Matrimonio minorenne: sono sempre di più le coppie che ormai scelgono di convolare a nozze solo dopo aver scoperto di aspettare un figlio. Ma cosa accade se ad essere incinta è una minorenne?
A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia e dell’Avv. Vanessa Bellucci.
La normativa.
Il codice civile (art. 84) prevede espressamente che i minori di età non possano contrarre matrimonio. Tuttavia prevede anche delle eccezioni, stabilendo che il Tribunale, al ricorrere di determinati requisiti possa autorizzare il minore a contrarre matrimonio.
Tali requisiti sono principalmente due:
– Il minore deve aver compiuto 16 anni di età;
– Devono ricorrere gravi motivi per autorizzare il minore a sposarsi.
Quali sono i gravi motivi?
La legge non li specifica e ne lascia l’individuazione al giudice, il quale deciderà caso per caso sulla base delle circostanze concrete e delle prove fornitegli dalle parti. Ad esempio, è ritenuto un grave motivo l’imminente pericolo di vita di uno dei nubendi o una prolungata e sperimentata convivenza tra i due.
La legge, quindi, non dice che lo stato di gravidanza è un grave motivo che consente di per sè a un minorenne di sposarsi. La valutazione spetta al giudice. L’essere incinta quindi non comporta di per sé, in automatico, l’autorizzazione del giudice a contrarre matrimonio. Non si vuole, infatti, che le nozze abbiano una funzione puramente riparatrice come un tempo il costume sociale imponeva e che i giovani così vi siano costretti dai genitori o dal timore del disvalore sociale. Quindi, nel caso di una ragazza minorenne in gravidanza la richiesta di autorizzazione a sposarsi viene accolta dal tribunale solo se il giudice accerta che:
– c’è davvero la volontà di contrarre matrimonio e di offrire al nascituro un idoneo ambiente familiare;
– c’è la maturità effettiva dei minori e la capacità di costituire un nucleo familiare.
La procedura.
I minori che intendano sposarsi devono infatti rivolgersi al Tribunale per i Minorenni territorialmente competente (circoscrizione di residenza) presentando un’apposita domanda di autorizzazione alla quale devono essere allegati dei documenti comprovanti i gravi motivi di cui sopra. Tali documenti possono subire variazioni minime da Tribunale a Tribunale; per il Tribunale per i Minorenni di Roma ad esempio la documentazione da produrre è la seguente:
- estratto dell’atto di nascita della minore con indicate le generalità dei genitori;
- stato di famiglia della minore;
- certificato di residenza della minore;
- dichiarazione di lavoro del fidanzato;
- eventuale certificato di gravidanza rilasciato da un ginecologo.
Pertanto, pur non essendo un motivo che autorizzi il giudice all’automatico riconoscimento dell’autorizzazione a contrarre nozze, la gravidanza resta comunque uno dei casi più ricorrenti in materia.