Guida ai Patti Prematrimoniali
Indice Contenuti
COSA SONO I PATTI PREMATRIMONIALI?
Guida ai patti prematrimoniali
I patti prematrimoniali, diffusi in gran parte dell’Europa e del mondo, sono degli accordi con cui i futuri coniugi stabiliscono preventivamente obblighi e doveri patrimoniali e personali a seguito di un eventuale separazione o divorzio.
I patti prematrimoniali consentono ai nubendi di stabilire il regime giuridico successivamente alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e di conseguenza contribuiscono a deflazionare le controversie familiari.
L’istituto in questione è molto frequente in particolar modo negli Stati anglosassoni, come ad esempio in Inghilterra ed in Australia, dove i c.d. prenuptial agreements, sono finalizzati a regolamentare, in vista del matrimonio, le reciproche concessioni che i coniugi si dovranno fare una volta sciolto il vincolo coniugale.
IN ITALIA SONO CONSENTITI I PATTI PREMATRIMONIALI?
In Italia la giurisprudenza ha da sempre sostenuto la nullità dei patti prematrimoniali finalizzati a regolare la situazione patrimoniale e personale in caso di separazione o divorzio.
Difatti, questo tipo di accordi, sono considerati in contrasto sia con la previsione dell’articolo 160 del codice civile secondo cui gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio, sia col principio dell’indisponibilità dei diritti nascenti dal matrimonio.
Ad ostacolare il riconoscimento di questo tipo di accordi è l’impostazione conservatrice della Corte di Cassazione che, sul punto, con la sentenza n. 3777/81 ha sancito la nullità dei patti prematrimoniali per illiceità della causa, stante la loro incompatibilità con l’indisponibilità dello status di coniuge e con il diritto all’assegno divorzile, il quale ha natura assistenziale.
Inoltre, nonostante alcune aperture verso l’istituto de quo, fra le quali la sentenza della Corte di Cassazione n. 23713/2012, che ha riconosciuto la validità di un contratto con cui la futura moglie si impegnava a trasferire la proprietà di un immobile al coniuge a titolo di indennizzo per le somme spese dallo stesso per ristrutturare l’edificio adibito poi a casa coniugale; con la più recente sentenza n. 2224/2017 la Corte di Cassazione ha sancito ancora una volta la nullità degli accordi prematrimoniali per illiceità della causa. Gli Ermellini, infatti, con tale sentenza, hanno evidenziato che di tali accordi non potrà tenersi conto “non solo quando limitano o addirittura escludono il diritto del coniuge economicamente più debole al conseguimento di quanto è necessario per soddisfare le esigenze della vita – ma altresì – quando soddisfino pienamente dette esigenze, per il rilievo che una preventiva pattuizione, specie se allettante e condizionata alla non opposizione al divorzio, potrebbe determinare il consenso a porre fine agli effetti civili del matrimonio”.
Tuttavia, a ben vedere, tali contratti, configurati come accordi in previsione dell’eventuale crisi del rapporto, verrebbero a colmare una grande lacuna del nostro ordinamento. Tale lacuna, infatti, è particolarmente avvertita nel nostro ordinamento, come dimostrano i ripetuti interventi giurisprudenziali chiamati ad occuparsi di accordi stipulati dai nubendi o dai coniugi per l’eventuale futura crisi del rapporto o per regolare gli effetti, in specie patrimoniali, ma non solo, della crisi in atto. Purtuttavia, i magistrati si sono sempre opposti alla validità dei patti prematrimoniali, ritenuti nulli per illiceità della causa (cfr. Cass.Civ. n. 3777/1981 e n. 17634/2007).
Attualmente, nel nostro ordinamento ai sensi dell’articolo 162 del codice civile, ai coniugi è unicamente concesso di scegliere tra il regime di comunione o di separazione dei beni, scelta che i coniugi possono effettuare sia anteriormente al matrimonio ed anche che durante la vita matrimoniale.
LA PROPOSTA DI LEGGE SUI PATTI PREMATRIMONIALI
Recentemente anche il nostro ordinamento aveva mostrato una apertura nei confronti dei patti prematrimoniali.
