SIGNORINI – CORONA: Ricorso d’urgenza

SIGNORINI ottiene la rimozione e divieto di diffusione dei video di FALSISSIMO
Perché?
Il Tribunale di Milano ha emesso un’ordinanza urgente che VIETA a Fabrizio Corona la diffusione della puntata di “Falsissimo” dedicata ad Alfonso Signorini, accogliendo il ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato dai suoi legali. Le motivazioni si fondano sul bilanciamento tra diritti fondamentali, privilegiando la tutela della reputazione, dell’immagine e della riservatezza di Signorini rispetto al diritto di cronaca di Corona.
Il Caso
Il ricorso nasce da video pubblicati da Corona su YouTube nel format “Falsissimo”, che accusano Signorini di condotte “immorali, deplorevoli e penalmente rilevanti”, inclusi dettagli su preferenze sessuali e presunte chat private, senza prove univoche secondo la difesa. Il giudice Roberto Pertile ha rilevato il fumus boni iuris (plausibilità della pretesa) e il periculum in mora (rischio di danno grave e irreparabile), giustificando l’intervento cautelare preventivo.
Motivazioni
Mancanza di verità e interesse pubblico
I fatti narrati da Corona non sono “oggettivamente veritieri” e necessitano di verifiche; non emerge interesse pubblico a divulgare abitudini sessuali private, considerate irrilevanti e non illecite di per sé.
Alimentazione di curiosità pruriginosa:
Le pubblicazioni alimentano un “pruriginoso interesse del pubblico” e “morbosa curiosità per piccanti vicende sessuali”, finalizzato a offendere la dignità di Signorini per profitto economico, senza conforto probatorio.
No libertà di stampa o diritto di critica
Corona non è giornalista, confonde cronaca con critica personale; i contenuti ledono diritti fondamentali senza legittimo esercizio del pensiero.
Dispositivo dell’Ordinanza
Il giudice ordina
- Rimozione immediata di tutti i contenuti (video, testi, audio) su Signorini da social e hosting.
- Inibizione a pubblicare e diffondere ulteriori materiali diffamatori o lesivi della reputazione/immagine.
- Deposito in cancelleria di supporti fisici con materiali privati entro 2 giorni dalla notifica.
- Penale di 2.000 euro per ogni violazione/giorno di ritardo.
Ma come mai il Tribunale Civile di Milano si è interessato alla vicenda?
I video di Falsissimo
Fabrizio Corona nelle scorse settimane ha rilasciato su Youtube ben due puntate di Falsissimo diffondendo chat private di Alfonso Signorini con alcuni giovani ragazzi.
Corona fa riferimento ad un “sistema Signorini”: aspiranti concorrenti giovani verrebbero avvicinati con la promessa (o speranza) di entrare al Grande Fratello in cambio di disponibilità a certe richieste personali.
Vengono mostrate le chat private tra Signorini e alcuni ragazzi che Corona interpreta come prova di dinamiche di manipolazione da parte del conduttore che avrebbe sfruttato la sua posizione di potere.
In particolare, il modello Antonio Medugno, ex concorrente del “Grande Fratello” racconta del suo rapporto con Signorini. Il ragazzo sostiene di aver vissuto i contatti del conduttore come insistenti ed invasivi. Racconta anche di una notte passata nella casa del conduttore e delle avances ricevute.
Medugno ha presentato poi una denuncia per violenza sessuale e tentata estorsione.
L’autosospensione di Signorini da Mediaset
Mediaset, con una nota ufficiale, ha dichiarato che agirà in tutte le sedi contro contenuti diffamatori a tutela della propria immagine. Al contempo ha dichiarato di aver accolto la decisione di Signorini di sospendere i propri impegni editoriali con l’azienda.
Il ricorso urgente di Alfonso Signorini
Signorini, per il tramite dei propri legali, ha proposto ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. al Tribunale Civile di Milano per tutelare la propria reputazione e la sua immagine.
Il suddetto rimedio cautelare ha offerto a Signorini la possibilità di anticipare la propria tutela giudiziaria. Infatti, in presenza di una pretesa giuridica fondata, il ricorso ex art. 700 c.p.c. garantisce una tutela immediata ad un diritto che può essere compromesso dall’attesa dei tempi della giustizia.
Pur non avendo a disposizione il ricorso del conduttore, possiamo immaginare che quest’ultimo possa aver fatto leva sui seguenti presupposti:
Quanto al diritto vantato, Signorini potrebbe aver dedotto il carattere diffamatorio e non veritiero delle affermazioni di Corona, la sproporzione dei toni, l’assenza di un reale interesse pubblico e la prevalenza di una logica di spettacolarizzazione rispetto al diritto di cronaca.
Inoltre, potrebbe essere stato dedotto il rischio che, in mancanza di un intervento immediato, la reiterazione e la diffusione virale dei contenuti online aggravino in modo irreparabile il danno all’onore e all’immagine di Signorini, data la capillarità dei social e delle piattaforme digitali.
La decisione del giudice
Il giudice Pertile ha accolto il ricorso di Signorini ordinando a Fabrizio Corona di rimuovere immediatamente da ogni social media tutti i video riguardanti Signorini. Ha vietato a Corona di pubblicare, diffondere o di condividere, con qualsiasi mezzo, qualunque ulteriore video o contenuto di carattere diffamatorio o che comunque danneggi la reputazione, l’immagine e la riservatezza del conduttore. Ha ordinato inoltre a Corona di depositare in Tribunale tutti i supporti fisici in suo possesso che contengono i documenti, le immagini e i video relativi alla sfera privata di Signorini nonché relativi alla sua corrispondenza telematica e non telematica con soggetti terzi e comunque tutti i materiali suscettibili di danneggiarlo. Il giudice ha inoltre vietato a Corona nuove pubblicazioni lesive e ha fissato una penale di € 2.000,00 per ogni violazione.
Ma cosa sarebbe successo se Corona fosse iscritto all’Albo dei giornalisti?
Impatto dell’Iscrizione all’Albo
L’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti avrebbe offerto a Corona tutele maggiori, come il diritto di cronaca soggetto a verità putativa, interesse pubblico e continenza espositiva (principi dalla giurisprudenza Cassazione). Tuttavia, IL DIRITTO DI CRONACA non è un diritto assoluto perché anche i giornalisti devono bilanciare libertà di espressione con reputazione e privacy altrui. Nel caso, il giudice ha evidenziato contenuti diffamatori seriali senza riscontri verificati, aggravando il danno per Signorini, elementi che persisterebbero indipendentemente dall’iscrizione.
I giornalisti
L’Ordine dei Giornalisti ha criticato Corona, ribadendo che non è giornalista e non può invocare pienamente il diritto di cronaca.
Seguiremo il caso e l’appello che Corona ha anticipato.
Ad oggi prevale il diritto alla riservatezza
La tutela della reputazione e della riservatezza di Signorini prevale, dunque, rispetto all’aggressività di comunicazione di Corona e questo caso costituisce un importante precedente volto ad orientare il contenzioso futuro in materia di diffamazione via social.
