Tribunale di Roma del 31.10.07 Sequestro giudiziario di un assegno postdatato – accolto

  • Se non sono rispettati i termini della consegna della merce fissati dalle parti anche con lettere di intenti, potete chiedere il sequestro di un assegno postdatato dato a garanzia del pagamento della merce stessa.
  • A tal riguardo il Tribunale di Roma, con decreto del 31.10.2007, accoglieva il ricorso promosso da una società a responsabilità limitata difesa dall’avv. Maria Luisa Missiaggia nei confronti di una Ditta fornitrice di articoli di pelletteria e sequestrava un assegno postdatato emesso dalla società ricorrente a garanzia di una prestazione tardivamente realizzata: la fornitura della merce.
  • Nella fattispecie le parti si scambiavano una corrispondenza dalla quale emergeva un accordo di fornitura di oggettistica di calzature  con fissazione di date stabilite dalla società fornitrice che espressamente ammetteva di averle disattese per sua disorganizzazione. La ricorrente sosteneva il fumus da ravvisare nell’ammissione stessa del ritardo da parte della convenuta e il periculum dato che l’assegno poteva essere incassato alla data del 30.10.07. Il Giudice, dott.ssa Tellung della Sezione XI del Tribunale di Roma, in data 31.10.07  accoglieva il ricorso de quo respingendo l’ecccezione di incomptenza sollevata da parte avversa e rilevando che il foro competente è quello dove la prestazione deve essere eseguita e non quello della sede della società convenuta. Rilevava la sussistenza dei presupposti del fumus e del periculum in mora per i motivi suesposti per avere al società stessa ammesso il ritardo e per avere addirittura mandato all’incasso il titolo di credito poi bloccato dalla Banca traente a seguito del prvvedimento notificato. L’assegno veniva sequestrato.
  • La decisione de qua riveste la sua importanza in ordine alla sequestrabilità dei titoli di credito con particolare riferimento all’asseggno postdatato.Condividendo l’orientamento del Collegio di Terni ed in difformità da quanto aveva stabilito il Tribunale di Terni stesso, il Tribunale di Roma ritiene che il diritto di credito rientri latu sensu nella categoria dei beni mobili e conferma quanto deciso nel 2003 con decisione sempre del Tribunale di Roma il quale stabiliva che l’assegno postdatato costituisce presupposto di sequestro se dato a garanzia di una prestazione inadempiuta nei termini contrattuali stabiliti o laddove il traente dimostri di essere legittimamente receduto dal contratto. In questo caso il decreto può essere concesso anche inaudita altera parte.
  • Avv. maria Luisa Missiaggia Trib. Roma 31.10.2007 sez. XI – avv. Missiaggia per il ricorrente

CLICCA QUI PER UNA CONSULENZA ONLINE 
su questo ed altri argomenti.

Chiama Ora