Donazioni esentasse fra genitori e figli

Buongiorno Avvocato, vorrei fare una donazione in denaro a mio figlio. Quanto posso donargli senza dover pagare tasse?

La domanda della nostra cliente ci dà la possibilità di esaminare quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione V, nella recente sentenza n. 7442 del 20 marzo 2024, con la quale la stessa ha fatto chiarezza su una questione controversa, portando delle importanti modifiche alle regole stabilite sulle donazioni dei genitori a favore dei figli: non c’è alcun obbligo di tassazione per le donazioni informali e indirette tra genitori e figli, in quanto non vige l’obbligo di registrazione.

 

Cosa prevede la legge

La donazione è, in sostanza, un trasferimento di proprietà o di altri beni da una parte ad un’altra senza alcuna forma di pagamento o di compensazione in cambio.

Viene disciplinata dal nostro codice civile nell’art. 769, il quale definisce la donazione come “ il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte (c.d. donante) arricchisce l’altra (c.d. donatario o beneficiante) disponendo a favore di questa un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione”.

La donazione può riguardare una vasta gamma di beni, tra cui denaro, proprietà immobiliari, azioni, titoli, veicoli, oggetti di valore. Tra le forme più comuni di donazione c’è, sicuramente, quella in denaro, la quale ha ad oggetto il trasferimento di somme da un soggetto all’altro per spirito di liberalità (come ad esempio, il genitore che dona denaro ai figli).

La donazione indiretta, disciplinata dall’art. 809 c.c., viene eseguita dal donante in favore del donatario per dotarlo di una disponibilità economica necessaria ad acquistare un bene (ad esempio, un genitore che acquista un immobile e lo regala al figlio o che paga un debito al figlio).

La donazione informale è quella che consiste nello svolgimento di un’attività materiale e non viene stipulata per iscritto, né enunciata in un atto scritto (come ad esempio, il trasferimento di denaro mediante consegna diretta di contanti da un soggetto ad un altro o tramite assegno circolare intestato al donatario oppure ancora a mezzo di bonifico bancario).

Dunque, per donazioni indirette e informali si intende atti di liberalità mediante i quali si realizza un arricchimento del donatario, al quale corrisponde un impoverimento del soggetto donante, e ciò senza la stipulazione di un vero e proprio contratto di donazione, ex art. 769 c.c.

Il caso

La pronuncia in esame muove da un ricorso contro una circolare dell’Agenzia delle Entrate, la n. 30/E del 2015, nella quale veniva stabilito che, le donazioni in denaro dei genitori ai figli potevano essere soggette a tassazione, con delle eccezioni e dei limiti. Le Entrate affermavano, infatti, che esisteva l’imposta sulle donazioni, ma allo stesso tempo c’erano anche delle franchigie e delle agevolazioni che potevano ridurre o eliminare l’imposta dovuta.

Dunque, le Entrate esentavano dalle imposte alcune donazioni indirette, come ad esempio il pagamento di beni da parte di terzi. Successivamente, l’Agenzia modificava questa posizione, stabilendo che l’imposta si applicava a tutte le donazioni, anche quelle informali.

 

La decisione

La sentenza della Cassazione ha demolito la circolare n. 30/E delle Entrate e ha favorito le donazioni a favore dei figli, le quali sono soggette a tassazione solo se registrate, cioè solo qualora venisse redatto un atto nel quale si dichiari pubblicamente la donazione.

La Suprema Corte, dunque, nel ribaltare il contenuto della circolare, definita dagli ermellini “imprecisa, incompleta e pertanto non condivisibile”, nella parte in cui affermava che “l’imposta sulle donazioni si applica alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, nonché alle liberalità tra vivi che si caratterizzano per l’assenza di un atto scritto”, ha ribadito che la tassazione sulle donazioni scatta solo in presenza di un atto scritto nel quale venga dichiarata la donazione.

La Cassazione ha affermato che le donazioni indirette e informali, in quanto atti di liberalità, costituiscono “manifestazione di capacità contributiva” e, dunque, vanno sottoposte ad imposta con aliquota all’8% solo in presenza di date condizioni.

Si legge, infatti, nella pronuncia in esame che, le donazioni informali e le indirette sono senza imposte, perché non c’è obbligo di registrazione. La tassazione scatta solo in date condizioni, cioè solo se queste operazioni risultano da atti sottoposti a registrazione oppure se sono registrate volontariamente oppure se, avendo un valore superiore ad un milione di euro, la loro stipulazione è dichiarata dal contribuente nel contesto di una procedura di accertamento di tributi”.

Dunque, le donazioni informali e le donazioni indirette non sono oggetto di tassazione dal momento che non c’è obbligo di registrazione, ma non rientrano neanche nel calcolo della franchigia di un milione di euro, a meno che non si faccia la registrazione volontaria della donazione stessa o che la donazione, non risultante da atti soggetti a registrazione, sia confessata dal contribuente nell’ambito di un’indagine fiscale.

Conclusioni

In conclusione, le donazioni dai genitori ai figli sono uno strumento significativo e se gestite correttamente possono trasferire un valore importante senza oneri fiscali eccessivi.

Lei, quindi, in quanto genitore può donare fino ad 1 milione di euro a suo figlio senza che quest’ultimo debba pagare imposte sulla donazione. Questo limite le permette di trasferire beni significativi senza oneri fiscali aggiuntivi.

Per tutte le donazioni che superano tale soglia, invece, si applicano delle tasse, ma fino a quel limite si è esenti.

Nel caso in cui lei volesse, ad esempio, donare denaro a suo figlio per l’acquisto della sua prima casa, senza che poi questo sia tenuto a pagare imposte sulla somma ricevuta, può farlo liberamente solo se la donazione rientra nel limite della franchigia di un milione di euro.

E,’ però, importante che la transazione venga documentata attraverso un bonifico bancario dove si specifichi in modo chiaro la causale come “donazione per acquisto di prima casa”.

Questo passaggio è fondamentale per garantire trasparenza e validità legale alla donazione.

La scelta di fare una donazione, anziché lasciare un’eredità, è conveniente, in primo luogo perché previene dispute e contenzioni tra i beneficiari e, secondariamente, perché presenta dei significativi vantaggi: preclude la formazione di una comunione di beni da suddividere in seguito e offre un accesso immediato ai fondi per il beneficiario, dandogli la possibilità di utilizzarli.

Per la sua situazione può sempre rivolgersi ad un legale specializzato, il quale valutando tutti gli aspetti del caso potrà offrirle una consulenza dettagliata.

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