È diffuso che a seguito della separazione che si propongano cambiamenti sia per necessità di riavvicinarsi alla propria famiglia di origine in modo tale da ricevere un supporto che per ragioni lavorative. In ogni caso la volontà di cambiare e trasferire la propria residenza è un diritto costituzionalmente garantito dall’articolo 16, che permette di circolare e fissare la residenza liberamente in tutto il territorio nazionale (salvo restrizioni per motivi di sanità e sicurezza; le stesse che ultimamente hanno costretto il paese al lockdown).
Ed in caso di figli? Ci si può comunque trasferire senza problemi?
Diversa è la situazione in cui nel cambio di residenza si coinvolge un figlio. Il cambio di residenza di un figlio è infatti annoverato tra quelle decisioni ritenute di “maggior interesse” che devono necessariamente essere prese in accordo tra i genitori. Sul punto vi sono diverse pronunce della Suprema Corte, come la Cassazione Civile sez. I, 14/09/2016, n.18087: “Il trasferimento della residenza costituisce oggetto di libera e non coercibile opzione dell’individuo, espressione di diritti fondamentali di rango costituzionale. Il coniuge separato che intenda trasferire la sua residenza lontano da quella dell’altro coniuge non perde perciò l’idoneità ad avere in affidamento i figli minori o ad esserne collocatario, sicchè il giudice, ove il primo aspetto non sia in discussione, deve esclusivamente valutare se sia più funzionale all’interesse della prole il collocamento presso l’uno o l’altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non affidatario (…)”.
È tuttavia bene precisare che l’accordo fra i genitori diventa fondamentale per spostare l’abituale residenza del figlio. (se vuoi un approfondimento sul trasferimento dei bambini guarda anche: https://studiodonne.it/2018/06/15/trasferimento-del-minore-uno-dei-due-genitori-dal-comune-residenza/)
E nel caso in cui non ci sia l’accordo sul cambio di residenza?
Nel caso in cui manchi l’approvazione dell’altro genitore al trasferimento l’iter da seguire è più complesso. Non basta infatti trasferirsi con il bambino in quanto si rischierebbe di incorrere in serie sanzioni sia civili che penali. Verrebbero infatti violate le norme in materia di affidamento e le disposizioni precedentemente dettate dal giudice della separazione; ciò può anche comportare un’inversione dell’affidamento o del collocamento del bambino fino a giungere, nelle situazioni considerate più estreme, alla decadenza della responsabilità genitoriale.
L’iter da seguire
In questo caso sarà dunque compito del genitore che intende trasferirsi con il bambino presentare domanda al giudice per ottenere l’autorizzazione al trasferimento del minore ed ovviamente alla modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L’altro genitore ha la libertà di opporsi a tale richiesta esponendo le proprie ragioni e a questo punto spetterà al Tribunale valutare le richieste di entrambi ed agire sempre in nome dell’interesse del minore. Si procederà dunque all’ascolto di entrambi i genitori e qualora non si trovi una soluzione consensuale sarà compito del giudice nominare una figura specializzata che ascolti il minore e trovi la soluzione migliore per la sua tranquillità.
In studio abbiamo già vinto numerosi giudizi dove il genitore collocatario ha trasferito la propria residenza per motivi di lavoro o per motivi legati ad un elevato conflitto tale da condurre ad episodi di violenza.
In tali casi, laddove si ravvisino maltrattamenti per i figli evidenziati nel processo penale ex art. 572 cp, il Giudice civile, ravvisato l’interesse del minore, procede ad emettere un provvedimento a seguito di una istruttoria approfondita.
A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia e del dottor Ludovico Raffaelli