Missiaggia: no all’esclusione salvo valutazione del giudice
Affidamento condiviso ed affidamento esclusivo. Condizioni che vengono determinate in ambito di separazione tra coniugi. Tematiche spesso poco chiare che necessitano chiarimenti e specifiche.
“Regna molta confusione riguardo all’affidamento dei figli a seguito di una separazione” – afferma Maria Luisa Missiaggia, Avvocato della famiglia – “in quanto persiste l’illusione che un affidamento di tipo esclusivo escluda ogni tipo di frequentazione con la possibilità di limitare definitivamente l’altro genitore della vita del proprio figlio. Il diritto di visita dell’altro non si può escludere”.
AFFIDAMENTO ESCLUSIVO: CONDIZIONI
L’affidamento esclusivo si verifica quando il giudice ritiene che l’affidamento di tipo condiviso sia contrario all’interesse del minore. Vi sono casi in cui – in concreto – l’affidamento condiviso diviene contrario all’interesse del minore.
“Mettendo da parte situazioni di violenza in famiglia dove un affido di tipo esclusivo al genitore non violento è spesso d’obbligo” – precisa l’Avvocato Maria Luisa Missiaggia – “il reiterarsi nel tempo dell’omesso mantenimento senza alcuna giustificazione è sufficiente al giudice per motivare l’affidamento esclusivo. Tale condotta, ovviamente, rileva anche dal punto di vista penale: chi fa mancare al figlio il necessario per vivere può essere denunciato dall’altro genitore”.
Un affidamento di tipo esclusivo può stabilirsi, inoltre, quando un genitore si disinteressi totalmente della vita del figlio, non solo da un punto di vista economico.
“Come può crescere un figlio quel genitore che decide deliberatamente di non frequentare?” – si domanda l’avvocato – “È ovvio che tale comportamento si ripercuota negativamente sul benessere psicologico del figlio. Ed è ovvio che un giudice ne tenga conto”.
ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DA PARTE DEL GIUDICE
Accade spesso che il giudice adotti questo tipo di provvedimento. Sta nella capacità del legale intercettare eventuali condotte pregiudizievoli. “Si tratta di comportamenti che, a lungo andare, possono motivare il giudice ad intervenire in tal senso in considerazione degli effetti negativi sul minore” – sottolinea l’avvocato – “Non è sempre facile far comprendere ai miei clienti la pericolosità della condotta dell’altro genitore. In un recente caso di omesso mantenimento – stabilito da un giudice con sentenza – l’altro genitore ha scelto di sopperire alle mancanze dell’altro facendo mille sacrifici, per orgoglio o per non dover ulteriormente discutere. Una scelta che non trovo giusta. Ogni genitore ha la responsabilità di aver messo al mondo un figlio e, quindi, di sostenerlo sia moralmente che economicamente”.
AFFIDAMENTO ESCLUSIVO: DISPOSIZIONI
Il genitore reputato più idoneo può decidere autonomamente su alcuni temi che riguardano la vita del minore. “Di norma viene specificato nel provvedimento quali siano le decisioni che il genitore può prendere in via esclusiva, senza il necessario consenso dell’altro; e quali sono invece da adottare insieme” – chiarisce Maria Luisa Missiaggia – “Può essere specificato, ad esempio, che al genitore affidatario spettino le decisioni inerenti alla scuola e la salute. Quest’ultimo, però, deve prontamente informare l’altro della decisione presa. Il genitore non affidatario ha l’obbligo di vigilare sulle decisioni prese potendo anche ricorrere al giudice se ritiene una scelta dannosa.”
NO ALLA TOTALE ESCLUSIONE
“L’altro genitore può vedere il figlio” – conclude l’Avvocato Missiaggia – un affidamento di tipo esclusivo non comporta automaticamente l’esclusione del diritto di visita dell’altro, a meno che questo non sia stabilito espressamente dal giudice.
Sarebbe illogico privare il minore del suo diritto alla bigenitorialità a meno che non vi sia un pericolo per lui. Ciò prescinde ed è altra valutazione rispetto all’affidamento esclusivo”.
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