Può la mancata partecipazione a degli incontri protetti giustificare la sospensione della responsabilità genitoriale?

«Avvocato, mi hanno sospeso la responsabilità genitoriale perché non ho aderito agli incontri protetti. Possono davvero togliermi il ruolo di padre per questo?».
«La domanda vera è un’altra: la sua condotta integra un pregiudizio così grave da giustificare una misura tanto incisiva, o siamo di fronte a un uso sproporzionato dello strumento?».
Il baricentro normativo: tra art. 330 c.c. e art. 8 CEDU
Il potere di sospendere o limitare la responsabilità genitoriale trova il suo nucleo nell’art. 330 c.c., che consente l’adozione di misure in presenza di una condotta gravemente pregiudizievole per il minore.
Accanto a questa previsione interna, si colloca l’art. 8 CEDU, che tutela il diritto alla vita privata e familiare, imponendo agli Stati un controllo rigoroso su ogni restrizione che incida in modo significativo sulle relazioni genitore‑figlio.
La giurisprudenza nazionale ha progressivamente chiarito che la sospensione della responsabilità genitoriale rappresenta una misura eccezionale, giustificata solo in presenza di un pregiudizio attuale e concreto, non meramente potenziale.
In questo quadro, gli incontri protetti costituiscono uno strumento di sostegno e protezione, non un banco di prova punitivo la cui mancata adesione possa automaticamente determinare l’estromissione del genitore dalla vita del figlio.
Il principio di bigenitorialità e la natura “relazionale” del pregiudizio
Il principio di bigenitorialità, più volte valorizzato dalla Corte di Cassazione, impone che al minore sia garantita, nei limiti del possibile, una relazione continuativa e significativa con entrambi i genitori.
La stessa Cassazione ha ribadito che tale principio non implica una simmetria aritmetica dei tempi di frequentazione, ma una presenza effettiva, non simbolica, di ciascun genitore nel percorso di crescita del figlio.
In questa prospettiva, la mancata partecipazione del genitore agli incontri protetti non può essere di per sé indice di inidoneità genitoriale, ma è fondamentale leggerla nel contesto globale della relazione e delle dinamiche familiari.
Occorre verificare se il rifiuto si traduca in un effettivo danno per il minore, o se, al contrario, esprima un dissenso verso la specifica modalità “protetta”, magari in un contesto già segnato da forte conflittualità o da percezioni di stigmatizzazione.
La pronuncia di legittimità: oltre la logica dell’automatismo
Con l’ordinanza 5 gennaio 2024, n. 332, la Corte di Cassazione ha affermato che la mancata partecipazione del genitore agli incontri protetti con il figlio «di per sé, non giustifica la sospensione della responsabilità genitoriale in mancanza di una adeguata comparazione tra il diritto del minore agli incontri e il diritto del genitore a recuperare il rapporto».
La Corte richiama espressamente la necessità di un controllo rigoroso sulle “restrizioni supplementari” al diritto di visita, in conformità agli standard elaborati anche dalla Corte EDU in applicazione dell’art. 8 CEDU.
Alla base della argomentazione risiede la comparazione concreta dei diritti in gioco: non basta registrare un inadempimento formale rispetto al progetto di incontri protetti, ma occorre valutare se vi siano alternative meno intrusive idonee a salvaguardare la relazione genitore‑figlio.
L’astensione del genitore, se isolata e non accompagnata da condotte abusive, trascuranti o manipolative, non può essere automaticamente elevata a indice di pericolosità tale da legittimare una sospensione ampia e indeterminata della responsabilità genitoriale.
Una riflessione conclusiva: dagli incontri protetti alla “genitorialità protetta”
La vicenda degli incontri protetti mostra il rischio di una deriva burocratica: lo strumento, nato per accompagnare e tutelare, può trasformarsi in un criterio selettivo che premia l’adesione formale e punisce il conflitto, senza interrogarsi sulla qualità effettiva dei legami familiari.
La recente giurisprudenza, però, spinge verso una diversa prospettiva: non basta che l’incontro sia “protetto” dal sistema, occorre che sia realmente protettivo per il minore, sul piano affettivo, relazionale e identitario.
In questo senso, la domanda iniziale – se la mancata partecipazione agli incontri protetti possa giustificare la sospensione della responsabilità genitoriale – va rovesciata: ciò che conta non è la fedeltà a un protocollo, ma la capacità dell’ordinamento di preservare, anche nel conflitto, la trama essenziale della relazione genitore‑figlio.
La misura più radicale della sospensione della responsabilità genitoriale dovrebbe restare l’extrema ratio e non la risposta automatica a ogni inadempimento formale del genitore.
