IL CASO: un minore mostra una forte dipendenza nei confronti del genitore cui è affidato, e nutre invece una forte avversione per l’altro;
LA DECISIONE: il Tribunale condanna il genitore affidatario al risarcimento del danno biologico e morale per non aver agito in modo da evitare la dipendenza affettiva
LA SENTENZA: Tribunale di Monza n. 2994/2004
IL CASO GIUDIZIARIO
Con sentenza parziale del 16.11.2000, il Tribunale di Monza pronunciava lo scioglimento del matrimonio civile contratto da F. e R.; per la decisione definitiva in ordine ai provvedimenti consequenziali, la causa veniva rimessa sul ruolo.
I giudici del Tribunale di Monza erano chiamati nel merito a pronunciarsi sulla questione, estremamente delicata, concernente i rapporti di F. e R. con il figlio minore N.; in particolare, il Tribunale doveva decidere in merito alla opportunità di confermare o meno la situazione sussistente in pendenza di giudizio (vale a dire l’affidamento del minore al Comune di S.), nonché sulla richiesta di risarcimento del danno biologico avanzata dalla signora F. nei confronti dell’ex coniuge.
In ordine alla prima questione, i giudici prendevano atto del fallimento dei molteplici interventi posti in essere dai servizi sociali, anche alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio.
A seguito di una complessa e protratta attività di valutazione del conflitto familiare e di supporto al tentativo di riavvicinamento tra la madre ed il figlio, le consulenti tecniche presentavano una relazione la quale metteva in evidenza la sostanziale inadeguatezza di entrambe le figure genitoriali nell’affrontare le pesanti conseguenze prodotte sull’equilibrio psicologico di N. dalla separazione dei genitori.
Nonostante il supporto costante dei servizi sociali, la consulenza tecnica evidenziava intorno al minore un “fallimento ambientale”, vale a dire la totale ed assoluta inadeguatezza di entrambe le figure genitoriali di esercitare una funzione protettiva e rassicurante nei confronti del proprio figlio.
La madre, affetta da disturbo narcisistico di personalità, non era stata mai in grado di offrire al bambino un affetto costante ed un autentico coinvolgimento nei suoi bisogni, mostrando nel corso degli anni successivi alla separazione un atteggiamento poco affidabile e incostante, alternando depressione ed euforia, interesse e lontananza, affetto e distacco. Particolarmente deleterio nei confronti del bambino si era rivelato l’atteggiamento della madre, estremamente incostante nel presentarsi agli appuntamenti concordati e nel tener fede agli impegni assunti con il figlio.
Il padre, dal canto suo, non era stato in grado di offrire alcun aiuto al figlio nel recupero dei rapporti con la madre; si era anzi sempre dimostrato ostile, diffidente, ma soprattutto totalmente privo di fiducia nei confronti della ex moglie, trasmettendo al bambino tale sfiducia ed ingenerando in esso un sentimento di fallimento e di rifiuto.
La diffidenza del sig. R. si manifestava non solo nei confronti della ex moglie, ma anche nei riguardi dei diversi progetti di intervento realizzati dai servizi sociali.
Il Tribunale condivideva ampiamente le valutazioni espresse dalla CTU, e di conseguenza confermava, per quanto concerneva l’affidamento del minore, la situazione già in atto, ovvero l’affidamento del minore al Comune di S., in considerazione delle gravi carenze dimostrate da entrambi i genitori, con collocazione del minore stesso presso la casa paterna e con l’obbligo di mantenimento a carico del sig. R.; a carico della signora F. veniva posto un assegno mensile di euro 200,00 a titolo di concorso al mantenimento del figlio.
Il Tribunale stabiliva altresì di non prevedere, al momento, occasioni di incontro tra N. e la madre, a meno che fosse lo stesso minore ad avvertirne l’esigenza.
I giudici ritenevano inopportuna la prescrizione di interventi terapeutici coatti ai componenti del nucleo familiare, “in considerazione della scarsissima recettività dimostrata nei diversi contesti di intervento strutturati nel passato e in tempi recenti, e in considerazione della fortissima resistenza al cambiamento dimostrata da tutti”.
