Lun – Ven : 09.00 – 19.00

Sab – Dom : Aperto per emergenze*

Omicidio di Federica Torzullo: c’è premeditazione?

federica-torzullo
20/01/2026

Il fatto e il nodo della premeditazione

L’omicidio di Federica Torzullo, 41 anni, impiegata presso l’ufficio postale di Fiumicino, ha scosso l’opinione pubblica non solo per la gravità del fatto, ma anche per le modalità della condotta successiva al delitto. Il corpo della donna è stato rinvenuto sepolto all’interno dell’azienda edile del marito, Claudio Agostino Carlomagno, ad Anguillara Sabazia, dopo giorni di ricerche iniziate a seguito della denuncia di scomparsa sporta proprio dal coniuge.​

Gli elementi indiziari raccolti dalla Procura di Civitavecchia, dalle incongruenze nella prima versione dei fatti, alle tracce di sangue nell’auto, fino alla localizzazione dei cellulari e del veicolo nella zona della ditta, hanno portato all’arresto del marito, cui viene contestato l’omicidio volontario, con la prospettiva di una possibile contestazione della premeditazione, anche in relazione alla preparazione e allo scavo della buca in cui il cadavere è stato occultato.​

Nel corso dell’interrogatorio di garanzia l’indagato ha scelto di non rispondere alle domande del giudice, avvalendosi della facoltà di rimanere in silenzio.

Il quadro normativo tra premeditazione e occultamento

La contestazione principale attiene all’omicidio volontario ex art. 575 c.p., con possibile aggravante della premeditazione ai sensi dell’art. 577 c.p., che eleva il trattamento sanzionatorio sino all’ergastolo. La premeditazione, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, richiede un apprezzabile lasso di tempo tra la determinazione criminosa e l’azione, idoneo a consentire un “ripensamento” e a dimostrare la persistenza del proposito omicida; richiede inoltre una ferma risoluzione dell’agente, non frutto di impulso improvviso.

In questo contesto, l’eventuale prova che la buca sia stata scavata prima dell’omicidio assumerebbe rilievo centrale, costituendo indizio forte di un disegno criminoso preordinato, volto non solo all’uccisione della vittima, ma anche a garantirne l’immediato occultamento. Se invece lo scavo fosse avvenuto solo dopo il delitto, il fatto deporrebbe più propriamente per una condotta successiva, astrattamente riconducibile anche alle ipotesi di cui all’art. 411 c.p. (soppressione o sottrazione di cadavere), pur restando utilizzabile come elemento sintomatico della volontà di eludere le indagini e alterare lo scenario probatorio.​

In ogni caso, il giudice sarà chiamato a valutare in concreto la cronologia degli eventi, il contesto relazionale tra i coniugi, l’eventuale presenza di motivazioni economiche o sentimentali e la freddezza della condotta di occultamento, per comprendere se si tratti di un omicidio d’impeto seguito da un maldestro tentativo di copertura o di un delitto frutto di un progetto maturato nel tempo.​

Silenzio dell’imputato: tutela o boomerang?

La scelta di non rispondere all’interrogatorio rientra pienamente nel diritto al silenzio e di non autoincriminarsi, tutelato dagli art. 24 e 111 Cost. e dalle norme codicistiche sullo status processuale dell’indagato. Essa non può essere utilizzata come elemento di colpevolezza, né il silenzio può, di per sé, aggravare la posizione dell’imputato sul piano strettamente giuridico.

Tuttavia, sul piano probatorio, il silenzio priva la difesa della possibilità di fornire subito una versione alternativa dei fatti, di spiegare anomalie investigative (tracce di sangue, movimenti dell’auto, incongruenze temporali) e di orientare la lettura degli indizi. In presenza di un quadro già qualificato come “grave e concordante” dalla Procura, l’assenza di chiarimenti può consolidare, sul piano logico, l’interpretazione accusatoria, rendendo più arduo, in futuro, ribaltare la ricostruzione presentata dall’accusa.

Rito abbreviato e omicidio aggravato: la stretta della riforma

Un ulteriore profilo decisivo è la possibilità di accedere al rito abbreviato. L’art. 438, comma 1-bis, c.p.p., come modificato dalla l. n. 33/2019, esclude il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo. La Corte costituzionale ha ritenuto legittima tale preclusione, pur valorizzando gli spazi residui di controllo sulla corretta applicazione della norma.​

Nella prassi, se all’omicidio volontario semplice (non aggravato da premeditazione o altre circostanze che innalzino la pena all’ergastolo) è teoricamente ancora accessibile il rito abbreviato, la contestazione dell’aggravante di cui all’art. 577 c.p. (La premeditazione) rende il reato punito con ergastolo, chiudendo la porta al giudizio abbreviato e alla correlata riduzione di pena di un terzo ex art. 442 c.p.p.​

In casi come quello di specie, il tema del “quando” sia stata scavata la buca assume quindi un riflesso diretto non solo sulla qualificazione giuridica (omicidio semplice vs omicidio aggravato da premeditazione), ma anche sulle opzioni processuali concretamente percorribili dall’imputato: la conferma di una premeditazione piena priverebbe la difesa di uno dei principali strumenti deflattivi e premiali del sistema.

Una riflessione conclusiva

Nel caso di Federica Torzullo, il tema della premeditazione non è solo una questione tecnica, perché coincide con la domanda se quel delitto sia nato all’improvviso o sia stato pensato e preparato, a partire anche da quando è stata scavata la buca vicino all’azienda del marito. Da questa ricostruzione dipendono non solo la pena e l’eventuale accesso ai riti alternativi, ma anche il modo in cui la giustizia riuscirà a restituire alla famiglia una verità chiara su ciò che è accaduto. In questo senso, anche il silenzio nell’interrogatorio, pur legittimo, non è un dettaglio neutro: diventa una scelta che pesa sul percorso verso quella verità che il figlio e i parenti di Federica attendono, insieme alla responsabilità di chi dovrà giudicare.