L’AVVOCATO MARIA LUISA MISSIAGGIA: IN POLE POSITION CON LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA NELLE CAUSE DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

(L’avvocato Missiaggia protocolla al n. 2 la negoziazione assistita di un divorzio a Roma negli Uffici del Tribunale di Roma in  Via Gregorio VII, III piano ).

La nuova legge 162 /2014 di conversione, con modifiche, del decreto legge 13/2014: prime incertezze applicative

IL CASO: L’avv. Maria Luisa Missiaggia, Presidente di Studiodonne, ha protocollato per la prima volta il divorzio congiunto seguendo i nuovi parametri della Legge sulla negoziazione Assistita n. 162/14.

In meno di un mese dal conferimento dell’incarico, la Cliente in accordo con l’ex coniuge difeso da altro Collega furi del foro romano, divorzia senza colpo ferire.

A 70 anni senza figli la Signora era determinata a sciogliere il vincolo in brevissimo tempo per evitare eventuali successioni del vecchio coniuge in caso di morte.

Solo seconda ad altro Studio in Roma, l’avv. Missiaggia finalmente ha una legge con cui separare e divorziare i protagonisti della coppia in tempi record.

Infatti, se si trova l’accordo è sufficiente protocollare l’atto sottoscritto e autenticato dai professionisti per avere il visto del Pubblico Ministero il quale, ove conforme all’interesse delle parti e dei figli, lo trasmette all’avvocato che autenticatone la firma, a sua volta lo invia all’ufficiale dello Stato Civile per l’annotazione.

Vediamo bene di cosa si tratta.

Gli articoli 6 e 12 della legge di conversione n 162/14 introducono nel nostro ordinamento la possibilità per i coniugi di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, di scioglimento del matrimonio civile e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio senza dover per forza ricorrere al Tribunale.

Finalmente, dunque, è stata prevista per i coniugi, che sono d’accordo, la possibilità di mettere fine alle loro vicende personali in tempi molto più veloci con l’Assistenza di avvocati o addirittura direttamente dinanzi all’ufficiale dello stato civile ove ne ricorrano i presupposti.

In particolare l’art. 6 della legge 162/2014 illustra il procedimento da seguire in caso di negoziazione assistita dinanzi ad uno o più avvocati. Tale procedimento può essere più o meno complesso a seconda che ci siano o meno figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap o economicamente non autosufficienti. Nel primo caso ovviamente è più semplice in quanto basta soltanto l’accordo sottoscritto da entrambi i coniugi e dagli avvocati che autocertificano le firme (Si badi bene che deve esserci almeno un avvocato per parte, quindi necessariamente devono essere in due!). Dopo la sottoscrizione dell’accordo, ai coniugi non è richiesto più nulla in quanto il resto della procedura è delegato interamente agli avvocati. E’ su questi, infatti, che incombe l’obbligo di trasmettere l’accordo al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente e, successivamente, a seguito di ottenimento del nullaosta che ne attesti l’assenza di irregolarità, trasmettere in 10 giorni all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia autentica dell’accordo stesso.

In presenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap o economicamente non autosufficienti, invece, il procedimento diviene più complesso soltanto nel caso in cui il procuratore della Repubblica competente, chiamato alla supervisione dell’accordo, non ritenga lo stesso corrispondente all’interesse dei figli. In tale ipotesi, infatti, la legge prevede che il procuratore deve trasmettere l’accordo, entro cinque giorni, al presidente del Tribunale che fissa entro i successivi trenta giorni la comparizione delle parti. Orbene vediamo, dunque, che in tale ipotesi è possibile per i coniugi che venga fissata un’udienza in tribunale.

L’art. 12 della legge 162/2014, invece, prevede la possibilità per i coniugi, ove ricorrono due presupposti fondamentali, di concludere tale accordo di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, di scioglimento del matrimonio civile e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio direttamente innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile. In particolare si richiede che non vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap o economicamente non autosufficienti e che non vi siano disposizioni dell’accordo che prevedano trasferimenti patrimoniali.

Certo, tale normativa soffre ancora di molte lacune in quanto il legislatore nulla ci dice nel caso in cui, all’art. 6 della legge, il procuratore della Repubblica non ritenga regolare l’accordo trasmessogli dall’avvocato o ancora i tempi che effettivamente occorrono allo stesso per accertare tale regolarità.

Orbene, seppur anni luce ancora lontani da una vera rivoluzione in ambito del diritto di famiglia, sembra che il nostro Paese abbia fatto un piccolo passo in avanti in favore di quelle coppie che, d’accordo tra loro, vogliono porre fine ai loro rapporti personali in tempi nettamente più ridotti rispetto a quelli che ci offrono oggi i nostri Tribunali.

Del resto, che “separarsi con amore” faccia  bene alla coppia anche senza figli e di uguale sesso, nonché a quelle con figli, l’aveva capito già anni fa nel 2010  l’Avv. Missiaggia quando pubblicava il suo manuale con il quale, sulla base della propria esperienza professionale e personale proponeva alle coppie in crisi un progetto educativo sviluppato in “sette passi” volto appunto ad insegnare ai coniugi a superare la difficile prima fase dell’allontanamento e soprattutto a  responsabilizzare i coniugi-genitori nei loro rapporti con figli in quanto questi rappresentano l’interesse primario che deve essere in ogni caso tutelato.

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