COSA SIGNIFICA AFFIDAMENTO DEI FIGLI AI SERVIZI SOCIALI?

Salve Avvocato, io e mio marito ultimamente litighiamo molto e la situazione in casa inizia a diventare complicata, ho paura che qualcuno chiami i servizi sociali e che mi portino via mio figlio, è possibile che succeda?

Affidare un minore ai servizi sociali è sempre una scelta molto ardua e, spesso, decisamente controversa ed è bene distinguere i casi di affidamento nelle ipotesi in cui occorra superare le difficoltà manifestate dai genitori nell’esercizio della responsabilità genitoriale, dai casi in cui sia necessario sottrarre il minore dal contesto familiare, circostanza che può verificarsi in caso di elevata conflittualità genitoriale e, a prescindere dall’imputabilità della condotta all’uno o all’altro genitore, qualora occorra evitare che tale situazione sia pregiudizievole per il figlio. Il primo caso è quello dell’affido famigliare, disciplinato dall’articolo 4 della legge 184 del 1983 e che è stabilito: “previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente in via esclusiva la responsabilità genitoriale, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento” proprio per supportare la famiglia ed aiutare il minore a ritrovarsi in un ambiente sano in cui crescere serenamente. È, dunque, uno strumento tramite il quale il minore viene affidato a terzi proprio per permettere alla famiglia d’origine di superare i propri problemi nell’ottica di un reinserimento della prole in un contesto familiare che sia consono con le sue esigenze.

Diverso è il caso dell’affidamento ai servizi sociali in caso di estrema conflittualità tra i genitori; rimangono sempre casi che richiedono la massima attenzione e considerazione del benessere del bambino. La conflittualità tra i genitori, infatti, può avere conseguenze gravi sulla vita di un minore. Tale conflittualità può manifestarsi in vari modi, tra cui litigi frequenti, violenza verbale o fisica, negligenza verso le esigenze del minore e mancata comunicazione tra i genitori. Questi comportamenti possono causare notevoli stress e turbamenti emotivi al minore, influenzandone negativamente lo sviluppo.

Quando un minore è esposto a un ambiente in cui prevale una costante conflittualità tra i genitori, il Tribunale per i Minorenni può decidere che l’affidamento ai servizi sociali è nell’interesse superiore del minore. Questa decisione è presa tenendo conto di vari fattori, tra cui la gravità della conflittualità, l’età del minore, le sue esigenze specifiche e la capacità dei genitori di fornire un ambiente sicuro e stabile.

A disciplinare questi casi c’è l’articolo 333 c.c. che stabilisce: “Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall’articolo 330 (decadenza della responsabilità genitoriale), ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l’allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore”. I servizi sociali svolgono un ruolo fondamentale in questo processo, fornendo al Tribunale una valutazione accurata della situazione familiare e del benessere del minore. Questa valutazione può comprendere visite a domicilio, colloqui con il minore, colloqui con i genitori e una valutazione psicologica, se necessario. Basandosi su queste informazioni, il Tribunale per i Minorenni potrà decidere se l’affidamento ai servizi sociali sia la soluzione migliore per tutelare il benessere dei bambini.

La durata dell’affidamento ai servizi sociali può variare a seconda della situazione specifica e delle esigenze del minore. L’obiettivo finale è sempre quello di riunire la famiglia quando ci sono segni di miglioramento nella situazione e quando si ritiene che il minore possa vivere in un ambiente sicuro e stabile.

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