A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia e dell’Avv. Maria Giulia Fenoaltea.
Dopo aver letto un articolo sul giornale temo che, se dormo con il mio nuovo compagno, perderò l’assegno di mantenimento. E’ vero?
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Sull’argomento è intervenuta stamattina l’Avv. Maria Luisa Missiaggia su #Radiocusano #avvocatomarialuisamissiaggia
Il 7 novembre cm la stampa ha commentato una recente sentenza della Corte di Cassazione del 16 ottobre 2020, dal seguente titolo: “Se lei dorme con il nuovo compagno niente assegno dall’ex marito – La Cassazione ha stabilito la revoca dell’assegno di mantenimento per una donna che, pur mantenendo domicilio e residenza diversi, aveva una relazione stabile con periodi continui di convivenza con il nuovo compagno”.
Soffermandosi solo sulla lettura del titolo dell’articolo, si traggono conclusioni errate che certamente comportano confusione nei lettori interessati. Vediamo perché:
– La sentenza su cui si fonda l’articolo in questione non tratta dell’assegno di mantenimento (come erroneamente ci fa credere il titolo del quotidiano), bensì dell’assegno divorzile, ed i presupposti dei due istituti sono profondamente diversi.
– L’assegno di mantenimento ha lo scopo di garantire, all’ex più debole, il tenore di vita che aveva in costanza di matrimonio, e certamente il pernotto con un altro uomo non farebbe perdere il diritto a ricevere detto mantenimento. Anche se, è sempre meglio essere cauti e discreti con le nuove relazioni in corso di separazione.
– L’assegno divorzile, invece, mira ad assicurare l’autosufficienza economica del coniuge più debole che non sia in grado di mantenersi da solo.
Sulla scorta di quanto sopra, è quindi chiaro che, come si evince dal titolo di giornale, dormire con un nuovo compagno, in corso di separazione non dovrebbe far cessare il diritto all’assegno di mantenimento.
Diversamente, dormire con il nuovo compagno potrebbe far cessare il diritto all’assegno divorzile, ma unicamente quando concorrono i presupposti che si esporranno nel prosieguo.
COSA DICE LA LEGGE SULLA CESSAZIONE DEL DIRITTO ALL’ASSEGNO DIVORZILE?
L’ assegno divorzile, a norma dell’articolo 9, primo comma, della legge 898 del 1970 può essere revisionato quando “sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Per giustificati motivi sopravvenuti, la norma intende fatti nuovi intervenuti successivamente al provvedimento di cui si domanda la revisione.
Ebbene, di seguito i casi in cui è configurabile la cessazione del diritto a ricevere l’assegno divorzile:
- morte di uno degli ex coniugi;
- prescrizione del diritto;
- quando il beneficiario passa a nuove nozze;
- se vengono meno i presupposti: ad esempio quando si modificano le condizioni economiche del beneficiario.
LA VICENDA OGGETTO DELL’ARTICOLO DI GIORNALE E LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE
Una donna divorziata aveva intrapreso una nuova relazione stabile con un uomo, senza tuttavia convivere stabilmente e formalmente con lo stesso.
L’ex marito, obbligato a corrispondere alla donna l’assegno divorzile, si rivolgeva al tribunale di Reggio Calabria, sostenendo che, nonostante il diverso indirizzo di residenza, la sua ex moglie, vivesse di fatto con il suo compagno, pertanto chiedeva la revoca dell’assegno divorzile e dell’assegnazione della casa coniugale.
La Corte D’Appello di Reggio Calabria rigettava entrambe le richieste dell’uomo.
In particolare l’assegnazione della casa famigliare si fonda sul supremo interesse dei figli a mantenere il proprio habitat familiare, e pertanto la nuova relazione della donna, senza dubbio non influisce sul diritto all’assegnazione della casa coniugale.
In secondo luogo, secondo la corte D’Appello di Reggio Calabria, la relazione della donna non poteva considerasi tale da costituire una nuova famiglia di fatto.
Tuttavia, la Cassazione con la sentenza del 16 ottobre 2020 n. 28778, ha dato ragione all’uomo, unicamente sulla richiesta di revoca dell’assegno divorzile, ma non sul presupposto dei soli pernotti con il nuovo compagno, come fa invece intendere l’articolo di giornale.
Nella sentenza, infatti, si legge che il rapporto fra la donna ed il nuovo compagno è un rapporto pluriennale e consolidato “pure caratterizzato da ufficialità, nonché fondato sulla quotidiana frequentazione con periodi più o meno lunghi di piena ed effettiva convivenza”.
Per la Cassazione, quindi, si trattava di un rapporto stabile e consolidato e solo questa circostanza ha comportato la cessazione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile, ma non quello dell’assegnazione alla casa familiare, confermando sul punto la sentenza della Corte D’ Appello.
Pertanto non è il semplice pernotto con il nuovo compagno (come erroneamente descritto nel titolo di giornale) che ha determinato la perdita del dritto in esame, bensì la prova che una nuova stabile relazione ha incrementato le risorse economiche della ex moglie, facendo venire meno uno dei fondamentali presupposti sottesi all’assegno divorzile, ossia l’autosufficienza economica.