Danni alla sfera sessuale del coniuge – La moglie non informata dal marito di eventuali patologie che impediscono l’assolvimento dei doveri coniugali è lesa nella sua sfera sessuale e può chiedere i danni in sede civile

Il fatto
La sig.ra C.S. , successivamente alla celebrazione delle nozze, venuta a conoscenza  delle condizioni fiso-psichiche del marito, dopo aver ottenuto dispensa in sede canonica e divorzio per inconsumazione in sede civile, ricorreva dinnanzi al Tribunale di Palermo chiedendo la condanna dell’ ex coniuge al risarcimento della lesione del diritto alla sessualità  subita a causa della sua condotta illecita. Il Tribunale di merito concessi i provvedimenti richiesti dalla sig.ra C., contestualmente rigettava la domanda di risarcimento dei danni, proposta dalla stessa.

In secondo grado, la Corte di Appello di Palermo  rigettava il ricorso non ritenendo costituita, nel caso concreto, la fattispecie ex art. 2043 cod. civ. e quindi la non sussistenza di un’ obbligazione risarcitoria a titolo di responsabilità aquiliana, gravante sul sig. S.. In particolar modo, la Corte osservava che il mancato assolvimento del dovere coniugale da parte del marito, conseguenza della patologia, non costituiva in sé fatto doloso o colposo al quale ricollegare la lesione dell’interesse dalla sig.ra C., a vedersi realizzata come donna , moglie e possibile madre. Circa la condotta, tenuta successivamente  al matrimonio dal sig. S., di astensione al ricorso a cure specialistiche, la Corte rilevava la  non configurazione come illecito civile, in quanto tale condotta è conforme all’esercizio di diritto costituzionalmente riconosciuto e garantito dall’art. 32 Cost., in base al quale nessuno può essere obbligato a sottoporsi a trattamento sanitario.

La sig.ra C. impugnava la sentenza dinnanzi alla Corte di  Cassazione, denunciando violazione degli art. 2043 e 143 cod. civ., art. 2 e 29 Cost., richiedendo il riconoscimento del comportamento del sig. S. come illecito civile e del, conseguente, ristoro della lesione di un suo interesse giuridicamente rilevante, alla stregua dei principi giuridici in materia di responsabilità aquiliana. La Corte di Cassazione, accertando la lesione del diritto fondamentale della sig.ra C. a realizzarsi pienamente nella famiglia e nella società come donna, come moglie ed eventualmente come madre e qualificandola come danno ingiusto, cassava la sentenza impugnata e rinviava per le spese ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo.

In diritto
La sentenza n. 9801/05 si innesta nella problematica circa la configurabilità di una responsabilità aquiliana (responsabilità extracontrattuale art. 2043 cod. civ.) nell’ambito dei rapporti coniugali. Questa si è conformata alle recenti evoluzioni giurisprudenziali che hanno rivoluzionato la materia della responsabilità aquiliana.

In senso positivo, circa la possibilità di riscontrare una responsabilità extracontrattuale anche all’interno dei rapporti familiari ex art. 2043 ss. cod. civ. , la Corte di Cassazione con sentenza n. 2478/ 75 ha riconosciuto l’adulterio come fonte di danno a carattere patrimoniale, e quindi, fonte di obbligo risarcitorio in favore del coniuge danneggiato. Stessa valutazione è stata fatta nella sentenza n. 5866/1995, che distaccandosi dalla precedente giurisprudenza ( Cassazione  sent. n. 3367 e n. 4108 del 1993),  ha riconosciuto legittima applicazione delle norme e principi codiscitici in tema responsabilità civile all’interno delle relazioni familiari.

Parallelamente, occorre sottolineare i mutamenti giurisprudenziali circa il concetto di danno non patrimoniale, che hanno eroso i suoi margini a tal punto da svincolarlo dall’originaria identificazione con la figura del danno morale soggettivo, e ampliarlo sino a ricomprendere nella formula dell’art. 2059 cod. civ. “..ai casi previsti dalla legge” anche i casi previsti dalla Costituzione, ovvero il danno non patrimoniale conseguente a lesione di diritti costituzionalmente garantiti ( Cass. sent. n. 8827 e n. 8828 del 2003). Fino a ricomprendervi, tra i danni non patrimoniali risarcibili, ogni danno derivante dalla lesione dei valori fondamentali della persona, ivi comprese le  lesioni subite in ambito familiare, in violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio, da configurare come violazione dei diritti fondamentali della persona.

Bisogna sottolineare che coloro che hanno deciso di legarsi in matrimonio hanno, prima del matrimonio stesso, un obbligo reciproco di lealtà, correttezza e solidarietà, che si riassumono in un obbligo di informazione su ogni circostanze idonee a compromettere la possibilità di costituire quella comunione materiale e spirituale alla quale il matrimonio è rivolto. L’inadempimento dell’obbligo di informazione può costituire la fattispecie di danno risarcibile derivante da responsabilità civile di uno dei futuri coniugi verso l’altro, quando comprometta uno dei diritti fondamentali della persona (e.g. diritto ad una normale vita sessuale).

Pertanto, la Corte riconoscendo la sussistenza di un obbligo risarcitorio in capo al marito, inadempiente all’obbligo di informazione, ha dichiarato  :”  il coniuge che omette d’informare l’altro coniuge, prima del matrimonio, delle proprie disfunzioni sessuali, tali da pregiudicare l’assolvimento dell’obbligo coniugale, commette un illecito consistente nella lesione del diritto fondamentale del coniuge a realizzarsi pienamente nella famiglia, nella società ed eventualmente come genitore, con conseguente obbligo di risarcire il danno, anche non patrimoniale, derivante dall’omissione”.

Circa il riconoscimento della lesione del diritto alla sessualità della donna e conseguente obbligo al risarcimento del marito, la Corte ha fatto esplicito riferimento all’incipit della sentenza n. 561 della Corte Costituzionale emessa il 18 dicembre 1987 “essendo la sessualità uno degli essenziali modi d’espressione della persona umana, il diritto di disporne liberamente è senza dubbio un diritto soggettivo assoluto che va ricompreso tra le posizioni soggettivi direttamente tutelate dalla Costituzione e inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana che l’art. 2 della Costituzione impone di garantire”, ha riconosciuto il diritto alla libertà sessuale (sessualità in sé e nella una proiezione verso la procreazione) come modus vivendi essenziale per lo sviluppo e l’espressione della persona, ricompreso tra le posizioni soggettive e i diritti inviolabili direttamente tutelati dalla Costituzione.

Pertanto, il coniuge che ometta di informare l’altro coniuge prima del matrimonio delle proprie disfunzioni sessuali, tali da impedire l’assolvimento dell’obbligo coniugale, commette un illecito derivante dalla lesione di diritto fondamentale del coniuge, ovvero violazione della persona umana intesa nella sua titolarità,   libertà, dignità, autonoma determinazione al matrimonio, aspettative di armonica vita sessuale, nei suoi progetti di maternità, nella sua fiducia in una vita coniugale fondata sulla comunità, solidarietà e piena esplicazione delle proprie potenzialità nell’ambito della formazione sociale costituita dalla famiglia, tutelata dagli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost..

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