Con la proposta di legge n°244 del 23 Marzo 2018, il legislatore italiano giungeva ad una disciplina nazionale delle convenzioni prematrimoniali. Tuttavia il modello proposto non imitava quello dei paesi anglosassoni.
Con tale proposta di legge al codice civile venivano apportate le seguenti modificazioni:
- a) all’articolo 156, primo comma, veniva aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A tal fine il giudice deve tenere dei patti prematrimoniali di natura patrimoniale, eventualmente stipulati ai sensi dell’articolo 162-bis, e darne esecuzione”;
- b) all’articolo 159, le parole: “comunione dei beni regolata dalla sezione III» venivano sostituite dalle seguenti: “separazione dei beni regolata dalla sezione V”;
- c) all’articolo 162 venivano apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma, la parola: “separazione” veniva sostituita dalle seguenti: “comunione dei beni”;
2) dopo il quarto comma veniva aggiunto, in fine, il seguente:
“Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 160, è consentita, ai soggetti di cui allo stesso articolo, la stipula di patti prematrimoniali di natura patrimoniale prima della celebrazione del matrimonio, ai sensi dell’articolo 162-bis”;
- d) dopo l’articolo 162 veniva inserito il seguente:
«Art. 162-bis. – (Disciplina dei patti prematrimoniali) – I futuri coniugi, prima di contrarre matrimonio, possono stipulare un patto prematrimoniale in forma scritta diretto a disciplinare i rapporti patrimoniali in caso di separazione personale, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il patto prematrimoniale deve essere sottoscritto dalle parti, a pena di nullità, e depositato presso l’Ufficio del registro, territorialmente competente in ragione della residenza di uno dei contraenti.
Il patto prematrimoniale può anche escludere il coniuge dalla successione necessaria.
La presente normativa non si estende ai rapporti tra genitori e figli, che restano regolati dalla normativa vigente».
Il testo depositato nel Marzo 2018, pertanto, aveva la finalità di “regolamentare anticipatamente e consensualmente i reciproci rapporti fra i coniugi nel momento in cui il matrimonio è entrato già in crisi per il compimento di un accordo e il raggiungimento di un assetto che soddisfi entrambi i coniugi, in presenza di reciproche recriminazioni e rivendicazioni…”.
Successivamente in data 28 febbraio 2019 il Consiglio dei Ministri approvava il disegno di legge con delega al Governo per la revisione del Codice civile ed avente ad oggetto i patti prematrimoniali.
La riforma, aveva l’obiettivo di superare il divieto che in Italia, comporta la nullità di patti prematrimoniali, prevedendo, quindi, “la possibilità di stipulare accordi per regolare i rapporti personali e patrimoniali nonché a stabilire i criteri per l’indirizzo della vita familiare e l’educazione dei figli, in previsione dell’eventuale crisi del rapporto, in un momento precedente la crisi del rapporto, in cui è più facile definire consensualmente il reciproco assetto degli interessi”.
È chiaro che tali accordi potevano essere validi unicamente se conformi al buon costume e nel totale rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo.
Inoltre, a differenza dell’istituto vigente in alcuni paese di natura anglosassone, con i patti in questione, i Italia, gli sposi non avrebbero potuto derogare ai diritti e doveri che, ex art. 143 c.c., discendono dall’istituto del matrimonio. Pertanto i coniugi non avrebbero potuto stipulare patti in deroga all’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione, nonché a contribuire ai bisogni della famiglia. I patti in deroga a quanto sopra, sarebbe stati considerati invalidi, unitamente agli accordi concernenti lo status di coniuge.
In altri termini, qualora il disegno di legge avesse avuto seguito, i coniugi avrebbero avuto la facoltà di gestire a priori anche l’eventuale quantificazione dell’assegno di mantenimento o la assegnazione della casa coniugale, nonché regolamentare i rapporti con i figli e la conseguente divisione dei beni. Per quanto riguarda i figli, a titolo di esempio, si sarebbe potuto anche decidere la tipologia di istituto scolastico da frequentare .
