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Guida al Trust nella Separazione o Divorzio

Il ricorso al TRUST per risolvere le controversie in ambito familiare, in caso di divorzio o separazione consensuale.

Indice Contenuti

Che cos’è il TRUST?

Il trust è un istituto giuridico di origine anglosassone che non è contemplato dal nostro codice civile, viene da sè che il trust dunque non è un istituto tipico del nostro ordinamento.

Su quale base normativa è possibile istituire un trust in Italia visto che non viene contemplato nel nostro codice del ‘42?

La loro istituzione in Italia avviene sulla base della convenzione de L’Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust e loro riconoscimento, che è stata ratificata dall’Italia nel 1989.

La convenzione ha determinato come risultato più evidente quello dell’istituzione dei trust interni.

La convenzione legittima infatti il ricorso ad una legge straniera per istituire il trust nei paesi che l’hanno recepita: quindi il trust non è regolato dalla convenzione, ma dalla legge straniera scelta nell’atto istitutivo dal disponente.

Quando si parla di Trust “interni” si intendono i Trust che vengono istituiti in Italia, operano in Italia, ma sono regolati di fatto da una legge straniera, in quanto non esiste una legge italiana che li definisca. Quindi io disponente sono italiano, il trustee (fiduciario) cui affido il patrimonio da gestire è italiano, ma la legge che regola questo strumento è straniera, “presa a prestito” da un paese straniero. Quindi l’obiettivo della convenzione non è definire che cosa si intenda per trust, ma semplicemente quali sono gli istituti giuridici ai quali si applicano le disposizioni della convenzione stessa.

L’art. 6 della convenzione attribuisce poi al disponente la scelta della legge applicabile.

Le leggi a cui fare riferimento sono moltissime e la scelta dipenderà anche dalle finalità del trust, atteso che diverse sono, naturalmente, le possibilità riconosciute da ciascuna di esse.

Il Trust come fenomeno gestorio 

Il Trust lo possiamo considerare un negozio posto in essere da parte di un soggetto, il disponente, che si spossessa di parte del proprio patrimonio “dedicandolo” alla realizzazione di determinati obiettivi.

Il trust è quindi un fenomeno gestorio, in base al quale il disponente stabilisce un programma e ne affida l’attuazione ad un altro soggetto, il trustee, “dedicando” un determinato patrimonio alla realizzazione di questi obiettivi.

E’ importante evidenziare come il disponente, con la disposizione dei beni in trust, se ne spossessa. Non gestisce più il patrimonio che ha collocato nel trust, né è titolare di un diritto o di un potere nei confronti del trustee: il trustee non è il fiduciario del disponente, ma è fiduciario della realizzazione dell’affidamento e le sue obbligazioni sono indirizzate a questo (e non verso il disponente).

Il “compito” che deve svolgere il trustee è normalmente a vantaggio di alcuni soggetti, che sono denominati beneficiari, ma vi sono anche i trust istituiti per uno scopo, caritatevole o meno.

Uno degli elementi essenziali del trust è rappresentato dal fatto che il trustee deve godere di ampia autonomia nell’attuazione del compito affidatogli, ovviamente esercitando i propri poteri in linea con quelli che sono gli indirizzi definiti dall’atto istitutivo. 

L’atto istitutivo può prevedere, e normalmente prevederà, che alcuni dei poteri riservati al trustee siano soggetti al consenso di un terzo, che viene denominato guardiano, e che ha il compito di vegliare sull’attività del trustee, accertandosi che questi operi in modo conforme alla realizzazione delle finalità che quel trust deve perseguire.

A cosa serva il trust?

