A cura dell’ Avv. Maria Luisa Missiaggia e dell’Avv. Maria Giulia Fenoaltea.
È lecito dimostrare l’infedeltà con un sms?
Cosa dice la legge?
Dal matrimonio derivano in capo ai coniugi reciproci diritti e doveri. Secondo il codice civile, dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione.
Una conseguenza della violazione dell’obbligo di fedeltà matrimoniale consiste nel richiedere l’addebito della separazione in sede giudiziale.
Perché si possa addebitare una separazione, devono essere attribuiti ad uno dei coniugi determinati comportamenti volontari che rappresentano la causa della separazione.
Come dimostrare l’infedeltà?
Com’è noto, i codici di procedura civile e di procedura penale non prevedono chat ed sms quali mezzi di prova, tuttavia tali mezzi possono rientrare nelle “prove atipiche”, ossia in quelle che, pur non essendo espressamente previste dalla legge, il giudice considera secondo la sua prudente valutazione.
Difatti, attualmente il 70% dei tradimenti viene scoperto mediante un cellulare, sms, messaggi whatsapp e chat private (Messenger o Facebook); tuttavia non sempre i giudici attribuiscono a questi nuovi mezzi di comunicazione valore di prova.
Ebbene, la disciplina è diversa a seconda che si tratti di un procedimento civile o penale.
Nel processo penale ogni prova acquisita illegalmente non può essere utilizzata ed è, quindi, priva di valore.
Diversamente, nel processo civile anche la prova ottenuta illegalmente a discrezione del giudice può essere valutata.
Cosa dicono i giudici?
In particolare, con riguardo al social network Facebook, vi è già un’indicazione da parte della Corte di Cassazione, la quale ha chiarito che “i post, le condivisioni e le foto pubblicate non sono coperte dal diritto alla riservatezza perché costituiscono informazioni rese volontariamente pubbliche ed accessibili a tutti (se il profilo è pubblico) o quanto meno ad un certo gruppo di conoscenti (se il profilo è impostato con alcune restrizioni)” (Cass. Civ. 3981/2016).
Nei procedimenti di separazione, è diventata la prassi allegare tali prove; nel nostro ordinamento è la valutazione del Giudice a decidere sull’ammissibilità e l’utilizzabilità delle prove prodotte dalle parti in un giudizio civile. Infatti, in un procedimento di separazione o divorzio, anche se le prove sono state assunte con modalità illecite, il Giudice può ammetterle, qualora sia necessario per esercitare il diritto di difesa e sostenere la domanda di addebito della separazione.
Secondo il Tribunale di Roma, infatti, quando “si tratta di coniugi, la privacy subisce un affievolimento, proprio poiché la coppia coabita e quindi è naturale che gli oggetti, come il cellulare, siano esposti alla possibile condivisione, apertura o lettura, sebbene non espressamente autorizzata: la convivenza determina una sorta di manifestazione tacita di consenso alla conoscenza dei dati e delle comunicazioni del coniuge, anche se di natura personale” (Trib. Roma, sent. n. 6432/2016).
Pertanto, sebbene gli sms, i seflie e le chat, siano ammesse nel procedimento di separazione o divorzio quali prove, una recente sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila, stabiliva che “qualche sms scambiato con il primo marito della donna e un selfie che la ritrae con lo stesso non provano l’infedeltà, anche perché dalle immagini, così come dal contenuto dei messaggi non emerge un atteggiamento o un linguaggio che facciano pensare a una relazione sentimentale”. (Cda di L’Aquila sentenza n. 2060/2019).
È quindi chiaro che il valore di prova di questi nuovi “ mezzi di comunicazione” va valutata ed accertata caso per caso.