QUANDO L’EX NON PAGA IL MANTENIMENTO DEI FIGLI

L’avvocato risponde

MISSIAGGIA: RAPIDA AZIONE IN VIA ESECUTIVA

 

Nelle separazioni tra coniugi il mantenimento dei figli viene definito dal giudice.

Quel genitore che omette di versare la quota periodica per il mantenimento dei figli – stabilita nella sentenza di separazione o divorzio – o che la paga solo in parte, può subire un’azione esecutiva da parte dell’altro genitore che voglia ottenere ciò che gli spetta.

“I genitori devono mantenere i figli sino al raggiungimento della loro indipendenza economica” – spiega l’Avvocato Missiaggia – “di solito viene stabilito nella sentenza di separazione o di divorzio che il genitore che non vive con i figli debba versare all’altro un contributo di mantenimento. Purtroppo, capita di frequente che il genitore obbligato non versi alcunché, oppure che decida arbitrariamente di ridurre il mantenimento.”

AZIONI DEL GENITORE CHE NON RICEVE IL MANTENIMENTO

“Se a seguito di sollecito non si riesce ad ottenere il dovuto bisogna iniziare una procedura esecutiva” – chiarisce l’Avvocato Missiaggia – “Il modo più rapido per recuperare la somma vantata è pignorare il conto in banca o postale che, generalmente, possiedono tutti. In assenza di conti correnti si può pignorare qualsiasi bene mobile come, ad esempio, una macchina o una moto. Per una somma vantata molto alta, potrebbe essere conveniente pignorare un immobile. Ovviamente, prima dell’esecuzione vera e propria l’ex coniuge riceverà una serie di notifiche e comunicazioni che annunciano l’azione esecutiva”.

“E per le mensilità future?”

“Si può chiedere che sia il datore di lavoro dell’ex, o qualsiasi altro terzo che gli deve delle somme periodiche, come ad esempio l’ente pensionistico, a versare direttamente il contributo all’altro genitore” – spiega l’Avv. Missiaggia – “questo permette una maggiore tranquillità perché il genitore è al corrente sa che il terzo è obbligato a versargli quelle somme. Si procede alla notifica della sentenza o di qualsiasi altro titolo da cui deriva il diritto all’assegno, anche un accordo in negoziazione assistita. Il terzo sarà tenuto a trattenere la somma dallo stipendio e a versarla direttamente al genitore che ne ha diritto”.

RISCHI PER CHI NON PAGA

“Non pagare il sostentamento per i propri figli è un reato” – conclude l’Avvocato Missiaggia –“e non è sufficiente dichiararsi incapace a pagare. Le condizioni economiche del genitore obbligato verranno opportunamente valutate in sede penale. Se le condizioni economiche del genitore obbligato sono realmente peggiorate è comunque necessaria una richiesta di modifica del contributo di mantenimento da depositare presso il Tribunale Civile. Senza la richiesta di modifica il genitore continuerà ad essere obbligato a pagare quanto è stato all’epoca stabilito dal giudice o con accordo”.

 

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