I patti prematrimoniali saranno possibili!

A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia e dell’Avv. Vanessa Bellucci.
Più di una volta abbiamo sentito di parlare di accordi prematrimoniali con riferimento ai matrimoni celebrati all’estero, ma in Italia sono validi? Ad aprire la strada a questi accordi patrimoniali tra coniugi è il Giuseppe Buffone, Magistrato della Direzione Generale della Giustizia Civile.

I patti prematrimoniali sono dei contratti stipulati dai coniugi che servono a disciplinare i rapporti patrimoniali tra gli stessi in caso di separazione o divorzio.
Sono diversi i paesi dove gli accordi prematrimoniali sono una realtà consolidata e consentono una miglior gestione della fine del rapporto.
Un esempio sono i paesi di tradizione anglosassone come Inghilterra, USA e Australia. In Inghilterra, in particolare, i «prenuptial agreements» servono a regolare gli aspetti patrimoniali e non patrimoniali del matrimonio mentre in Australia regolano i rapporti patrimoniali sia in costanza di matrimonio, e sia i «in contemplation of divorce» che regolano in rapporti in caso di fine dell’unione. Discorso diverso negli Stati Uniti, dove gli accordi sono ammessi da un po’ di tempo e, pur avendo una disciplina diversa di Stato in Stato, devono rifarsi a dei principi comuni.
Ma gli accordi prematrimoniali non riguardano solo i paesi anglosassoni, stanno infatti prendendo piede in diversi paesi europei.
In Germania ad esempio ci sono gli «Eheverträge», con cui i coniugi possono decidere in merito all’assegno divorzile, rinunciare alla liquidazione delle aspettative pensionistiche e variare l’importo del mantenimento se sono intervenute variazioni economiche. Anche la Spagna non è da meno: gli sposi possono stipulare accordi con cui regolare i rapporti in caso di rottura.
E in Italia?
Tra gli ostacoli al riconoscimento di questo tipo di contratti c’è un’impostazione conservatrice sul tema della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 3777/81 ha sancito la nullità dei patti prematrimoniali per illiceità della causa, essendo per la Corte Suprema, tali accordi incompatibili con l’indisponibilità dello status di coniuge e con il diritto all’assegno divorzile (che deve avere una natura assistenziale).
Nonostante alcune successive aperture dal 2000 in poi, soprattutto con la sentenza n. 23713/2012 che ha riconosciuto la validità di un contratto con cui la futura sposa si impegnava a trasferire la proprietà di un immobile al coniuge a titolo di indennizzo per le somme spese dallo stesso per ristrutturare l’edificio adibito poi a casa coniugale, con la più recente n. 2224/2017 la Corte di Cassazione ha sancito ancora una volta la nullità degli stessi per illiceità della causa.
Dunque sembrerebbe che al momento tali accordi non siano validi.
Tuttavia una significativa apertura e cambio di direzione arrivano da Giuseppe Buffone, Magistrato della Direzione Generale della Giustizia Civile. Quest’ultimo, infatti, dando un’interpretazione innovativa alla sentenza delle Sezioni Unite relativa all’assegno divorzile (sent. Cass. Ss. Uu. 18287/2018), ritiene che i patti prematrimoniali siano finalmente possibili anche in Italia.
Buffone sottolinea che finora la nullità di quei patti si è basata sul principio che l’assegno di divorzio fosse di natura assistenziale, cioè di aiuto al coniuge in stato di bisogno. Proprio per il suo carattere assistenziale era indisponibile, cioè non poteva essere oggetto di un contratto. D’ora in poi sarà composito! E’ proprio questo il termine chiave che apre la strada ai patti prematrimoniali.
L’assegno divorzile diviene composito e prevalentemente perequativo; quel che è perequativo diventa disponibile e può essere oggetto di contratto. Patti che compensano le posizioni dei coniugi in caso di divorzio, dunque, possono essere leciti!
Ritiene Buffone che “le parti ora avranno molto da discutere per comporre i propri accordi. La perequazione infatti è un elemento che può essere letto diversamente. Quali criteri usare per quantificare la cifra da passare al coniuge? Il giudice dovrà fare una sua istruttoria, coinvolgere la Finanza, l’anagrafe tributaria. La Cassazione non ha messo paletti: il giudice avrà grande discrezionalità, non solo per quantificare l’assegno”.

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