la Sap. Sindrome di Alienazione Parentale riconosciuta dal Tribunale di Roma

La Sindrome di Alienazione Parentale è, come definita dalla “Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza  (S.I.N.P.I.A.), una dinamica piscologica per la quale un figlio rifiuta di avere contatti telefonici o incontri con l’altro genitore. Un disturbo che insorge prevalentemente nel contesto delle controversie di separazione e per la custodia dei figli, in cui un genitore (alienatore) promuove un programma di denigrazione contro l’altro genitore (genitore alienato) a tal punto da ingenerare nel minore un sentimento di disprezzo e di rinnego nei confronti del genitore alienato.
A questo proposito, il Tribunale dei Minori di Roma, con provvedimento emesso in data 23 marzo 2009, ravvisando la presenza di tale sindrome ha sentito la necessità di intervenire a tutela del minore .
In sede di separazione dei coniugi, il Tribunale affidava la minore alla madre, indicando i tempi e le modalità di esecuzione degli incontri padre-figlia.
I comportamenti ostili e non collaborativi della madre avevano impedito l’esecuzione dei provvedimenti emessi dal Tribunale e dei relativi incontri.
Nel 2008, il padre adiva il Tribunale, il quale prendeva atto dell’inosservanza delle prescrizioni predisposte dallo Stesso, ai fini dell’ espletamento delle procedure di visita tra la minore e il genitore separato, e richiedeva l’intervento dei servizi sociali per poter organizzare tali incontri. Nonostante gli inviti rivolti ai responsabili del servizio sociale, perdurava l’inottemperanza, causata dal comportamento della madre, dei provvedimenti del Tribunale.
Il Tribunale si rimetteva al giudizio tecnico di un organismo interdisciplinare il quale denunciava la presenza di una sindrome di alienazione parentale, seppur moderata. Considerata l’inosservanza dei decreti dei Tribunale e i mancati incontri non avvenuti seppur richiamato l’aiuto dei servizi sociali, il Tribunale ritenne necessario agire in via d’urgenza  a salvaguardia del diritto della minore alla bigenitorialità, disponendo l’affidamento della bambina al servizio sociale, con l’obbligo, di questo, di organizzare e permettere la realizzazione degli incontri tra la minore e il padre.
Prescrivendo, ove neanche in questo modo, gli incontri avessero avuto luogo , il preventivo ordine di  collocamento della bambina in casa famiglia, all’interno della quale avrebbe goduto di sostegno terapeutico per la costruzione di un corretto rapporto con entrambi i genitori.
Con sentenza emessa nel settembre 2011, il Tribunale di Roma ha riconosciuto la risarcibilità del danno da lesione al diritto alla genitorialità subito dal coniuge separato. Allargando, in questo modo, la fattispecie di danno endofamiliare, ricomprendendo anche il danno subito dal genitore che non viene messo nelle condizioni di poter vedere e comunicare con il figlio.
A seguito della separazione tra i coniugi, il minore veniva affidato ad entrambi i genitori con collocazione presso la casa materna.

Immediatamente, la madre attuava una campagna denigratoria nei confronti dell’ex coniuge: nel 2002 presentava ricorso davanti al Tribunale per i Minori di Roma richiedendo provvedimento ablativo della potestà genitoriale, ricorso respinto dallo Stesso in quanto risultavano del tutto infondati e insufficienti le motivazioni proposte a sostegno del ricorso; nel 2005 presentava denuncia ai carabinieri accusando l’ex marito e la sua nuova compagna di aver tenuto comportamenti disdicevoli nei confronti del figlio.

Aperto il procedimento penale per questi capi d’accusa, il Gip, a seguito di infruttuose indagini, chiedeva ed otteneva l’archiviazione del procedimento.

