dopo il deposito del ricorso, verrà fissata l’udienza per la trattazione della causa.
L’Avvocato Maria Luisa Missiaggia dichiara: “Qui in Studiodonne siamo specializzati in diritto di famiglia e conosciamo bene l’importanza dell’assegno di mantenimento, sia per il coniuge cosiddetto “debole” che per i bambini della coppia; è necessario però che l’assegno sia proporzionato alle possibilità di chi lo versa e questa crisi, che ci ha colti tutti impreparati, ha portato molte difficoltà per i genitori obbligati ad adempiere. Ritengo che la ricerca dell’accordo in un periodo così complesso sia la soluzione più giusta, da un lato l’obbligato deve fare tutti gli sforzi necessari per versare il massimo possibile, dall’altro il coniuge beneficiario dell’assegno deve anche cercare di comprendere il momento e venire incontro all’ex”. Solo in caso di impossibilità a trovare nell’altro un ragionevole compromesso, è corretto rivolgersi al Tribunale per vedere modificate le condizioni già fissate.
A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia e del dottor Ludovico Raffaelli