Si può ricorrere a un Trust per i più diversi motivi: sarà probabilmente noto a tutti il caso in cui si vuole che un determinato patrimonio venga conservato negli anni e dunque destinato a dei beneficiari specifici alla morte di chi ha disposto il Trust stesso (disponente o settlor) oppure al raggiungimento della maggiore età dei beneficiari stessi o al matrimonio o a qualsiasi altro evento che venga ritenuto importante a questo fine dal disponente. In altre parole: metto un determinato patrimonio nelle mani del fiduciario, gli affido il compito di gestirlo al meglio e alla mia morte verrà destinato a determinate persone (beneficiari). Oppure decido che il patrimonio affidato al fiduciario verrà dato ai nipoti nel momento in cui si laureano, oppure quando si sposeranno e via dicendo. Questo per fare alcuni esempi pratici di come può essere utilizzato lo strumento del Trust, ma naturalmente i casi pratici sono pressoché infiniti. Il fiduciario è tenuto a utilizzare il patrimonio che gli viene affidato solo ed esclusivamente per i fini stabiliti. Se utilizzato nella maniera corretta, il Trust è uno strumento dalle grandi potenzialità, in quanto fornisce risposte a esigenze sia commerciali e finanziarie sia all’interno della famiglia o della società per le quali altrimenti sarebbe difficile trovare strumenti adeguati. Come detto, anche se nell’immaginario i Trust sono di interesse della famiglia (e in effetti la gran parte delle volte questo strumento viene utilizzato proprio a questo scopo), in realtà è possibile farvi ricorso anche in ambito imprenditoriale o finanziario. Dalla complessità e dall’importanza della questione così come sopra descritta, risulta evidente come il ruolo del Notaio sia importante perché questo strumento venga utilizzato al suo meglio, e tra poco vedremo in che modo.

Come si istituisce un TRUST?

Mentre in alcuni ordinamenti non è richiesta la forma scritta per l’istituzione di un trust, ma questo può essere istituito anche per effetto di una dichiarazione verbale, una possibilità del genere non è riconosciuta per i trust interni la cui lecita istituzione poggia sulla Convenzione de L’Aja.

Difatti, la Convenzione de L’Aja si applica infatti soltanto ai trust risultanti da atto scritto e quindi in Italia non ci possono essere trust risultanti da dichiarazioni verbali o comportamenti concludenti delle parti.

Forma scritta non vuol dire necessariamente atto pubblico, ma la prassi che si è affermata nel nostro Paese fa sì che l’atto istitutivo venga sempre stipulato dal Notaio.

Soggetti necessari, oltre al disponente, che naturalmente è il “protagonista assoluto”, essendo il soggetto che ha deciso di istituire il trust e che nel trust andrà a disporre il proprio patrimonio, ci sono anche il trustee e il guardiano (se previsto), per accettare di rivestire l’ufficio al quale sono stati chiamati dal disponente stesso.

beneficiari invece non soltanto non sono parti dell’atto istitutivo, ma potrebbero non essere a conoscenza dell’esistenza stessa del trust.

In realtà trustee e guardiano non necessariamente devono intervenire nell’atto: la loro accettazione potrebbe essere anche effettuata successivamente, ma comunque con autenticazione notarile.

L’atto istitutivo ha naturalmente importanza fondamentale perché andrà a disciplinare la vita ed il funzionamento del trust: nell’atto devono essere delineate quelle che sono le finalità perseguite dal disponente, alle quali sarà “asservito” il patrimonio in trust, deve essere nominato il trustee, che avrà il compito di gestire il patrimonio con l’obiettivo di realizzare quelle finalità, devono essere individuati i beneficiari o, se non vi sono beneficiari, lo scopo del trust.

Normalmente con l’atto istitutivo vengono contestualmente disposti anche i beni in trust, almeno quelli che il disponente intende segregare inizialmente. Ma può succedere che per maggiore “riservatezza”, vengono invece stipulati due atti distinti

 

  • l’atto istitutivo, con il quale appunto ci si limita a istituire il trust;
  • l’atto dispositivo, con il quale viene effettuato l’apporto dei beni.

 

L’apporto nel trust può essere sempre incrementato anche da persone diverse dal disponente, talché dimostra come il patrimonio del trust è un patrimonio dinamico, che può essere incrementato, o comunque variato, in qualsiasi momento.

Il trust nel diritto di famiglia, ovvero nelle cause di separazione e divorzio.

Il Trust trova un’efficiente area di utilizzo nel diritto di famiglia e, in particolare, nei procedimenti di separazione e di divorzio, quando si tratta di affrontare lo spinoso problema della sistemazione dei beni già comuni. Spesso infatti gli ex coniugi “litigano” sulla intestazione di questi beni e, si ricorre molto frequenta al giorno d’oggi al Trust, per porre una soluzione a  questo dissidio.

