Richiesta tardiva dell’assegno di mantenimento

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“Avvocato, non ho ottenuto l’assegno di mantenimento perchè richiesto tardivamente dal precedente avvocato. Posso chiedere l’assegno divorzile in sede di divorzio? Ho partecipato alla creazione della società di mio marito, ho rinunciato alla mia carriera professionale, lavoro ma tra noi è provata la sperequazione di redditi. Il vostro studio ha vinto casi analoghi?”
“Si il nostro studio ha ottenuto importanti sentenze in tal senso a favore dell’ottenimento dell’assegno divorzile. Chiara deve essere la prova delle scelte condivise, del sacrificio professionale e del nesso tra quelle scelte e l’attuale squilibrio economico.”
Dalla mancata richiesta alla nuova domanda
È molto importante partire da una distinzione preliminare, che nella pratica spesso risulta decisiva: l’assegno di mantenimento in sede di separazione e l’assegno divorzile non coincidono né per funzione né per presupposti. Se la domanda di mantenimento è stata formulata tardivamente o non è stata adeguatamente coltivata nel giudizio di separazione, ciò non esaurisce necessariamente ogni tutela economica nella fase successiva del divorzio. Il punto non è tanto correggere un difetto del passato, quanto verificare se, al momento dello scioglimento del vincolo, sussistano i presupposti dell’assegno divorzile.
La norma e il suo significato
L’art. 5 della legge n. 898 del 1970 continua a costituire il baricentro della materia, ma la sua lettura non può più essere ridotta a una logica meramente assistenziale. Le Sezioni Unite hanno chiarito che l’assegno divorzile assolve una funzione anche compensativa e perequativa, oltre che assistenziale, quando il divario economico tra gli ex coniugi derivi da scelte condivise maturate nel corso della vita familiare. In questo quadro, il contributo alla famiglia, la rinuncia a opportunità professionali e l’apporto alla crescita patrimoniale dell’altro coniuge assumono rilievo autonomo. Non si tratta di premiare il solo bisogno, ma di misurare l’equilibrio sostanziale costruito e poi incrinato dal divorzio.
La prova che conta
Qui si gioca la partita più delicata. La mera esistenza di una disparità reddituale non basta, perché il giudice deve accertare se quella differenza sia il risultato di un progetto familiare condiviso e non di una scelta individuale o di una contingenza successiva. Occorre dimostrare la durata del matrimonio, il contributo prestato alla vita comune, il sacrificio di prospettive professionali e l’effettiva incidenza di tali scelte sulla formazione del patrimonio dell’altro coniuge. In altri termini, la prova deve essere concreta, coerente e documentata: testimonianze, dati reddituali, asset societari, ricostruzione del percorso lavorativo e familiare.
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La visione della Cassazione
Di particolare interesse è l’orientamento espresso dalla Cassazione nell’ordinanza del 24 giugno 2025, n. 16917. La Corte ha ribadito che: “l’assegno divorzile va riconosciuto quando la rilevante disparità economica tra i coniugi sia riconducibile alle scelte condivise di conduzione della vita familiare”.
La formula è essenziale, ma ha un peso notevole: sposta l’attenzione dalla sola fotografia dei redditi al percorso concreto della coppia, valorizzando il contributo del coniuge che abbia sacrificato la propria crescita professionale per la realizzazione del progetto familiare.
Un criterio di giustizia sostanziale
La richiesta tardiva del mantenimento non chiude dunque la porta all’assegno divorzile, se la vicenda familiare consente di dimostrare che la disparità patrimoniale è il frutto di un assetto di vita costruito insieme. In questi casi, il giudizio non riguarda soltanto la fine del matrimonio, ma il saldo finale di una cooperazione che ha prodotto effetti economici asimmetrici. Ed è proprio qui che il diritto di famiglia mostra la sua funzione più alta: non distribuire astrattamente ricchezze, ma riconoscere il valore delle scelte che quelle ricchezze hanno reso possibili.
