A cura dell’Avv. maria Luisa Missiaggia e dell’Avv. Maria Grazia Bomenuto
L’argomento che tratteremo oggi riguarda il tema del diritto di famiglia e, più precisamente, le ipotesi in cui, a seguito di separazione o divorzio, è possibile disporre l’affidamento super esclusivo ad uno dei genitori.
Nello specifico,vi mostrerò una Ordinanza Presidenziale in cui il giudice ha ritenuto opportuno affidare il minore alla sola madre nostra cliente ( Tribunale di Roma I sezione Civile 2018) attesa l’inadeguatezza molto grave dell’altro ad esercitare le funzioni genitoriali.
È bene ribadire che, in caso di separazione o divorzio dei genitori, la regola generale prevede che i figli siano affidati in maniera condivisa a entrambi. In alcuni casi eccezionali, tuttavia, è possibile disporre l’affidamento esclusivo o super esclusivo come nella fattispecie, purché ciò risponda all’interesse morale e materiale della prole.
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L’art. 337 c.c. dispone infatti che in casi di separazione (e in forza del rinvio contenuto nell’art. 155 c.c., anche in caso di separazione), il giudice “Valuti prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quali di essi i figli sono affidati”. In ogni caso, i provvedimenti relativi alla prole vanno presi “con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa”. È palese che detta norma impone al giudice di prediligere l’affidamento dei figli ad entrambi i genitori.
Negli ultimi anni ci sono stati casi in cui determinate circostanze hanno legittimato l’affidamento anche super esclusivo, come:
L’incapacità oggettiva di uno dei genitori di prendersi cura del figlio;
Il totale disinteresse del genitore, che non rispetta mai il diritto di visita e si rende irreperibile, con ciò danneggiando il minore;
Il carattere aggressivo e violento del genitore.
Il fatto.
Presentiamo un ricorso nell’interesse di una madre al fine di ottenere la separazione dal marito violento (indagato per i reati di cui all’art. 572 e 582 c.p.), l’affidamento esclusivo del figlio minore, oltre che il mantenimento, ordinario e straordinario.
All’udienza presidenziale, la parte resistente non si presenta rendendosi irreperibile ed il Giudice, con ordinanza presidenziale emette i provvedimenti di seguito. Nel penale l’imputato verrà poi condannato con sentenza per maltrattamenti e lesioni.
La stella polare che deve sempre orientare la decisione dei giudici è l’interesse e la tutela dei diritti della persona di età minore; con l’effetto che si giunge ad un affidamento mono genitoriale blindato ex art. 337 quater comma terzo solo nei casi in cui gravissima è l’inadeguatezza di uno dei due genitori.