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Le intercettazioni ambientali: l’Avvocato risponde a casi difficili e delicati di studio

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27/02/2026

“Avvocato, posso denunciare il padre dei miei figli per maltrattamenti se li tiene in casa sporca e con cibo scaduto?”

Il caso

In primo luogo, deve accertarsi che i fatti siano reali e che vi siano prove a supporto.

Una volta viste foto o registrati i bambini o le persone in casa a testimonianza, possiamo procedere con una querela per maltrattamenti ex art. 572 cp

Le intercettazioni ambientali delegate dal PM alla polizia giudiziaria dopo una querela per maltrattamenti su minori (art. 612-bis c.p.) sono ammissibili per reati perseguibili d’ufficio una volta superata la fase della querela – dice la Missiaggia- ma se le accuse si rivelano infondate, la querelante rischia il reato di calunnia (art. 368 c.p.).

Le testimonianze dei minori in ambiente protetto con psicologo, assunte spesso via incidente probatorio (art. 392 ss. c.p.p.), valutano attendibilità e credibilità, ma possono essere smentite da intercettazioni che rivelino pressioni o falsità.

Intercettazioni Ambientali

Il PM può delegare alla PG le intercettazioni ambientali (art. 266 ss. e 370 c.p.p.) dopo querela per maltrattamenti, se emergono gravi indizi, per captare conversazioni in luoghi non protetti da segreto investigativo. Tali atti sono legittimi se autorizzati dal GIP e non violano privacy familiare, ma se dimostrano la falsità delle accuse (es. tentativi di indottrinamento dei minori), diventano prova decisiva per l’assoluzione del genitore indagato e per perseguire la querelante.

Conseguenze per Accuse Infondate

Se nulla è vero, si configura calunnia a carico della madre che denuncia sapendo l’innocenza del padre con rischio di reclusione da 2 a 6 anni (fino a 20 se deriva condanna ingiusta), oltre il risarcimento danni civili per lesione reputazione e indagini ingiuste.

Non basta tuttavia la querela tardiva o infondata; serve consapevolezza della falsità, provata da intercettazioni che mostrino simulazione prove o pressioni sui minori.

Che ruolo hanno le Testimonianze dei Minori in ambiente protetto?

Le audizioni in ambiente protetto con psicologo (art. 196 c.p.p.) valutano capacità percettiva, mnemonica e suggestibilità del minore, cristallizzando la prova in incidente probatorio per evitare vittimizzazione secondaria. Se inattendibili (es. per manipolazione emersa da intercettazioni), il giudice le scarta motivando con riscontri oggettivi, come captazioni che provino pressioni familiari, portando ad assoluzione e calunnia contro la madre. La perizia psicologica non è obbligatoria ma, se assente, richiede riscontri esterni per credibilità.

Non è da sottovalutare poi la conseguenza di decadenza di responsabilità genitoriale sia nel caso in cui le intercettazioni abbiano ravvisato il maltrattamento che nel caso in cui i maltrattamenti sono stati inventati strumentalmente per ottenere un risultato con dolo e consapevolezza dell’innocenza del querelato.

Che cosa è la decadenza della responsabilità genitoriale?

La decadenza dalla responsabilità genitoriale per maltrattamenti (art. 330 c.c.) è misura estrema, applicabile solo con grave pregiudizio attuale al minore e inadeguatezza di interventi alternativi, richiedendo motivazione concreta su fatti specifici. È un provvedimento ablativo che priva il genitore del potere di cura, educazione e rappresentanza legale sul figlio, conservando al più i meri doveri di mantenimento. Non ha natura sanzionatoria, ma è misura di tutela del minore, fondata sull’accertamento che la violazione, trascuratezza o l’abuso dei poteri genitoriali abbiano determinato, o siano idonei a determinare, un grave pregiudizio attuale e concreto alla sua integrità psico-fisica e relazionale. In presenza di maltrattamenti, il giudice deve verificare l’inidoneità di strumenti meno incisivi (art. 333 c.c., interventi dei servizi, prescrizioni, limitazioni dell’esercizio), potendo ricorrere alla decadenza solo come extrema ratio e motivando in modo puntuale su fatti specifici, attuali e documentati, non su mere valutazioni astratte o prognosi indimostrate.