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Con affido esclusivo nessun consenso per il passaporto

TRASFERIMENTO
26/05/2026

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«Avvocato, per il passaporto di mia figlia serve ancora il sì dell’altro genitore?». «Se l’affido è esclusivo, no: la Cassazione ha chiarito che quel passaggio non rientra nelle decisioni di maggior interesse».

L’ordinanza n. 31785 del 10 dicembre 2024 segna un approdo importante nel diritto di famiglia: il genitore affidatario esclusivo può richiedere il passaporto del minore senza l’assenso dell’altro genitore e senza previa autorizzazione del giudice tutelare. Il punto incide particolarmente sul modo in cui si bilanciano autonomia del genitore affidatario, interesse del minore e rilevanza dell’altro genitore nel quadro della responsabilità genitoriale.

Il confine dell’esclusività

L’affido esclusivo attribuisce al genitore affidatario l’esercizio esclusivo della responsabilità, salvo le decisioni di maggiore interesse per il figlio. La Cassazione si muove proprio su questa linea, ricordando che il rilascio del passaporto non rientra tra tali decisioni maggiori e non richiede, perciò, il doppio assenso. Il dato è rilevante perché evita di sovrapporre a ogni atto relativo al minore una logica di consenso necessariamente bilaterale.

In questa prospettiva, il rilascio del documento non viene letto come scelta capace di alterare stabilmente l’assetto educativo o identitario del figlio, ma come atto strumentale alla sua mobilità e alla gestione ordinaria della vita familiare. La Corte, in sostanza, vuole fare in modo che il processo di richiesta del documento sia libero da rigidità spesso usate in modo meramente ostruzionistico.

La norma che regge la scelta

Il ragionamento della Cassazione trova fondamento negli articoli 337-ter e 337-quater c.c. Queste disposizioni, lette in combinazione con la disciplina sui passaporti, conducono a una conclusione netta: quando la responsabilità genitoriale è esercitata in via esclusiva, il genitore affidatario non deve necessariamente avere l’approvazione dell’altro a meno che non si stia parlando di scelte di straordinaria rilevanza.

È qui che si coglie la portata sistematica dell’ordinanza. La Cassazione non inventa una disciplina nuova, ma chiarisce il senso delle norme esistenti, evitando che il dissenso dell’altro genitore diventi un veto generalizzato su attività che, per la loro natura, non lo giustificano. Ne deriva una lettura più coerente con la funzione dell’affido esclusivo, che è quella di rendere praticabile la tutela del minore, non di moltiplicare i conflitti.

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Una frase, un criterio

La sintesi più efficace del principio si ritrova in questo passaggio: «il rilascio del passaporto non rientra nelle decisioni di maggior interesse». La frase è breve, ma il suo peso applicativo è notevole, perché fornisce un criterio spendibile in diversi casi.

Sul piano operativo, il genitore affidatario esclusivo potrà quindi rivolgersi direttamente alla Questura, mentre l’altro genitore non potrà paralizzare la procedura con un diniego privo di un’effettiva base sostanziale. Resta fermo, naturalmente, che la situazione concreta può mutare se vi siano provvedimenti specifici del giudice che limitino o modulino diversamente i poteri del genitore affidatario.

Oltre le inutili contese

Il pregio maggiore della decisione sta forse nella sua sobrietà. In un sistema che tende spesso a trasformare ogni passaggio burocratico in una nuova occasione di contesa, la Cassazione riporta il tema entro un perimetro di funzionalità: se l’affido è esclusivo, il potere decisionale va reso effettivo, altrimenti l’istituto perde la sua utilità concreta. Ed è proprio questa la lezione più interessante dell’ordinanza: non ogni dissenso merita di diventare una regola, e non ogni atto relativo al minore richiede il rito del consenso.