LA RILEVANZA DELLA CONVIVENZA PRE MATRIMONIALE AI FINI DELL’ASSEGNO DIVORZILE

“Avvocato mia moglie mi ha chiesto il divorzio. Ci siamo conosciuti quando eravamo ragazzi, abbiamo convissuto per venti anni e poi ci siamo sposati. Il matrimonio purtroppo è durato solo due anni. Lei è una manager, è cresciuta tanto professionalmente in questi anni, da sempre sono io ad occuparmi di nostra figlia di 10 anni, anche perché lei viaggia spesso. Sin dalla nascita di nostra figlia ho sacrificato il mio lavoro per dedicarmi a lei ed infatti non ho più svolto la mia attività di ragioniere né ho altre entrate. Ho diritto all’assegno divorzile?”

La sentenza n. 35385/2023 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione ha introdotto un significativo cambiamento nella valutazione dell’assegno divorzile, riconoscendo per la prima volta la rilevanza giuridica della convivenza prematrimoniale o pre – unione civile ai fini della sua commisurazione.

Ne parliamo con l’Avv. Missiaggia.

Perché il giudice ha riconosciuto la rilevanza della convivenza prematrimoniale ai fini della quantificazione dell’assegno divorzile?

Secondo i giudici di legittimità anche le scelte compiute nella fase prematrimoniale possono comportare gli squilibri patrimoniali e/o professionali in cui venga a trovarsi una coppia che deve affrontare un divorzio.

Per includere la convivenza prematrimoniale nel calcolo, devono però ricorrere condizioni precise.

Innanzitutto, il matrimonio deve rappresentare l’evoluzione naturale di una relazione che era già solida e le modalità organizzative della convivenza devono essere preservate.

Possiamo dire che questo è proprio il caso del nostro cliente: la coppia aveva deciso di avere una figlia quando ancora non erano sposati e avevano scelto che fosse il marito ad occuparsi principalmente della cura della prole. Proprio a causa di tali scelte il marito ha abbandonato la sua attività di ragioniere. Tale assetto organizzativo si è infatti mantenuto stabile anche negli anni di matrimonio, seppur siano stati solo due. Diversamente invece la moglie ha potuto contare sull’aiuto domestico del nostro cliente e quindi ha avuto l’opportunità di crescere professionalmente.

   

Il cliente ha dunque diritto all’assegno divorzile?

Ricordiamo che l’assegno divorzile ha natura assistenziale e perequativo – compensativa. Significa che la prima cosa da capire è se il coniuge che richiede l’assegno abbia o meno i mezzi adeguati a sostenersi ed inoltre se è impossibilitato a procurarsi quei mezzi per ragioni oggettive (ne avevamo parlato qui https://studiodonne.it/2021/08/26/la-natura-dellassegno-divorzile/ ).

Una volta provata la non autosufficienza economica del coniuge, per stabilire il quantum dell’assegno divorzile, bisogna tenere conto di ulteriori elementi. Per quanto riguarda chi chiede l’assegno, quale la sua età? Quale il contributo dato da chi chiede l’assegno nella formazione del patrimonio dell’altro e di quello comune? Quanti gli anni di matrimonio? Ed è proprio con riguardo all’ultima domanda che si inserisce la sentenza delle Sezioni Unite di cui stiamo discorrendo perché oggi vengono valorizzati anche gli anni della convivenza e non solo quelli del matrimonio.

Nel caso del nostro la rinuncia professionale deve essere documentata e dunque dovremo portare prove a sostegno del fatto che l’abbandono del lavoro da parte dell’allora convivente per dedicarsi alla famiglia, con effetti negativi sul post-divorzio. Infine, deve essere documentato il contributo alla formazione del patrimonio comune o individuale durante la convivenza.

Nel caso del nostro cliente, è indubbio che le scelte che sono state fatte durante la convivenza hanno avuto una ripercussione sulla sua professione.

Ci sono buone probabilità che venga riconosciuto l’assegno divorzile.

È una sentenza storica?

Questa sentenza impone ai giudici di valutare l’intera storia familiare, superando la rigida distinzione tra periodo pre o post matrimoniale e di accertare con rigore l’esistenza di scelte comuni durante la convivenza che abbiano inciso sulle capacità reddituali post-divorzio.

 

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