Tenuto conto della necessità, ravvisata dal Tribunale per i Minori, dell’intervento dei servizi sociali per dare seguito agli incontri padre-figlio, osteggiati dalla madre, e delle relazioni dei servizi sociali che lamentavano la difficoltà di poter operare a causa degli atteggiamenti della donna, il giudice istruttore nel corso della causa di separazione tra i genitori avvertiva la necessità di effettuare una verifica in ordine alla situazione psicofisica del minore.
Il Giudice, nella decisione di merito, ha ritenuto che la condotta reiterata della signora comprometteva i rapporti affettivi tra il padre verso il figlio minore, ed interrompendo ogni possibile relazione tra i due, integrava la lesione del diritto personale del sig. N. alla genitorialità (diritto garantito dall’art. 2 e 29 della Costituzione) ingenerando nello stesso un malessere interno, non potendo assolvere ai doveri verso il figlio e non potendo godere della presenza e dell’affetto del minore. Accertata la responsabilità della madre, il giudice, facendo uso di criteri di carattere equitativi, ha condannato la ricorrente al pagamento di euro 50.000,00 a titolo di risarcimento del danno cagionato al sig. N., determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona costituzionalmente garantiti.
Anche, la Corte di Cassazione con  sentenza n. 7452 emessa in data 14 maggio 2012 ha riconosciuto la risarcibilità della lesione al diritto alla genitorialità .
Il Tribunale di Mantova nel 2007 pronunciava sentenza di separazione tra i coniugi P.M. e D.C. , disponendo l’affidamento congiunto della figlia minore con collocamento presso la madre con l’obbligo per i genitori di intraprendere un percorso di mediazione familiare, sotto la supervisione dei servizi sociali, nonché di cooperare per un miglioramento del rapporto padre-figlia.
Il Tribunale, inoltre, preso atto della sospensione delle visite del padre a causa del rifiuto opposto dalla figlia, condannava la sig.ra M. , facendo risalire a questa la responsabilità del rifiuto, fomentato con suo comportamento colposo, manifestato dalla figlia nei confronti del padre, al risarcimento del danno pari a euro 15.000,00 in favore dell’ex coniuge e di euro 20.000,00 in favore della figlia.
Proponendo ricorso presso la Corte di Appello di Brescia la sig.ra M. chiedeva la revoca della condanna risarcitoria. La Corte  accoglieva parzialmente il ricorso, revocando la condanna al risarcimento in favore della minore e riducendo quello in favore del padre. Adita la Cassazione, Questa rigettava il ricorso, confermando quindi la sentenza emessa dalla Corte d’Appello.
La Corte di Giustizia Europea con sentenza n. 36168 emessa in data 2 novembre 2010 ha condannato l’ex coniuge al risarcimento del danno cagionato all’altro genitore, in violazione del suo diritto al rispetto della vita familiare ( art.8 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali).
 Nel maggio 1993 il presidente del Tribunale di Napoli accoglieva la richiesta di  separazione consensuale tra i coniugi P. e C.,  affidando il bambino alla a sig.ra C. con diritto di visita del padre. Nell’aprile 2002 , a causa di difficoltà nell’esercizio del suo diritto di visita, il padre proponeva ricorso al Tribunale per i Minorenni di Venezia, sostenendo che la sua ex moglie aveva influenzato il minore a tal punto da ingenerare nello stesso un rifiuto verso l’altro genitore.
Il Tribunale di Venezia ritenne necessario, al fine di valutare se il comportamento dei genitori fosse dannoso per il figlio L., far ricorso ad un esperto psicologo, che con relazione del  dicembre 2003 accertava l’incompetenza di entrambi i genitori ad espletare le capacità genitoriali e rilevava che la madre aveva avuto un comportamento deliberatamente inteso ad escludere sia il padre che le autorità, interrompendo qualsiasi rapporto tra il figlio e il padre. Nell’interesse del minore L. il Tribunale decise di ripristinare gli incontri con il padre mediante sostegno psicologico dovuto alla partecipazione di uno psicoterapeuta scelto da entrambi i genitori, incontri che sarebbe stati dovuti essere tenuti ogni due settimane per un’ora.
Nonostante i numerosi inviti indirizzati dal sig. P.  ai servizi sociali per dar luogo ai predetti incontri ( 2 dicembre 2003, 11 febbraio 2004), il 4 marzo 2004 i servizi sociali informavano il richiedente che in assenza di specifiche istruzioni del Tribunale non potevano dar esecuzione alla sua richiesta. Il sig. P. ricorreva presso la Corte di Giustizia europea deducendo violazione del suo diritto al rispetto della vita familiare ( art.8 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali) risultante dal fatto che nonostante l’esistenza di un ordine del Tribunale  che stabiliva le condizioni per l’esercizio del suo diritto di visita, non ha potuto esercitare questo diritto dal 2001. La Corte, tenuto conto delle circostanze del caso date dalla rottura dei rapporti tra il ricorrente e il figlio e dalla violazione dell’art. 8 della Convenzione, riconosceva un danno non patrimoniale subito dal sig. P. e la sua   risarcibilità in una somma pari ad euro 15.000,00.
La Corte con tale sentenza ha voluto ribadire che in caso di conflittualità tra i genitori, al fine di creare le condizioni necessarie alla realizzazione del diritto di visita tra il genitore non collocatario e il figlio minore , l’autorità giudiziaria deve prendere misure dirette e specifiche , volte al ripristino del rapporto tra il genitore ed il figlio. In questo caso, rilevava la Corte, le autorità nazionali non sono riuscite ad emanare adeguati e sufficienti provvedimenti per far rispettare i diritti di visita del richiedente o del permesso, violando quindi il suo diritto al rispetto della vita familiare garantito dall’art. 8 della Convenzione.

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