Il Tribunale scartava con decisione la soluzione alternativa prospettata dalla sig.ra F., ossia l’allontanamento del minore dall’attuale contesto familiare, in considerazione del fatto che un collocamento eterofamiliare avrebbe creato al minore nuove e più gravi sofferenze, anche e soprattutto alla luce della forte dipendenza dimostrata dal bambino nei confronti della figura paterna.
In merito alla richiesta di risarcimento del danno biologico e morale avanzata dalla sig.ra F., il Tribunale statuiva quanto segue.
La sig.ra F. lamentava la privazione di ogni possibilità di rapporto con il figlio per fatto imputabile all’ex marito, colpevole di aver tenuto una condotta rigidamente ostativa che aveva impedito la ripresa di normali relazioni tra madre e figlio.
Collocandosi nel solco dell’indirizzo giurisprudenziale in forza del quale “in tema di risarcimento del danno, ogni qualvolta si verifichi la lesione di un interesse costituzionalmente protetto, il pregiudizio consequenziale integrante il danno morale soggettivo è risarcibile anche se il fatto non sia configurabile come reato” (Cassazione sez. III Civile, n. 8827/2003), il Tribunale ha sottolineato che l’interesse fatto valere dalla sig.ra F. coincide con “quello della intangibilità degli affetti e della reciproca solidarietà in ambito familiare, all’inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell’ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli articoli 2, 29 e 30 della Costituzione”.
Il Tribunale non ha ritenuto il sig. R. l’unico responsabile della prolungata interruzione dei rapporti tra madre e figlio, riconoscendo invece la responsabilità di entrambi i genitori nella determinazione del “fallimento ambientale” ostativo alla ricostruzione del rapporto tra F. e N.; il comportamento del sig. R. non è stato valutato quale causa esclusiva dell’atteggiamento di rifiuto di N. nei confronti della madre, quanto piuttosto quale inconscia trasmissione al minore del proprio atteggiamento di profonda sfiducia nelle capacità affettive della ex moglie.
Il minore si era infatti mostrato altamente ricettivo nei confronti del padre, verso il quale manifestava una forte dipendenza, il che lo aveva portato a far propri gli atteggiamenti di diffidenza, di sfiducia e di ostilità apertamente manifestati dal padre.
In altre parole, i giudici non ravvisavano nel comportamento del R. un consapevole e volontario “boicottaggio” dei rapporti tra madre e figlio; tuttavia ritenevano che l’atteggiamento di aperta diffidenza e sfiducia nella donna, unitamente al rigido condizionamento del figlio in forza dello stretto rapporto di dipendenza nei confronti del padre, avessero concorso a cagionare il pregiudizio lamentato dalla sig.ra F.
Rilevava infatti il Tribunale che i limiti e i disagi del minore potevano in qualche misura ascriversi al R., “se non altro perché, essendo egli il soggetto della famiglia più forte psicologicamente e più influente sul comportamento del figlio, sarebbe stato oltremodo decisiva la sua positiva partecipazione al recupero della funzione genitoriale materna. In conclusione, il Tribunale ritiene che il sig. R., nella sua veste di genitore affidatario, sia venuto meno al fondamentale dovere, morale e giuridico , di non ostacolare, ma anzi di favorire la partecipazione dell’altro genitore alla crescita e alla vita affettiva del figlio, e che tale condotta antigiuridica abbia provocato un grave pregiudizio al diritto personale della sig.ra F. alla piena realizzazione del rapporto parentale con N., senza contare il danno che ne risulta inferto al medesimo minore per la perdita dell’insostituibile relazione affettiva con la madre”.
Nella concreta determinazione del risarcimento il Tribunale teneva conto tuttavia del concorso di responsabilità della parte lesa.
