Il genitore che omette di mantenere il figlio incorre nel reato di “Violazione degli obblighi di assistenza familiare”.

Anche se disoccupato, il genitore deve contribuire agli obblighi di assistenza familiare nei confronti del minore, altrimenti può essere condannato ex art. 570 c.p. comma 2.

A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia e della Dottoressa Micòl Sassano

La sentenza della Cassazione penale n. 3452 del 2018 ha dichiarato colpevole il padre per non aver mai contribuito al mantenimento della figlia, adducendo giustificazioni quali l’indisponibilità economica dei mezzi economici necessari ad adempiere all’obbligo contributivo.

L’art. 570 del codice penale prevede, al comma 2, la violazione degli obblighi di assistenza familiare nel caso in cui il genitore faccia mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori. Tale obbligo viene meno nel solo caso in cui l’inadempiente versi in stato di bisogno, ma non è questo il caso.

Il padre, difatti, seppur non abbia mai avuto uno stabile lavoro continuativo, ha comunque svolto attività lavorative in modo saltuario.

Tuttavia la Corte lo condanna per non aver mai versato alcunché alla figlia.

Inoltre, il concetto di mezzi di sussistenza non si esaurisce nei soli alimenti, pertanto è necessario che l’inadempiente dimostri di trovarsi in una situazione in cui non possieda neanche i mezzi necessari per vivere.

Nel caso di specie l’imputato si è difeso sostenendo di essersi accordato con la madre, stabilendo una sorta di mantenimento del valore di 50,00 euro mensili.

La Suprema Corte precisa, tuttavia, che gli accordi relativi al mantenimento dei figli minori devono essere valutati e omologati dal giudice, a pena di nullità, in quanto trattasi di materia indisponibile e, pertanto sottratta alla libera determinazione delle parti.

Per tutti questi motivi il ricorso risulta inammissibile!

Se si vuole approfondire l’argomento: http://studiodonne.it/2018/04/08/separazione-divorzio-affidamento-dei-figli-arresto-la-parte-non-adempie-agli-obblighi-natura-economica/

http://studiodonne.it/2017/10/10/le-conseguenze-della-violazione-dellobbligo-mantenimento-verso-figli-minori-2/

Di seguito il provvedimento:

 Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 04/07/2018) 23-07-2018, n. 34952

ASSISTENZA FAMILIARE (VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI)

Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIDELBO Giorgio – Presidente –

Dott. TRONCI Andrea – Consigliere –

Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. COSTANTINI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

J.A., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 18/10/2016 della CORTE APPELLO di TRIESTE;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. LAURA SCALIA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. MARINELLI FELICETTA che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

  1. Nell’interesse dell’imputato J.A. viene impugnata la sentenza della Corte di appello di Trieste del 18 ottobre 2016 con cui si è confermata quella del tribunale della medesima città che aveva condannato il prevenuto alla pena di giustizia per il reato di cui all’art. 570 c.p., comma 2, per essersi egli sottratto agli obblighi inerenti la qualità di genitore non corrispondendo alcuna somma per il mantenimento della figlia minore L., alla quale faceva mancare i mezzi di sussistenza.
  2. La difesa affida il proposto mezzo a quattro motivi di annullamento.

2.1. Con il primo motivo si fa valere la nullità della sentenza d’appello per violazione dell’art. 420-quater c.p.p., in riferimento all’art. 178 c.p.p., lett. c).

L’imputato aveva eletto domicilio in (OMISSIS) e successivamente non risultando possibile procedere a notifica del decreto di citazione presso il luogo indicato la notifica si perfezionava ex art. 161 c.p.p., comma 4, presso il difensore d’ufficio. Il giudice di primo grado riteneva però necessario procedere a nuove ricerche e rinviava a tal fine per due volte il processo. Nelle due udienze, in cui si disponevano nuove ricerche, l’imputato era considerato assente e solo all’udienza del 9 luglio 2012 il tribunale ne dichiarava la contumacia peraltro in ragione della notifica del decreto di citazione in origine effettuata al difensore d’ufficio.

La difesa denuncia che nel corso delle due udienze rinviate per le ricerche, mancando il tribunale di dichiararne la contumacia, l’imputato avrebbe sofferto di quella mancanza di rappresentanza che l’indicata dichiarazione avrebbe attribuito in capo al difensore.

2.2. Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione di norma penale e vizio di motivazione nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe confuso le nozioni di inadempimento all’obbligo di mantenimento e della effettiva situazione economica e personale dell’imputato.

L’effettiva situazione economica dell’imputato, ricostruita anche per le dichiarazioni della madre della minore, ex convivente del primo, avrebbe consentito di accertare che J., impegnato in lavori saltuari, non avrebbe mai goduto di alcun reddito sin dall’epoca della nascita della figlia e dallo stesso instaurarsi della convivenza ed avrebbe reso illogica la motivazione là dove la Corte di merito aveva ritenuto che la mancanza di allegazione sul reddito effettivo non avrebbe comunque potuto sostenere la scriminante nell’evidenza che l’imputato dovesse in qualche modo vivere.

2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza aveva ritenuto in re ipsa l’insussistenza dei mezzi di sussistenza in capo alla minore.

Secondo accordo intercorso con l’ex convivente, l’imputato avrebbe dovuto versare solo cinquanta Euro mensili quale contributo al mantenimento della figlia ed il giudice del merito non avrebbe accertato l’apprezzabile incidenza dell’inadempimento sulla disponibilità dei mezzi economici in capo agli aventi diritto tale da determinarne lo stato di bisogno.

2.4. La Corte di merito sarebbe poi incorsa in erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione denegando il beneficio della sospensione condizionale della pena, non potendo integrare il tempo di protrazione della condotta costituire un elemento significativo là dove sia contestato un reato permanente.

Motivi della decisione

  1. Il ricorso è inammissibile per tutti i proposti motivi.
  2. Quanto al primo motivo, le cui ragioni si spingono alla reiterazione di critica che ha trovato nell’impugnata sentenza corretto e congruo vaglio, la Corte di appello ha concluso, con ragionamento che non si espone a censura alcuna in sede di legittimità, nel senso che avendo il primo giudice dichiarato – dopo aver disposto due rinvii d’udienza per ricerche finalizzate al rinnovo dell’iniziale notifica, eseguita nelle forme di cui all’art. 161 c.p.p., comma 4, nella ritenuta non adeguatezza della elezione di domicilio presso il quale, inutilmente, si era tentato l’adempimento – la contumacia del prevenuto in ragione della ritenuta validità dell’iniziale notifica e non essendosi svolta attività alcuna nelle due udienze in cui si era disposto rinvio per l’indicato adempimento, non si sia realizzato alcun vulnus alla difesa del primo.
  3. Il secondo ed il terzo motivo sono anch’essi inammissibili perchè manifestamente infondati.

3.1. In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, incombe all’interessato l’onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l’impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, là dove lo stato di disoccupazione in caso di giovane età dell’imputato e la mancata dimostrazione delle cause che rendano al primo impossibile o difficoltoso il reperimento di una occupazione vale ad integrare l’estremo della colpevole incapacità di adempiere integrativo del reato.

L’indisponibilità da parte dell’obbligato dei mezzi economici necessari ad adempiere si configura come scriminante soltanto se essa perduri per tutto il periodo di tempo in cui sono maturate le inadempienze e non è dovuta, anche solo parzialmente, a colpa dell’obbligato (Sez. 6, n. 41697 del 15/09/2016, B., Rv. 268301).

3.2. La minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta “in re ipsa” una condizione soggettiva dello stato di bisogno, che obbliga i genitori a contribuire al loro mantenimento, assicurando i predetti mezzi di sussistenza; il reato sussiste anche quando uno dei genitori ometta la prestazione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori o inabili, ed al mantenimento della prole provveda in via sussidiaria l’altro genitore (Sez. 6, n. 53607 del 20/11/2014, S., Rv. 261871).

3.3. In applicazione degli indicati principi la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che integri il reato contestato la condotta del prevenuto di perseverante inadempimento all’obbligo contributivo in favore della figlia minore, per non avere egli mai stabilmente lavorato, godendo sin dall’insorgere della relazione di convivenza con la madre della propria figlia di aiuti economici, e l’indimostrato stato di completa impossidenza dell’imputato, non avendo egli mai versato alcunchè per il mantenimento della figlia minore pur avendo svolto, sia pure saltuariamente, attività lavorativa e tanto a fronte di una situazione di bisogno presuntivamente esistente e non vinta dalla difesa.

Là dove si tratti di obbligo di mantenimento di figli minori, la misura del contributo non può essere oggetto di accordi tra le parti non omologati o validati dal giudice, trattandosi di materia indisponibile e come tale sottratta alla libera determinazione delle parti.

La misura dell’assegno così fissato non può pertanto rientrare nel giudizio a cui è chiamato il giudice del merito per stabilire se il mancato versamento di quelle somme abbia, o meno, ove la misura sia stata irrisoriamente fissata, inciso apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi economici dell’avente diritto, tanto da determinarne lo stato di bisogno.

Correttamente quindi la Corte di merito ha ritenuto integrato il reato, escluso ogni rilievo all’indicata incidenza.

  1. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato avendo la Corte di appello motivato senza incorrere in vizio denunciabile nel giudizio di legittimità sulla non concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena dalla reiterazione della condotta.

In tema di sospensione condizionale della pena, il diniego della concessione del beneficio può essere motivato, in ipotesi di reato permanente, con il riferimento alla persistenza della condotta criminosa là dove i profili fattuali della vicenda siano di tale pregnanza da sorreggere una siffatta motivazione (arg. a contrariis ex: Sez. 6, n. 38351 del 29/05/2014, B., Rv. 260140).

La Corte di appello ha negato il beneficio motivando dalla evidenza che l’imputato avesse tenuto per anni una condotta di totale disinteresse, morale materiale, per la figlia minore e quindi per un passaggio argomentativo che non segnato da una mera presa d’atto della struttura del contestato reato di quest’ultimo ha evidenziato, nel suo peculiare atteggiarsi, la negativa incidenza sul richiesto giudizio di prognosi.

  1. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente stimata in ragione dei profili di colpa che connotano l’assunta iniziativa giudiziaria di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. 196 del 2003, art. 52 in quanto disposto d’ufficio e/o imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2018

 

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