Affido esclusivo padre perde l’affidamento dei figli

Violenza economica e violazione degli obblighi di assistenza dopo la separazione, violenza economica dell’ex che nonostante l’accordo firmato dove si prevede il pagamento del mantenimento per le figlie di euro 500,00 decide di non pagare mai.

IL CASO

Si rivolge in Studio, cercando il sito www.studiodonne.it  la signora Giulia (nome di fantasia) per risolvere l’annoso problema dell’omesso pagamento di mantenimento da parte dell’ex nei confronti delle due figlie. Il padre nonostante ometta di pagare, chiede di decidere della sorte delle figlie, su scuola, spese sanitarie, dentista e luogo dove vivere. Addirittura non dà il consenso all’iscrizione scolastica per le figlie pretendendo un’iscrizione in un altro comune vicino alla abitazione dello stesso.

L’Avvocato Maria Luisa Missiaggia spiega alla Signora che la soluzione c’è. Chiedere della modifica dell’affidamento da condiviso ad esclusivo.

A conclusione del procedimento civile, con grande soddisfazione di studiodonne e della madre, il Tribunale di Velletri con decreto 2021 allegato, ha modificato il regime di affido, disponendo l’affidamento esclusivo delle figlie alla madre, rilevando il grave pregiudizio arrecato dal padre che non contribuisce da più quattro anni al loro mantenimento.

Decreto del 26 aprile 2021

Gli ex coniugi si separavano nel 2017 a condizioni concordate e omologate dal Tribunale. L’accordo prevedeva l’affidamento condiviso delle figlie e regolava, inoltre, il diritto di visita del padre alle minori, prevedendo un assegno quale contributo al mantenimento delle bambine di euro 500,00 mensili, da versarsi alla madre.

Nel 2020, il padre rifiutava inoltre di prestare il consenso per l’iscrizione alla scuola pubblica delle figlie e pertanto l’Avvocato Missiaggia, nell’interesse della madre, depositava ricorso ex art 709ter c.p.c. per chiedere l’autorizzazione, inaudita altera parte, per l’iscrizione a scuola pubblica delle minori.

Il Tribunale di Velletri, rilevando il rifiuto ingiustificato dell’uomo all’iscrizione delle figlie a scuola, quale loro diritto fondamentale, lo condannava al pagamento delle spese di giudizio.

Con successivo ricorso ex art. 709ter II comma c.p.c. l’Avvocato Missiaggia, sollecitava la modifica dei provvedimenti vigenti e l’emissione di una sanzione a carico del padre per aver violato ripetutamente il provvedimento della separazione poichè non aveva rispettato negli anni il diritto di visita e ometteva da più di quattro anni il versamento dell’assegno di mantenimento per le minori. Con provvedimento del 18 giugno 2020, il Giudice ammoniva il padre, ex art. 709ter II comma n. 1 c.p.c., a non commettere ulteriori inadempimenti in ordine al suo obbligo di mantenimento.

Nel corso del procedimento, si svolgeva la CTU ed il padre continuava ad omettere il versamento del contributo di mantenimento, in spregio alla precedente ammonizione.

IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO

Con decreto n. 3087/21 pubblicato il 26 aprile 2021, il Tribunale di Velletri si pronuncia sull’omissione del mantenimento da parte di un padre: “Tale inadempimento […] è da ritenersi alquanto grave nella misura in cui evidenzia un totale disinteresse e sprezzo del padre per le esigenze di educazione cura ed istruzione delle figlie che vengono fortemente pregiudicate dalla mancata corresponsione del mantenimento da parte del padre sin dal 2017”. Richiamando poi l’orientamento della Cassazione, ex multis la sentenza n. 26587 del 17 dicembre 2009, ritiene tali comportamenti sintomatici della “inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l’affido condiviso comporta”.

Evidenzia poi la condotta di violenza economica, quale “indice di inidoneità genitoriale” come riconosciuta anche dal Tribunale di Roma con sentenza n. 22638 del 25 novembre 2019.

Per queste dettagliate motivazioni il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ha finalmente disposto l’affido esclusivo delle figlie minori alla madre, condannando il padre al pagamento dei 2/3 delle spese di lite.

I PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

La sentenza della Corte di Cassazione n. 26587 del 17 dicembre 2009,  richiamata dal provvedimento in commento, ha espresso un orientamento granitico specificando che può derogarsi al regime di affidamento condiviso solo qualora si rinvenga una condizione di manifesta carenza o  inidoneità educativa tale da rendere l’affidamento condiviso pregiudizievole per i figli. L’omissione del pagamento del mantenimento per i figli, rileva la Suprema Corte, è sintomatico della mancanza di qualsiasi impegno da parte del genitore inadempiente per soddisfare le esigenze dei figli.

Si determina così una situazione contraria all’interesse dei figli che è di fatto ostativa all’affidamento condiviso.

La sentenza del Tribunale di Roma n. 22638 del 25 novembre 2019, citata dal Tribunale di Velletri, ha ritenuto l’omesso versamento del mantenimento quale indice di uno scarso interesse del genitore (come sancito dalla Corte di Cassazione) ed ha inoltre inquadrato tale omissione nell’ambito della violenza economica, come descritta nella Convenzione di Istanbul e ratificata in Italia con la Legge 77/2013.

Nella prassi, purtroppo, la violenza economica raramente viene riconosciuta e rilevata dai tribunali italiani, per tale motivo l’essere riusciti a dimostrare il pregiudizio effettivamente subito dalle figlie e l’inidoneità del padre, con conseguente statuizione dell’affidamento esclusivo, è un gran successo dello studio Legale Missiaggia & studiodonne.

Da ora in poi la mamma potrà assumere in autonomia le decisioni di maggior interesse per le figlie.

L’Avvocato Maria Luisa Missiaggia intervistata dice “Ciò che deve essere compreso è che a doveri corrispondono diritti e viceversa. Il genitore che intende condividere la vita del figlio lo deve fare occupandosi anche della realtà concreta economica dando priorità nelle spese al diritto al mantenimento in favore dei figli. Ed a nulla rileva, come nel caso di specie, che la mamma fosse persona abbiente atteso che il padre capace di produrre reddito era obbligato a quanto dallo stesso sottoscritto. Forse era troppo sicuro di restare impunito confidando nella lungaggine di processi. E’ chiaro che la decisione è appellabile, ma il Collegio ha esaustivamente motivato la decisione. Vi aggiorno sugli sviluppi.”

Giulia ce l’ha fatta e tu?

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