Si alla pensione di reversibilità con assegno di mantenimento versato una tantum

SI’ ALLA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ CON ASSEGNO DI MANTENIMENTO VERSATO UNA TANTUM
a cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia e dell’Avv. Rosalia Cancellara”
L’assegno di mantenimento e l’assegno divorzile sono attribuiti all’ex coniuge per diverse finalità e scopi.
L’assegno di mantenimento previsto e disciplinato dall’art. 156 c.c. trova la sua ratio in base al principio di solidarietà e assistenza spirituale e materiale imposto ai coniugi per legge. Infatti, con la separazione non cessa il vincolo matrimoniale ma lo stesso è solo sospeso, ben potendo i coniugi riconciliarsi prima della pronuncia del divorzio.
Presupposto per l’attribuzione dell’assegno di mantenimento è che il coniuge beneficiario non disponga di redditi adeguati a un tenore di vita simile a quello che aveva durante il matrimonio e che la separazione non sia a lui addebitabile.
Di altra natura è, invece, l’assegno divorzile il cui fondamento si ravvisa, infatti, nella rottura definitiva del rapporto coniugale e, dunque, nel venir meno di tutti gli effetti propri del vincolo matrimoniale.
Anche l’assegno divorzile ha una finalità assistenziale/solidaristica serve cioè a impedire il deterioramento delle condizioni economiche del coniuge economicamente più debole ma ai fini del suo riconoscimento la legge richiede requisiti più rigidi ovvero non basterà che il coniuge beneficiario sia privo dei mezzi economici idonei ad assicuragli un tenore di vita tendenzialmente equiparabile a quella precedente, ma invece è necessario che egli sia oggettivamente nella condizione di non poterseli procurare.
Entrambi gli assegni possono essere corrisposti sia mensilmente che con versamento c.d. “una tantum”.
Cosa succede in sede di divorzio se il versamento del mantenimento in separazione è avvenuto in unica soluzione? e alla pensione di reversibilità?
Ebbene principio consolidato in Giurisprudenza è quello secondo cui ove l’assegno divorzile venga corrisposto “una tantum” si perde irrimediabilmente il diritto alla percezione della pensione di reversibilità dell’ex coniuge.
Infatti la Corte di Cassazione con sentenza n. 3635/2012, ha affermato il principio di diritto secondo cui: “In tema di divorzio, qualora le parti, in sede di regolamentazione dei loro rapporti economici, abbiano convenuto di definirli in un’ unica soluzione, come consentito della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 8, attribuendo al coniuge che abbia diritto alla corresponsione dell’assegno periodico previsto nello stesso art. 5, comma 6, una determinata somma di denaro o altre utilità, il cui valore il Tribunale, nella sentenza che pronuncia lo scioglimento dei matrimonio, abbia ritenuto equo ai fini della concordata regolazione patrimoniale, tale attribuzione, indipendentemente dal nomen iuris che gli ex coniugi le abbiano dato nelle loro pattuizioni, deve ritenersi adempitiva di ogni obbligo di sostentamento nei confronti dei beneficiario, dovendosi, quindi, escludere che costui possa avanzare, successivamente, ulteriori pretese di contenuto economico e, in particolare, che possa essere considerato, all’atto del decesso dell’ex coniuge, titolare dell’assegno di divorzio, avente, come tale, diritto di accedere alla pensione di reversibilità o (in concorso con il coniuge superstite) a una sua quota”
Da quanto detto si desume che l’improponibilità di nuove domande di contenuto economico dopo la corresponsione dell’assegno in unica soluzione è conseguenza non (tanto) dell’autonomia delle parti quanto (piuttosto) dell’accertamento da parte del giudice che pronuncia il divorzio della rispondenza dell’accordo alle esigenze di tutela del coniuge economicamente più debole. Ovviamente tale accertamento e valutazione di equità dell’accordo andranno compiuti anche in sede di divorzio ad istanza congiunta.
Cosa succede quando i coniugi in separazione stabiliscono il versamento dell’assegno di mantenimento in un’unica soluzione, è possibile in sede di divorzio pretendere ed ottenere il versamento dell’assegno divorzile e conseguentemente conservare il diritto alla reversibilità della pensione?
IL CASO
Tizio, condannato in Appello a corrispondere alla propria moglie un importo mensile a titolo di assegno divorzile, propone ricorso per Cassazione sostenendo la vigenza tra le parti, al momento della separazione poi omologata, di un accordo nel quale era stato espressamente previsto il versamento del mantenimento in unica soluzione al volto ad estinguere ogni obbligo di mantenimento.
DIRITTO
La Corte di Cassazione, sez. I civile – sentenza 10 febbraio 2016, n.2948 statuisce che “La determinazione dell’assegno divorzile, giusto l’art. 5 della legge n. 898/70, è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi. Conseguentemente, anche se negli accordi di separazione è stato pattuito che nessun assegno venga versato dal marito per il mantenimento della moglie, è comunque il giudice a dover procedere alla verifica del rapporto delle attuali condizioni economiche delle parti con il pregresso stile di vita coniugale, e decidere poi sull’eventuale diniego o sull’eventuale riconoscimento al coniuge debole dell’assegno divorzile”.
Pertanto alla luce di questa pronuncia il mantenimento versato con ‘una tantum’, cioè con un unico versamento, non preclude alla moglie la possibilità di ottenere l’assegno divorzile.
La moglie, quindi, che in sede di separazione accetta il mantenimento con la formula “una tantum” in sede di divorzio può però tranquillamente avanzare la richiesta di assegno di divorzile; questo è quanto ha ribadito la Corte di Cassazione con la Sentenza n. n. 2948 del 10.02.2016, sottolineando che il Giudice non deve tenere conto degli accordi pregressi dei coniugi ma deve verificare le attuali e le future condizioni economiche delle parti.
Non appare neppure possibile in sede di separazione abbinare all’assegno “una tantum”, una rinuncia a chiedere in sede di divorzio l’assegno divorzile. Infatti, un simile accordo tra i coniugi è nullo ai sensi dell’art. 160 c.c. secondo cui gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio.
Da ciò derivano importanti conseguenze a livello assistenziale in caso di morte del coniuge obbligato ovvero la possibilità per il coniuge divorziato che in sede di separazione ha accettato un versamento “una tantum”, di vedersi riconosciuto un assegno periodico di divorzio e di conservare pertanto il diritto a ricevere la pensione di reversibilità dell’ex coniuge obbligato.
Studiodonne e l’Avv. Maria Luisa Missiaggia sono da sempre attenti a questo tipo di problematiche. Se ti stai separando prenota una consulenza in Studio per conosce i tuoi diritti.

CLICCA QUI PER UNA CONSULENZA ONLINE 
su questo ed altri argomenti.

Chiama Ora