IL CASO MEDIATO
T. e C. si sono separati dopo dodici anni di matrimonio. Il loro figlio undicenne, A., era stato affidato alla madre, alla quale è stato fortemente legato sin dai primissimi anni di vita. L’attaccamento morboso del bambino nei confronti della madre dipendeva in larga misura dal fatto che il padre fosse spesso assente per motivi di lavoro.
A. aveva frequentato la scuola elementare nella classe in cui insegnava la madre, C., la quale lo seguiva assiduamente anche nelle numerose attività sportive ed extrascolastiche cui il bambino amava dedicarsi; per molto tempo aveva dimostrato di essere un bambino sereno, vivace, dinamico, apparentemente indipendente ma che, in realtà, non faceva nulla senza la madre.
La separazione dei genitori segnò l’inizio di una fase di depressione del bambino e di forte ostilità nei confronti del padre; A. rifiutava ogni incontro ed ogni possibilità di avvicinamento, rifiutava di farsi accompagnare dal padre a scuola o in piscina. A poco a poco abbandonò lo sport e gli interessi che fino a quel momento aveva coltivato con entusiasmo, si chiuse in sé stesso, rifiutò la compagnia degli amici.
La situazione si complicò ulteriormente quando il bambino dovette iscriversi alla scuola media; la depressione di cui si offriva si aggravò significativamente, rifiutava la nuova scuola ed i nuovi insegnanti, voleva stare solo ed esclusivamente con la mamma.
Di fronte all’atteggiamento ostile, spesso anche aggressivo, di A. nei confronti del padre, accompagnato da un crescente attaccamento nei suoi confronti, C. decise di rivolgersi ad un mediatore familiare.
Il bambino non era presente alle sedute, in parte perché ostile alla presenza del padre, in parte perché il mediatore riteneva che la soluzione del problema dovesse ricercarsi nel ripristino dei rapporti tra gli ex coniugi e soprattutto nella forte influenza che la madre aveva su A.
Nonostante l’apparente serenità dei rapporti tra gli ex coniugi, e la volontà di C. nel favorire i rapporti del figlio con il padre, le sedute evidenziarono un rancore represso della donna nei confronti di T., che per lungo tempo l’aveva lasciata sola con il bambino da crescere.
Inconsciamente, C. aveva influenzato il figlio con la sua sfiducia nei confronti della capacità del marito di essere un buon padre, e l’allontanamento di T. sembrava aver dimostrato al bambino che la madre in fondo aveva ragione, che il papà non voleva o non era capace di stargli vicino.
Il mediatore consigliò alla madre di essere severa e ferma con il figlio, di “costringerlo” a frequentare il padre, inizialmente in sua presenza, successivamente da solo. Il primo biettivo era quello di influenzare positivamente il bambino, dimostrandogli che in realtà il padre non era affatto incapace di stargli vicino; il secondo passo sarebbe stato quello di ridimensionare il rapporto madre – figlio nel senso di una progressiva indipendenza del minore.
C. seguì alla lettera le indicazioni del mediatore, anche se spesso era costretta a mostrarsi rigida e ferma nei confronti del figlio, che sembrava soffrirne; in breve tempo, tuttavia, la strategia messa a punto mostrò i primi positivi effetti: A. frequentava più volentieri il padre, e riprese l’attività sportiva senza pretendere che la madre lo accompagnasse ad ogni allenamento.
BREVI RIFLESSIONI SULLA DIPENDENZA AFFETTIVA
Il confronto tra i due casi esposti sottolinea la necessità di interrogarsi sulle origini, sulle manifestazioni, sull’inquadramento della dipendenza affettiva, ma soprattutto sulle possibili soluzioni al problema.
Il concetto di dipendenza è un concetto relazionale, nel senso che si è dipendenti da qualcuno o da qualcosa; esistono poi diverse forme di dipendenza così come diversi gradi di intensità della stessa, e se in qualche misura un certo grado di dipendenza è normale e fisiologico in un rapporto affettivo (genitoriale, di coppia, di amicizia) esiste indubbiamente una soglia oltre la quale la dipendenza diviene patologica, e finisce con l’ostacolare progressivamente i rapporti sociali (non solo quello con l’”oggetto” della propria dipendenza) fino ad emarginare ed alienare entrambi i soggetti del rapporto.
