La proposta di legge depositata alla Camera più di due anni fa, che con un po’ di ritardo rispetto alla tabella di marcia prefissata (visto che doveva essere calendarizzata subito dopo la legge sulle unioni civili), ha iniziato in questi giorni l’esame in commissione giustizia a Montecitorio.
Gli accordi prematrimoniali
La proposta prevede l’inserimento di un nuovo articolo nel codice civile, l’art. 162-bis, recante la disciplina del contenuto e della forma degli accordi prematrimoniali sulla regolamentazione dell’eventuale separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il ddl offre quindi ai futuri coniugi la possibilità di stipulare un contratto – prima delle nozze – per gestire ogni aspetto di una possibile separazione.
La proposta prevede ad esempio che i coniugi possano accordarsi sul mantenimento (definendo magari la corresponsione all’altro di una somma periodica o una tantum, ecc.), ma sarà possibile anche gestire la rinuncia da parte del futuro coniuge al mantenimento da parte dell’altro (ovviamente facendo salvo solo il diritto agli alimenti ex artt. 433 e seguenti del codice civile).
Temporalmente, i patti prematrimoniali potranno essere stipulati o modificati in qualsiasi momento, fino al deposito del ricorso per separazione personale o della sottoscrizione della convenzione di negoziazione assistita: anche in costanza di matrimonio, quindi, sarà possibile modificare tali patti, che diventano vincolanti per eventuali sentenze e ricorsi di separazione e divorzio.
Cosa prevede la proposta di legge sui patti prematrimoniali
Tali accordi dovranno essere stipulati a pena di nullità per atto pubblico redatto da un notaio alla presenza di due testimoni ovvero mediante convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati.
Parimenti la volontà di modificare o di sciogliere l’accordo deve essere espressamente e congiuntamente dichiarata con il medesimo atto.
Tali accordi non menomano il principio dell’inderogabilità dei diritti e dei doveri scaturenti dal matrimonio e non possono incidere sullo status coniugale. Viceversa tali patti devono ritenersi nulli.
I futuri coniugi potranno quindi disciplinare le conseguenze patrimoniali della crisi del matrimonio, quali il mantenimento, l’assegnazione della casa familiare ed il regolamento di altri beni mobili ed immobili.
I patti prematrimoniali e la disciplina fra coppie con o senza prole
Nell’art. 162 bis c.c. verrebbe anche inserita un’opportuna distinzione tra coppie con prole e senza prole. In quest’ultima fattispecie non ci sono limiti alla piena espansione dell’autonomia negoziale, ferma restando l’irrinunciabilità del diritto agli alimenti e fatti salvi i doveri di assistenza morale e materiale di cui all’art. 143 c.c.
Nell’ipotesi di coppie con prole (minori o maggiorenni non autosufficienti) invece, è opportuno prevedere che la negoziazione preventiva o successiva al matrimonio da parte dei coniugi debba essere autorizzata dal Procuratore della Repubblica, il cui intervento tutela il superiore interesse dei figli minori.
Ovviamente i principi dell’ordine pubblico che salvaguardano la libertà personale specie nelle manifestazioni di socialità e di affettività, costituiscono il limite della compatibilità delle varie pattuizioni sia in sede giudiziale che in sede di accordi prematrimoniali.
A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia e della Dr.ssa Vanessa Bellucci.