La successione del convivente: come funziona?

Nel 2016 è stata modificata la posizione del convivente di fatto in merito alle possibilità di successione; gode adesso di maggior tutela rispetto al passato. È stata, infatti, proprio la legge sulle unioni civili del 4 luglio 2016 a garantire ed attribuire al convivente di fatto una serie di diritti che hanno rilevanza anche sul piano successorio.

Cosa sono le Unioni civili e cos’è il convivente di fatto?

Le unioni civili, diversamente dalle convivenze di fatto, godono di maggiori tutele; il convivente civile, infatti, è, a livello legale e successorio, equiparato ad un coniuge e gode dunque degli stessi diritti (ad esempio il diritto alla reversibilità della pensione, il TFR, le indennità). Un’unione civile può avvenire sia tra due persone di sessi opposti che tra due persone dello stesso sesso attraverso la presentazione di una dichiarazione ad un ufficiale dello stato alla presenza di almeno due testimoni. A questo punto la dichiarazione verrà registrata ed archiviata presso l’archivio del Comune.

Per convivenza di fatto, invece, si intende: “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile” (articolo 1, comma 36, Legge n.76/2016).

Che diritti spettano al convivente di fatto in caso di morte del compagno?

A livello di diritti spettanti ai meri conviventi, questi sono decisamente ridotti rispetto a quelli spettanti ai conviventi civili o a quelli dei coniugi. L’unica equiparazione del convivente di fatto al coniuge si ha sul diritto a percepire le eventuali indennità per risarcimento del danno, mentre per gli altri argomenti successori la situazione è diversa. Per quanto riguarda, infatti, l’abitazione di residenza dei due conviventi, la legge riconosce al convivente superstite non proprietario dell’immobile il diritto di poter continuare a risiedere nell’abitazione per due anni, oppure per la durata della convivenza e comunque non oltre i cinque anni. In caso di abitazione in affitto o in locazione sarà però diritto del superstite subentrare nel contratto.

In merito all’eredità, invece, il convivente di fatto non avrà diritto ad alcuna quota di legittima, la quale spetterà soltanto al coniuge o al convivente legato da unione civile.

Si può dunque affermare che con la legge del 2016 si sia fatto un passo in avanti per la tutela delle semplici convivenze di fatto, che comunque restano spesso prive di adeguata tutela. Sembra, infatti, che con l’introduzione delle unioni civili si sia voluta dare una nuova forma di tutela, incoraggiando tutti coloro che si trovavano in una convivenza di fatto a trasformarla in unione civile. È comunque un importante passo del legislatore che è andato ad affiancare alla figura del coniuge anche quella di coloro che non credono nelle unioni matrimoniali.

 

A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia e del dottor Ludovico Raffaelli

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