Si può obbligare il figlio a vedere e frequentare il padre con la nuova compagna ?

a cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia e dell’Avv. Maria Grazia Bomenuto

Il figlio minorenne può rifiutarsi di vedere il genitore con la nuova compagna? Si può obbligare il figlio a vedere e frequentare il padre con la nuova compagna ?

Questo argomento trae origine da un caso che mi è capitato e che ritengo interessante sotto l’aspetto non solo giuridico.

Se la scelta di non vedere e non frequentare il genitore con la nuova o nuovo compagno deriva dalla libera volontà del figlio, nessuno può obbligarlo, neanche il giudice.

Il giudice, però, se chiamato a dirimere la controversa, sarà tenuto ad indagare sulla reale volontà del minore e verificare se eventualmente sussistono delle pressioni da parte dell’altro genitore ovvero sia in atto una sindrome da alienazione parentale.

Quando marito e moglie si separano, spesso – ed è naturale – ricostituiscono legami affettivi con altri partner e spesso tali unioni sono motivi di forti tensioni e a volte di difficili fratture da sanare. Ed infatti, il marito o la moglie si oppongono a che i loro figli, semmai già reduci da una recente separazione dei loro genitori, siano coinvolti nella nuova relazione del padre o della madre e non vogliono che i minori frequentino la “fidanzata” o il “fidanzato” di turno, anche se figure stabili e attente alla crescita dei bambini.
Di frequente, infatti, nei verbali di separazione consensuale, i clienti chiedono di inserire una clausola che in qualche modo tuteli il figlio da una frequentazione più o meno affrettata con altre figure che intervengono nella vita degli “ex”.
Ma queste clausole non costituiscono un vero e proprio obbligo giuridico, ma altro non sono che un impegno morale che, se violato, non comporta l’applicazione di alcuna sanzione. Se non sussistono pregiudizi per il minore non ci sono divieti.

La vicenda trattata dal mio studio di recente riguardava una separazione, nata come giudiziale, ma alla prima udienza Presidenziale, i due coniugi sono arrivati ad un accordo. Nell’accordo il marito aveva chiesto di inserire la facoltà di incontrare il figlio minore con la nuova compagna. Nulla quaestio a tal proposito da parte della ex. moglie
Il problema in questo caso è il rifiuto del minore di frequentare il padre con la nuova compagna. Quali strumenti ha il padre per difendere il suo diritto di visita?
E’ necessario a mio avviso, dare la priorità assoluta alla salvaguardia del rapporto genitori-figli a maggior ragione se si tratta di adolescenti.
Ma, Il rifiuto di frequentare il genitore non può essere assecondato ad oltranza, è giusto capirne l’origine…non bisogna nascondersi dietro al problema ma cercare di capire la causa del problema.

Ebbene come già accennato in premessa la volontà del minore non può essere forzata in alcun modo anche perché in questo caso siamo di fronte ad un’ adolescente di anni 14; quello che il genitore può fare è indagare la reale volontà del figlio e verificare se ci sono interferenze da parte dell’altro genitore. A questo punto potrà rivolgersi al Tribunale che dovrà attivarsi per garantire il diritto di visita del genitore respinto.

Ascoltare e osservare per comprendere. Vale a dire che i genitori devono cercare di capire sono le cause all’origine dell’ ostilità dei loro figli. E il loro intervento sarà diverso secondo la causa che origina il tutto. Non bisogna mai dimenticare che nuovi equilibri con i figli necessitano sempre di un approccio preventivo lì dove è possibile.

Lo Studio Legale Missiaggia assiste i coniugi nella delicata fase della separazione o divorzio.

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