Inoltre i coniugi avrebbero avuto anche la possibilità di fissare degli accordi prematrimoniali anche successivamente alla stipulazione del matrimonio, per coloro che erano già coniugati prima dell’entrata in vigore della riforma.
Con il DDL in oggetto, i patti prematrimoniali avrebbero potuto essere stipulati anche dalle coppie omossessuali legate dalla sottoscrizione di un’unione civile.
Infine, nulla veniva stabilito per le coppie di fatto, poiché le stesse potevano già accordarsi sulle conseguenze della separazione: il decreto Cirinnà ha infatti autorizzato i cosiddetti patti di convivenza che possono essere parzialmente equiparati ai patti prematrimoniali.
Infine, per quanto attiene alla forma dei patti in esame, ai sensi del DDL, i nubendi avrebbero potuto stipulare un accordo mediante atto pubblico redatto da un notaio e alla presenza di due testimoni ovvero tramite convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati.
I patti prematrimoniali previsti dal DDL sarebbero stati volontari e facoltativi, ma una volta stipulati, la loro efficacia sarebbe stata obbligatoria.
I PATTI PREMATRIMONIALI CONLUSI ALL’ESTERO SONO VALIDI IN ITALIA?
La globalizzazione ha senza dubbio incrementato i matrimoni di cittadini italiani con cittadini stranieri ed anche per tale motivo venne introdotto con la legge di diritto internazionale privato n. 218/1995 il principio dettato dall’art. 30, secondo cui i coniugi possono, a mezzo di una convenzione scritta, derogare al criterio fissato per l’individuazione della disciplina applicabile ai rapporti personali.
Tale principio oggi è consacrato anche all’interno dell’UE dagli artt. 22 ss., Reg. (UE) 2016/1103 del Consiglio del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi.
In altri termini, oggi i contratti prematrimoniali catalani, austriaci, tedeschi, inglesi, potranno essere eseguiti in Italia senza alcun tipo di ostacolo.
COSA FARÀ IL NUOVO MINISTRO DELLA GIUSTIZIA?
Sabato 13 febbraio 2021, il neo Presidente del Consiglio Mario Draghi dopo aver prestato giuramento dinanzi al Presidente Mattarella, ha presieduto la prima seduta del Consiglio dei Ministri.
Nella squadra dei Ministri del Presidente Draghi, viene chiamata anche Marta Cartabia quale Ministro della Giustizia. L’ex Presidente della Corte Costituzionale, ha guidato il palazzo della Consulta dal dicembre 2019 al settembre 2020, data della scadenza del suo mandato da giudice costituzionale.
L’insediamento del nuovo Guardasigilli ha ottenuto molti consensi da parte del mondo della giustizia, difatti, in una nota firmata dal Presidente ff del CNF, Maria Masi, si legge: «Il Consiglio nazionale forense rivolge alla ministra della Giustizia, professoressa Marta Cartabia, gli auguri più cordiali di buon lavoro. Con la certezza che saprà dare, con autorevolezza e competenza, un contributo essenziale per l’affermazione dei principi enunciati dalla nostra Carta costituzionale. Il suo costante richiamo ai valori fondanti dello Stato di diritto, alla leale collaborazione tra istituzioni quale proiezione della solidarietà tra i cittadini, la sua attenzione ai diritti dei più deboli in particolare, rappresentano la migliore premessa per il gravoso compito a cui è chiamata e rassicurano sulla futura, leale e costante interlocuzione con l’avvocatura».
Il nuovo ministro ha già chiarito i problemi da risolvere per la giustizia: in primo luogo, i tempi dei giudizi, in secondo luogo, l’operato delle procure, ed in terzo luogo l’organizzazione e il funzionamento del ministero.
Ebbene sul punto, con riferimento in particolare al diritto di famiglia, è chiaro che, facilitare gli accordi ovvero renderli obbligatori contribuirebbe ad un ampio deflazionamento dei processi ed a una sensibile riduzione dei tempi di giustizia. Per tale motivo è assolutamente necessario che gli accordi prematrimoniali entrino a far parte delle priorità del legislatore.
