Il trasferimento del minore con uno dei due genitori fuori dal comune di residenza.

A cura dell’ Avv. Maria Luisa Missiaggia e dell’Avv. Maria Giulia Fenoaltea.

Posso trasferirmi con mio figlio fuori dal nostro Comune di residenza senza il consenso del padre?

È capitato ad alcune nostre clienti già separate o divorziate, di doversi trasferire in un’altra città con i propri figli: come bisogna agire in questi casi? a chi bisogna rivolgersi?

COSA DICE LA LEGGE AL RIGUARDO?

In generale, i Giudici non sono sempre favorevoli al trasferimento della madre con la prole in un’altra città, questo perché, nel nostro ordinamento, prevale sicuramente l’interesse dei minori a mantenere il rapporto costante con il padre. Solo in questo modo viene tutelato il principio della bigenitorialità.

Pertanto, se un genitore non sia d’accordo con la scelta di trasferirsi dell’altro, deve presentare un ricorso al giudice del luogo di residenza abituale del figlio per ottenere l’autorizzazione al trasferimento della residenza del minore.

Questo procedimento si può attivare con un ricorso per la modifica delle condizioni di separazione, di divorzio o dei provvedimenti riguardo a minori nati fuori dal matrimonio.

Il genitore contrario a tale scelta, certamente potrà opporsi, manifestando le ragioni del dissenso.

A questo punto sarà il Tribunale a dover decidere la soluzione che tuteli maggiormente l’interesse del minore; potrà quindi ascoltare il minore stesso, il quale se ha compiuto 12 anni (o anche di età inferiore qualora sia capace di discernimento) potrà manifestare le sue preferenze.

È importante sottolineare che i genitori non possono decidere arbitrariamente di trasferirsi con la prole senza il consenso dell’altro ovvero senza l’autorizzazione del giudice. Difatti il codice penale punisce severamente tutte le condotte che integrano la sottrazione di minore

LA GIURISPRUDENZA PIU’ RECENTE.

Una recente vicenda portata all’attenzione del Tribunale di Ancona (21.06.17), rigettava la richiesta di una madre che chiedeva l’autorizzazione a trasferirsi con la prole per trovare una sistemazione lavorativa migliore in un’altra città.

Il padre, resisteva deducendo che la signora avrebbe potuto di trovare un’altra occupazione, nella propria città, non avendo ricevuto una proposta lavorativa migliorativa del suo attuale assetto reddituale.

La questione è stata definitivamente risolta dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 22 maggio 2017:la signora può inseguire la sua realizzazione personale laddove le sembri opportuno, ma si vuol dire che le due proposte lavorative depositate, non sembrano di spessore e di redditività tali, da giustificare il trasferimento dei figli ad oltre 200 chilometri dal padre, pertanto il richiesto trasferimento, ove attuato priverebbe i figli di quella presenza continuativa e di quel sostegno che solo un padre che vive nella stessa città può dare”.

Ebbene in questo caso la Cassazione predilige l’interesse dei minori ad avere un rapporto continuativo con il padre, in adempimento al principio della bigenitorialità, piuttosto che assecondare esigenze personali e non rilevanti della madre.

 

IL NOSTRO CASO.

 

Nel 2016 Studiodonne ha aiutato una donna a trasferire la propria residenza insieme a suo figlio di 7 anni da Roma, in un Comune in provincia di Salerno, a 300 km dalla Capitale.

La nostra cliente, aveva ricevuto un’opportunità lavorativa molto importante, e, a Roma nonostante i numerosi colloqui affrontati non riusciva a trovare un’occupazione stabile. La coppia aveva difficoltà economiche, quindi, un reddito maggiore della donna, avrebbe certamente consentito al minore uno stile di vita più dignitoso.

Infine il Tribunale ha considerato anche la circostanza che il Comune dove la Signora si voleva trasferire, era un luogo noto al minore, nel quale era precedentemente vissuto ed aveva coltivato affetti ed interessi.

Abbiamo inoltre consigliato alla nostra Cliente, di pianificare un calendario di visita padre-figlio realistico, con la promessa di un serio impegno a favorire la relazione con il padre.

Ebbene, il Tribunale, sulla base delle argomentazioni e della documentazione depositata dallo studio, ha accolto la richiesta della Signora, la quale oggi ivi risiede con il figlio, il quale, in ogni caso ha continuato ad avere con il padre un rapporto continuativo.

 

 

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