Nipoti mantenuti dai nonni: cosa succede se i genitori non possono mantenere i propri figli? ( Cass. Sez. VI, n. 10419/2018)

Nipoti mantenuti dai nonni: Cosa succede se i genitori non possono mantenere i propri figli? ( Cass. Sez. VI, n. 10419/2018)

“Se non paghi per le spese di tuoi figlio, vedrai che le farò pagare ai tuoi genitori” 

Sarà vero?

Ebbeni si, i nonni, ed in generale gli ascendenti hanno diritti e doveri verso i loro nipoti.
I nonni in caso di impossibilità del genitore di mantenere il proprio figlio sono obbligati al mantenimento dei nipoti.
Vediamo di seguito nei dettagli cosa prevede la normativa italiana a riguardo.
L’art. 148 del cc sancisce il dovere dei coniugi di provvedere al mantenimento, all’istruzione, all’educazione e all’assistenza morale e materiale dei loro figli.
Tale impegno deve essere ripartito tra i genitori, ex art. 316 bis c.c., in maniera proporzionale alle loro rispettive sostanze e capacità lavorative, siano esse professionali o casalinghe;detto l’obbligo in spetta in via primaria e integrale ai genitori si protrae fin quando questi non raggiungono l’indipendenza economica,.
L’art. 316 bis c.c. disciplina un aspetto di particolare importanza per ciò che concerne il campo del diritto civile, ed in particolare il diritto di famiglia: l’obbligo al mantenimento dei nipoti da parte degli ascendenti.
Ciò è possibile e doveroso solo laddove si configurino fattispecie aventi i requisiti prescritti dalla disposizione

Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinchè possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli”.
I casi sono i seguenti:
1) Impossibilità oggettiva;
2) Omissione volontaria (e dunque rifiuto) da parte di entrambi i genitori;
3) Omissione anche solo di un genitore, qualora l’altro non abbia i mezzi per provvedere da solo al mantenimento dei figli.

Ciò implica che l’intervento dei nonni in qualità di ascendenti obbligati ex art. 316 bis c.c è residuale e subordinato all’oggettiva ed accertata impossibilità o inerzia del/i genitore/i nel provvedere economicamente ai bisogni della prole: (Cass. Civile sent. n. 20509/2010).
Qualora ricorrano i citati presupporti, l’onere di mantenimento dei nipoti dovrà essere ripartito in proporzione alle capacità economico patrimoniali dei nonni.

La Corte di Cassazione con la sentenza Sez. VI, 02/05/2018, n. 10419 , afferma che «l’obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori […] agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore è in grado di mantenerli; così come il diritto agli alimenti ex art. 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell’impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo».
E evidente che l’onere di mantenimento imposto ai nonni è immaginato dal nostro legislatore non come una imposizione fine a sé stessa, quanto invece come una forma di aiuto alla famiglia, di sostegno, che trova fondamento nei principi di solidarietà familiare e di tutela dei minori ma che, al tempo stesso, non può e non deve trasformarsi in una fonte di esonero dalla responsabilità genitoriale.

 

Insomma, fermo il principio (peraltro già noto ed affermato) che quella dei nonni è un’obbligazione sussidiaria, si deve prendere atto che, secondo la Suprema Corte, detta obbligazione “scatta” solo quando entrambi i genitori non siano in grado di provvedere al mantenimento dei loro figli, con la conseguenza, quindi, che sembrerebbe sufficiente ad escludere l’obbligazione in questione degli ascendenti, la circostanza che (anche solo) uno dei due genitori abbia la possibilità di provvedervi.

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