Se una ragazza minorenne resta incinta, può contrarre matrimonio?

Matrimonio minorenne: sono sempre di più le coppie che ormai scelgono di convolare a nozze solo dopo aver scoperto di aspettare un figlio. Ma cosa accade se ad essere incinta è una minorenne?

A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia e dell’Avv. Vanessa Bellucci.

 

La normativa.

Il codice civile (art. 84) prevede espressamente che i minori di età non possano contrarre matrimonio. Tuttavia prevede anche delle eccezioni, stabilendo che il Tribunale, al ricorrere di determinati requisiti possa autorizzare il minore a contrarre matrimonio.

Tali requisiti sono principalmente due:

–      Il minore deve aver compiuto 16 anni di età;

–      Devono ricorrere gravi motivi per autorizzare il minore a sposarsi.

Quali sono i gravi motivi?

La legge non li specifica e ne lascia l’individuazione al giudice, il quale deciderà caso per caso sulla base delle circostanze concrete e delle prove fornitegli dalle parti. Ad esempio, è ritenuto un grave motivo l’imminente pericolo di vita di uno dei nubendi o una prolungata e sperimentata convivenza tra i due.

La legge, quindi, non dice che lo stato di gravidanza è un grave motivo che consente di per sè a un minorenne di sposarsi. La valutazione spetta al giudice. L’essere incinta quindi non comporta di per sé, in automatico, l’autorizzazione del giudice a contrarre matrimonio. Non si vuole, infatti, che le nozze abbiano una funzione puramente riparatrice come un tempo il costume sociale imponeva e che i giovani così vi siano costretti dai genitori o dal timore del disvalore sociale. Quindi, nel caso di una ragazza minorenne in gravidanza la richiesta di autorizzazione a sposarsi viene accolta dal tribunale solo se il giudice accerta che:

–      c’è davvero la volontà di contrarre matrimonio e di offrire al nascituro un idoneo ambiente familiare;

–      c’è la maturità effettiva dei minori e la capacità di costituire un nucleo familiare.

La procedura.

I minori che intendano sposarsi devono infatti rivolgersi al Tribunale per i Minorenni territorialmente competente (circoscrizione di residenza) presentando un’apposita domanda di autorizzazione alla quale devono essere allegati dei documenti comprovanti i gravi motivi di cui sopra. Tali documenti possono subire variazioni minime da Tribunale a Tribunale; per il Tribunale per i Minorenni di Roma ad esempio la documentazione da produrre è la seguente:

  1. estratto dell’atto di nascita della minore con indicate le generalità dei genitori;
  2. stato di famiglia della minore;
  3. certificato di residenza della minore;
  4. dichiarazione di lavoro del fidanzato;
  5. eventuale certificato di gravidanza rilasciato da un ginecologo.

Pertanto, pur non essendo un motivo che autorizzi il giudice all’automatico riconoscimento dell’autorizzazione a contrarre nozze, la gravidanza resta comunque uno dei casi più ricorrenti in materia.

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