L’avvocato risponde
MISSIAGGIA: AZIONI ENTRO 10 ANNI DALLA MORTE DEL GENITORE
La legge consente di recarsi dal notaio per donare la casa ad un solo figlio ma questa scelta non è priva di conseguenze giuridiche.
“Può capitare che un genitore voglia agevolare il figlio più debole e che ha una situazione economica meno florida rispetto ai fratelli” – spiega l’Avv. Maria Luisa Missiaggia – “Si può donare ad un figlio del denaro o una casa. E ciò è consentito. Il problema può nascere al momento della successione ereditaria. La legge italiana, infatti, stabilisce che ad alcuni soggetti, tra cui i figli, sia riservata la cosiddetta quota di legittima, al di là di qualsiasi contraria volontà del genitore. Nel caso in cui, al momento della morte di un genitore, vi siano in vita solo i figli, l’eredità si divide tra loro ed è necessario che la quota di ognuno non venga lesa”.
COME STABILIRE LA LESIONE DELLA LEGITTIMA?
Come stabilire se la donazione fatta in vita ad uno soltanto abbia leso la quota degli altri fratelli?
“Il calcolo è semplice chiarisce l’Avv. Missiaggia – al patrimonio che rimane alla morte del genitore si aggiungono le donazioni che quest’ultimo ha effettuato in vita, previa sottrazione di eventuali debiti. Tale operazione consente di verificare con esattezza se vi è stata una lesione della quota legittima e valutare un’azione contro il fratello al fine di reintegrare la propria quota. L’azione deve avvenire entro dieci anni dal decesso del genitore. Da lì si può agire, entro 10 anni dalla morte del genitore, contro il fratello che ha ricevuto di più per reintegrare la propria quota”.
AZIONE LEGALE PER RISTABILIRE LA QUOTA LEGITTIMA
Accade talvolta che a fronte della lesione, un soggetto decida di non agire, rinunciando ad un’azione contro il fratello; questo accade, quando il soggetto reputi motivate le ragioni che hanno spinto il genitore alla donazione a vantaggio del fratello.
TUTELA DEI FIGLI
“La cosa più semplice è donare in vita equamente, ad ognuno dei figli” – suggerisce l’avvocato Missiaggia – “Lasciare a qualcuno più degli altri, anche a fronte di motivazioni nobili. Se un genitore favorisce uno dei figli con donazioni e lasciti, deve sempre considerare la possibilità di liti tra fratelli”.
VENDITA DI BENI DONATI PRIMA DELLA MORTE
È possibile– risponde l’Avv. Missiaggia – ma è più complessa la vendita. Ed in particolar modo, vendere un bene immobile in un periodo immediatamente successivo al decesso del genitore che ha effettuato la donazione comporta maggiori difficoltà.
In caso di lesione della legittima, chi ha acquistato la casa potrebbe perdere il bene: il legittimario leso ha a disposizione 10 anni di tempo dalla morte del donante per agire legalmente in riduzione e 20 anni dall’atto di donazione per chiedere la restituzione del bene alle persone che lo avessero nel frattempo acquistato.
Per questo, molte compagnie assicurative propongono una polizza donazione proprio a tutela di chi compra immobili donati. Nessun ostacolo sull’acquisto di immobili la cui donazione supera i venti anni e non sono stato soggetti ad opposizione.
L’opposizione alla donazione sospende la prescrizione ventennale poiché la successione del donante potrebbe aprirsi anche dopo venti anni dalla donazione. È un atto stragiudiziale che può essere compiuto dal coniuge e dai parenti in linea retta del donante e deve essere trascritto presso i Registri Immobiliari”