Padre figlio – Affido minori: è legittimo il provvedimento della Corte d’Appello di Venezia che impone un obbligo di dimora al padre limitandone la libertà di scelta?

Nel corso di un procedimento di affido di una minore, la Corte d’Appello di Venezia ha imposto al padre un obbligo di dimora in una casa scelta dalla madre!

A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia e della Dottoressa Micòl Sassano

Sarà oggetto di ricorso in Cassazione una recente pronuncia della Corte d’Appello di Venezia che, discostandosi dalla perizia del CTU (consulente tecnico d’ufficio), ha disposto il trasferimento della residenza di una minore in un luogo indicato dalla madre, nel Comune italiano di San Donà di Piave, disponendo però che la stessa continui ad essere collocata in via prevalente presso il padre.

Il Tribunale dei Minorenni di Venezia, nell’ambito di un procedimento di affidamento di una minore nata da una convivenza di fatto, aveva disposto che la bambina rimanesse a vivere con il padre a Feltre (BL) dalla domenica sera al giovedì, e gli altri giorni con la madre in una sorta di affidamento alternato e paritetico.

A seguito del ricorso proposto avverso tale decisione, la Corte d’Appello di Venezia, ai sensi degli artt. 337 bis e ss. del codice civile relativi ai provvedimenti riguardo ai figli, nel confermare la decisione di primo grado, stabiliva che la minore continuasse ad essere collocata presso il padre dalla domenica sera al giovedì, obbligando allo stesso un vero e proprio obbligo di dimora in luogo e in una casa scelta esclusivamente dalla madre, a San Donà.

Tale decisione sarà indubbiamente oggetto di ricorso in Cassazione per violazione dei fondamentali principi di libertà tutelati sia in ambito nazionale dalla nostra Costituzione, sia in ambito comunitario e internazionale.

L’art. 13 della Costituzione italiana sancisce l’inviolabilità della libertà personale, se non per atto motivato dall’autorità giudiziaria e per motivi tassativamente indicati dalla legge. L’imposizione del soggiorno obbligato a San Donà imposto dalla sentenza di secondo grado è contrario alla Carta Costituzionale italiana e può essere comminato come pena accessoria solo nel caso in cui si commettano determinati reati, e non è certo questo il caso.

L’art. 16 della stessa Carta garantisce a ogni cittadino la libertà di circolazione e soggiorno  in ogni parte del territorio nazionale, salvo limitazioni per i soli motivi di sanità e sicurezza.

La libertà di movimento e di residenza è garantita tanto in ambito comunitario dalla Carta Europea dei Diritti dell’Uomo e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali quanto a livello internazionale dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.

Si evince, pertanto, che nessuno, neanche il Giudice, può obbligare, se non per motivi tassativamente indicati dalla legge, una persona a modificare la propria residenza e domicilio in generale, né tantomeno per poter continuare a vivere con la propria figlia.

L’interesse del minore, quanto quello del padre, dovranno essere tutelato!

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