Figlio trascorre la maggior parte del tempo con i nonni paterni, l’assegno a carico del padre può essere ridotto?

A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia e dell’Avv. Maria Giulia Fenoaltea

Mio figlio, a differenza da quanto stabilito nel provvedimento di divorzio, trascorre la maggior parte del tempo a casa mia o a casa dei miei genitori (i nonni).

Posso chiedere al giudice una riduzione dell’assegno di mantenimento in favore di mio figlio, considerando che sia io, che i nonni, provvediamo a tutte le spese durante i giorni in cui il bambino è con noi?

La domanda posta trova fondamento proprio nel nostro codice civile all’articolo 337 ter comma 3, che, in tema di quantificazione dell’assegno di mantenimento, specifica che il giudice deve considerare, tra le altre cose, anche “il tempo di permanenza del figlio presso ciascun genitore”.

Dalla norma codicistica si evince chiaramente che, solo nei casi di paritetici tempi di permanenza dei figli minori presso i genitori, viene stabilito il mantenimento diretto: ossia ogni genitore provvede direttamente al figlio per il tempo in cui lo ha con sè.

Tuttavia, la domanda posta dal cliente pone una questione diversa: abbiamo un provvedimento del Tribunale che stabilisce il figlio è collocato prevalentemente nella abitazione materna, di conseguenza il padre (nostro cliente) è obbligato a versare alla ex moglie un assegno in favore del figlio, il quale però, di fatto, preferisce trascorrere il suo tempo nelle abitazioni dei nonni paterni ovvero dal padre, in spregio alle condizioni stabilite in sede di divorzio.

La madre in questo caso non si è mai opposta alla volontà del figlio di frequentare con assiduità nonni e padre, ma si oppone alla riduzione del mantenimento poiché il minore conserva come centro dei suoi interessi sempre la abitazione materna.

Come si è orientata la giurisprudenza in casi simili?

La Cassazione civile, sez. I, ordinanza 17 ottobre 2022, n. 30411, ha stabilito che: “Se la minore trascorre la maggior parte del tempo presso l’abitazione del padre, l’assegno di cui questo è onerato non è comunque riducibile”.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, un uomo con ricorso al Tribunale, chiedeva la riduzione del mantenimento per la figlia in virtù del fatto che, quest’ultima, trascorreva la maggior parte del tempo con i nonni, ed il carico del mantenimento gravava prevalentemente su questi ultimi. Difatti, il ricorrente evidenziava che i nonni paterni avevano effettuato numerosi esborsi in favore della minore considerato il rilevante tempo di permanenza della nipote presso la loro abitazione.

Tuttavia la Corte ha sancito che le spese di mantenimento della minore da parte dei nonni, essendo soggetti diversi dal padre che, spontaneamente e senza alcun obbligo, si fanno carico delle spese della minore nel tempo in cui la stessa si trova presso la loro abitazione, non sono elementi idonei a fondare una possibile revoca o riduzione dell’assegno a carico del padre.

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In conclusione, per rispondere alla domanda iniziare occorre operare una distinzione importante. Le spese che vengono sostenute dai nonni, essendo soggetti estranei al nucleo familiare inteso in senso stretto, non possono concorrere con l’assegno di mantenimento per il figlio di cui è onerato unicamente il padre.

Diversamente, per quanto attiene alle spese sostenute dal padre, a fronte di una maggiore frequentazione padre-figlio, è possibile ottenere una riduzione del mantenimento previa richiesta di una modifica del piano di frequentazione padre figlio. In altri termini, il giudice non potrà stabilire una riduzione del mantenimento del figlio basandosi unicamente su una maggiore frequentazione genitore figlio che non ha carattere di continuità, pertanto solo ove si ottenga un ampiamento del piano di frequentazione sarà possibile ottenere anche una riduzione del contributo di mantenimento in favore del figlio.

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