A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia e dell’Avv. Maria Giulia Fenoaltea
Avvocato buongiorno, mi sono lasciata con il mio compagno, come posso regolamentare l’affidamento di nostra figlia SENZA ANDARE IN TRIBUNALE?
Spesso i nostri clienti sono molto spaventati all’idea di recarsi in Tribunale per formalizzare la propria separazione/divorzio o l’affidamento dei propri figli. Per questo motivo, consiglio sempre di procedere con la negoziazione assistita da Avvocati, seguendo un iter più semplice, celere e soprattutto meno oneroso.
Tuttavia, la possibilità di accedere alla procedura di negoziazione assistita fino ad oggi era riservata alle coppie unite in matrimonio. Difatti, l’art. 6, comma 1, D.L. n. 132/2014 convertito in L. n. 162/2014, stabiliva che: “la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra i coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all’art. 3, comma 1, n. 2, lett. b, L. n. 898/1970 e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio“.
COSA CAMBIA DA OGGI?
A partire da oggi, 22 giugno 2022, l’articolo 1, della legge 206/2021 trova applicazione, e pertanto il procedimento di negoziazione assistita si estende anche all’affidamento dei figli minorenni nati fuori dal matrimonio.
Non solo. Con la novella legislativa, la negoziazione assistita può essere utilizzata anche per:
- disciplinare le modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori dal matrimonio e per la modifica delle condizioni già determinate;
- determinare l’assegno di mantenimento richiesto dal figlio maggiorenne nato da e fuori dal matrimonio;
- determinare gli alimenti ex art. 433 c.c. e per la modifica di tali determinazioni.
CONCLUSIONE
Per rispondere alla domanda della signora, da oggi è possibile regolamentare l’affidamento di sua figlia nata fuori dal matrimonio, anche senza passare per il Tribunale, nel modo seguente. Solo con un accordo!
Previa sottoscrizione della convenzione di negoziazione, gli avvocati scelti dalle parti (ogni parte deve avere il suo avvocato), successivamente al raggiungimento dell’accordo (sottoscritto da parti e da avvocati), devono inviarlo, entro dieci giorni, all’Ufficio del P.M. affari civili presso il Tribunale competente. Se il PM ritiene che l’accordo rispetti le disposizioni inderogabili prescritte, lo autorizza. In caso contrario, lo invia, entro cinque giorni, al Presidente del Tribunale, il quale fissa, entro i successivi 30 giorni, la comparizione delle parti.
A partire dalla autorizzazione del PM l’accordo è valido al pari di una sentenza o un decreto di omologa del Tribunale. Resta inteso infatti che, essendo l’accordo intervenuto tra coppie di fatto, gli avvocati non devono trasmetterlo al Comune di iscrizione o trascrizione del matrimonio.
Posso fare una negoziazione assistita senza accordo?
La risposta è NO. L’accordo è l’unico presupposto per una veloce definizione e regolamentazione delle condizioni di affidamento, mantenimento e disposizioni immobiliari come i trasferimenti in esenzione fiscale IN NEGOZIAZIONE ASSISTITA.
Con un accordo, salvo casi di violenza, maltrattamenti familiari e stalking, possiamo tutelare noi e la famiglia, velocizzando quelle definizioni determinate dalla crisi familiare e salvaguardando i figli, sia maggiorenni che di età minore.