Il Trust consente di tutelare il patrimonio familiare al fine di garantire la soddisfazione dei bisogni della famiglie ed evitare che, successivamente alla separazione o divorzio, uno o entrambi i coniugi dispongano dei beni familiari, sottraendoli alle esigenze di vita dei figli.

L’effetto di questo strumento è quello di creare una sorta di parità di trattamento tra i coniugi, che vengono così privati entrambi della disponibilità del bene conteso e hanno la garanzia che la gestione del patrimonio venga effettuata a beneficio dei figli.

L’utilizzazione dei Trust nei procedimenti di separazione e divorzio ha trovato pieno riconoscimento nel nostro ordinamento.

Il primo Tribunale è stato quello di Milano ad omologare un accordo di separazione consensuale nel quale era contemplata l’istituzione di un trust avente ad oggetto un immobile a favore della figlia. Mentre per quanto riguarda un divorzio, il primo Tribunale è stato quello di Torino nel lontano 2009.

Come funziona?

L’atto che istituisce il Trust viene inserito nel ricorso per separazione consensuale sottoscritto dai coniugi e viene riprodotto nel verbale ex art. 711 c.p.c. tra le condizioni da sottoporre al Tribunale per la omologazione o comunque viene contemplato nel ricorso congiunto di divorzio per essere recepito nella relativa Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Nelle premesse dell’atto istitutivo devono essere chiaramente espresse le finalità del Trust per rendere subito evidente all’Autorità Giudiziaria la causa negoziale ai fini del positivo giudizio di meritevolezza degli interessi tutelati.

Come la citata sentenza di Milano insegna, ancora una volta solo con accordi è possibile realizzare iniziative e scelte patrimoniali per sistemare il patrimonio familiare.

Raggiungere accordi di separazione e divorzio favorisce i coniugi nelle decisioni e scelte che, se conformi all’ordine pubblico ed alle regole normative, sono sempre omologate dalla magistratura con risparmio di tempi e costi nell’interesse anche dei figli se ci sono.

– L’istituzione del trust è prevista tra le condizioni del ricorso per separazione consensuale

– L’atto istitutivo è inserito nel verbale ex art. 711 c.p.c.

– L’atto dispositivo è redatto con separato atto notarile da stipulare entro e non oltre un mese dall’omologazione

Perché il trust

Un patrimonio consistente necessita di essere protetto anche in presenza di molti eredi, difatti in Italia tra le grandi famiglie che hanno scelto questa strada si possono annoverare i Cucinelli, i De’ Longhi e gli Antinori

Il perché di questa scelta può essere così sintetizzata:

  1.  non sono aggredibili dai creditori personali
  2. non concorrono alla formazione della massa ereditaria del defunto
  3. non rientrano, ad alcun titolo, nel regime patrimoniale legale della famiglia
  4. non sono legittimamente utilizzabili per finalità divergenti rispetto a quelle predeterminate nell’atto istitutivo del trust

Il ricorso al trust è utile sia per le coppie di fatto che per figli non riconosciuti.

Nel caso di coppie di fatto o di famiglia allargata il Trust, grazie alla sua flessibilità, consente di contemperare gli interessi dei vari soggetti, scongiurando rapporti conflittuali tra essi e permettendo allo stesso tempo di soddisfare le esigenze di ciascuno dei soggetti coinvolti.

Attraverso il Trust, infatti, la coppia (anche se composta da due persone dello stesso sesso) può creare una struttura duttile volta a tutelare reciprocamente i due conviventi, creando uno strumento assimilabile a quello della comunione legale, ma con la libertà di fissare autonomamente le relative regole di gestione dei beni conferiti in Trust.

Quante tasse paga il trust?

Il trust paga:

  1. l’imposta di registro per l’atto istitutivo
  2. l’imposta sulle successioni e sulle donazioni per l’atto dispositivo.
  3. l’imposta sui redditi delle società (Ires) per tutti i redditi che sono prodotti dal trust durante la sua vigenza. Occorre, inoltre, ricordare che il trust è vantaggioso quando venga costituito a favore di eredi disabili (la cosiddetta legge sul «dopo di noi») in quanto il patrimonio viene soggetto a Ires agevolata.

Inoltre, qualora si decidesse di costituire un trust è bene farlo prima che sorga un evento che possa aggredire il patrimonio.