Come emerge nel caso affrontato dal Tribunale di Monza, la forte dipendenza di un figlio nei confronti di un genitore può essere fonte di notevoli disagi e di difficoltà nella crescita e nello sviluppo del bambino, oltre che di grande ostacolo ad un sereno sviluppo delle facoltà relazionali non solo nei confronti dell’altro genitore ma anche verso familiari, amici, insegnanti.
Come dimostra il caso risolto con il ricorso alla mediazione familiare, invece, una tempestiva presa di coscienza da parte del genitore “forte” ed il qualificato supporto di un professionista hanno impedito la lacerazione del rapporto padre – figlio e hanno consentito al minore di recuperare l’handicap sociale di cui era vittima.
Perché questo possa succedere, tuttavia, non sono sufficienti la maturità (e la forza) del genitore e la professionalità del mediatore, in quanto il primo passo da compiere nell’affrontare il problema della dipendenza affettiva è quello di riconoscere la natura patologica del fenomeno.
Vi è un acceso dibattito pubblico sulla questione se la dipendenza sia o meno una malattia.
Esistono tante possibili interpretazioni del concetto di dipendenza, quante sono le fonti che hanno interesse a trovare una definizione: alcune discipline privilegiano la dipendenza fisica, altre quella psicologica; per alcuni è un problema di comportamento, per altri una carenza morale o una patologia delle dinamiche familiari.
Il discorso è ancora più complesso quando non si parla di dipendenza da alcool o da droghe, in quanto si è maggiormente restii a qualificare come “malattia” la dipendenza nei confronti, ad esempio, del gioco d’azzardo, o nei confronti di una persona cui si è affettivamente legati.
Eppure, la dipendenza affettiva presenta numerosissimi punti di contatto con la tossicodipendenza o l’alcoldipendenza: l’ebbrezza, la dose, lo stato di prostrazione derivante dalla mancanza, l’incessante bisogno di manifestazioni continue e concrete. A ciò si aggiunge, nella dipendenza affettiva, la paura dell’abbandono, della separazione, della solitudine, spesso un senso di inferiorità nei confronti della persona da cui si è affettivamente dipendenti, gelosia, ossessività, vita sociale limitata.
Spesso la dipendenza affettiva che si manifesta in età adulta, nei confronti del partner, ha origini nell’infanzia; il dipendente è stato un bambino i cui bisogni sono stati trascurati o minimizzati, che cerca quello che gli è mancato nella prima figura adulta diversa dal genitore. Oppure, al contrario, è un bambino abituato a dipendere in tutto e per tutto dalla madre, o dal padre, i cui bisogni sono stati sempre immediatamente soddisfatti senza lasciare spazio alla sua indipendenza ed alla sua autonomia.
Numerosi sono i casi di dipendenze affettive sviluppate all’interno della coppia, e purtroppo la cronaca ci informa spesso di tragedie familiari legate all’incapacità di affrontare serenamente una separazione, un distacco da una persona dalla quale solo il giorno prima si dipendeva in tutto.
Il primo passo da compiere, come sottolineato nel programma di una nota associazione, è la consapevolezza della natura patologica della dipendenza; solo riconoscendo che la dipendenza è una malattia si può prendere atto della incapacità di affrontare e risolvere da soli il problema, e della necessità di avvalersi del supporto qualificato di un professionista che insegni a recuperare la propria dimensione individuale.
Nell’esperienza italiana, esiste ancora un resistente pregiudizio che sottovaluta l’insidiosità della dipendenza affettiva e la confina nel “normale” svolgersi di uno stretto rapporto affettivo.
In altri Paesi invece (come ad esempio negli Stai Uniti, dove la dipendenza affettiva è considerata una malattia alla stregua del diabete) è già stato compiuto il primo passo; in tale ottica è possibile adottare una prevenzione che tuteli maggiormente una popolazione ancora poco informata sull’argomento.