Questo si evince dalla Sentenza del Tribunale di Roma nella causa civile di I Grado n. r.g.43869/2012 nella quale la separazione viene addebitata alla moglie per violazione dell’obbligo di fedeltà; violazione rilevata proprio attraverso l’utilizzo degli sms sul cellulare di lei.
L’obbligo di fedeltà
Secondo l’art.143 c.c. il rapporto tra i coniugi è regolato da una serie di obblighi reciproci, tra i quali l’obbligo di fedeltà: “Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia”.
Il dovere di fedeltà reciproca, sancito al comma 2, comporta che il tradimento sia considerato come una violazione dei propri doveri coniugali e che, di conseguenza, vi sia la possibilità che il giudice “addebiti” la separazione a colui che tradisce, identificandolo come responsabile della chiusura del rapporto. Dall’addebito della separazione derivano diverse conseguenze tra cui la perdita del diritto all’assegno di mantenimento, la perdita dei diritti ereditari sul coniuge e l’eventuale risarcimento nei confronti del coniuge vittima del tradimento.
Il caso
Il marito, con ricorso depositato il 5 Luglio 2012, ha chiesto la pronuncia della propria separazione con addebito alla moglie, per violazione dell’obbligo di fedeltà. A sostegno di questa domanda, il ricorrente ha prodotto una serie di sms provenienti dal telefono cellulare della moglie contenenti le conversazioni tra lei ed un altro uomo.
Da questa corrispondenza risultava evidente l’intercorrere di una relazione intima tra le due persone: vi erano, infatti, diversi scambi di affettuosità e dei riferimenti ad una comune sessualità inequivocabili.
La difesa, essendo le di lei giustificazioni piuttosto generiche, si è concentrata sull’inutilizzabilità dei documenti perché acquisiti in violazione della normativa sulla privacy. Nell’ambito del contesto familiare e di coabitazione, però, secondo il Collegio, la riservatezza di ciascun coniuge risulta affievolita: non è infatti infrequente entrare in contatto con dati personali dell’altro, anche in casi in cui la loro acquisizione non può in nessun modo essere considerata illecita. Proprio per questo motivo, non può ritenersi illecita la scoperta casuale del contenuto dei messaggi e per lo stesso motivo si ammetteva l’utilizzo degli stessi all’interno del giudizio.
Non risultava invece sussistere una precedente crisi tra le parti e non vi erano neppure riscontri sulla tesi che il marito avesse fatto mancare la propria assistenza alla moglie, o l’avesse privata dei mezzi necessari alla sussistenza.
Conclusioni
Il Tribunale di Roma dichiara quindi: “la causa della separazione va dunque individuata nell’infedeltà coniugale della moglie, nei cui confronti va emessa pronuncia di addebito.
Non può quindi essere riconosciuto in favore di (…) un assegno separativo”, cioè di mantenimento.
A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia