Figlio con due padri: il Tribunale di Pisa riconosce il diritto di due padri di essere genitori del proprio figlio, tutelandone identità e vita familiare.
A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia e della Dottoressa Micòl Sassano
Il Tribunale di Pisa con decreto del 18 settembre 2018 accoglie la trascrizione dell’atto di nascita straniero di un bambino i cui genitori hanno lo stesso sesso.
Non è la prima volta che l’amministrazione comunale nega una trascrizione di questo genere, riconoscendo al figlio il solo cognome del padre biologico.
È questo il caso di un bambino statunitense nato nel 2010, il cui atto di nascita è stato regolarmente trascritto nel comune di residenza e rettificato dall’autorità americana in modo che risultassero entrambi i cognomi dei genitori.
A quel punto i genitori chiedono anche al Comune di Pisa di modificare l’atto originariamente trascritto, ma questo si rifiuta.
Solo allora i due Signori decidono di ricorrere al Tribunale di Pisa che, confermando il principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione in due fondamentali sentenze n.19599/2016 e n.14878/2017, afferma e ribadisce che la trascrizione dell’atto di nascita di un bambino con due padri non è contrario all’ordine pubblico.
Anche l’Avv. Maria Luisa Missiaggia, Presidente di Studiodonne, è stata investita di una causa del tutto analoga. Il caso riguarda, infatti, tre gemelline nate in America dal coniugio di due signori, che poi trasferitisi a Roma, chiedono la trascrizione degli atti di nascita delle piccole.
Così, grazie all’Avvocato Missiaggia e il suo team, i due genitori decidono di adire la Corte d’Appello di Roma, non potendo ricorrere in Tribunale perché in questo caso i genitori non avevano la cittadinanza italiana.
Anche il questo caso fa giurisprudenza il principio precedentemente espresso dalla Suprema Corte, secondo cui il Giudice deve valutare la sola compatibilità dell’atto di nascita con l’ordine pubblico e se questo effettivamente contrasti con l’esigenza di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo garantiti a livello interno e internazionale.
Non riscontrandosi, all’interno dell’ordinamento italiano, alcuna disposizione che impone ai genitori di avere un genere diverso, non si vede il motivo di negare a due padri o due madri il diritto di essere genitori dei propri figli ove siano responsabili genitorialmente!
E sono proprio quei genitori e i bambini a subire seri pregiudizi privati dell’identità familiare legittimamente acquisita nel loro paese d’origine.
Se si vuole approfondire l’argomento: http://studiodonne.it/2016/10/12/cognome-unioni-civili-caos-in-evoluzione/ http://studiodonne.it/2016/10/07/il-migliore-avvocato-a-roma-in-tema-di-unioni-civili-e-coppie-di-fatto/