La conservazione del cognome dell’altro coniuge, anche dopo il divorzio, è possibile. Ma debbono ricorrere circostanze eccezionali trattandosi di ipotesi straordinaria affidata alla decisione discrezionale del giudice di merito.
Il punto di partenza sul tema è l’art. 143 bis c.c. stabilisce che la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito.
Inoltre, in base a quanto disposto dall’art 5 della legge sul divorzio (L. 898/1970), in seguito allo scioglimento del rapporto coniugale, la donna perde il cognome che aveva aggiunto al suo con il matrimonio. Tuttavia, il giudice che pronuncia la sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, può autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito quando sussista un interesse meritevole di tutela suo o dei figli.
Tipica è la circostanza in cui l’ex marito è un professionista o un’artista affermato e ormai anche l’ex moglie è socialmente identificata con quel cognome. Ma tale caso può ritenersi meritevole di tutela?
Di tale aspetto si è occupata la Cassazione con un’ordinanza (Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 4 maggio – 26 ottobre 2015, n. 21706), con cui ha stabilito che non si può considerare meritevole di tutela la volontà di conservare un cognome famoso o, in virtù del quale, la donna ha goduto di alcuni benefici e privilegi sociali.
La meritevolezza dell’interesse, infatti, deve essere vista come un’eccezione alla regola, regola che stabilisce invece il principio opposto, ossia quello della coincidenza tra la denominazione e lo status.
Secondo il Tribunale di Milano (Trib. Milano sent. 5644/2009), l’interesse al mantenimento del cognome del coniuge dopo il divorzio risulta meritevole di tutela qualora riguardi la sfera del lavoro professionale, commerciale o artistico della moglie, oppure, ancora, in considerazione di profili di identificazione sociale e di vita di relazione meritevoli di tutela oltre che di particolari profili morali o considerazioni riguardanti la prole.
Cosa succede se la moglie è straniera?
Le situazioni da cui dipendono i cognomi e i nomi, ovvero i rapporti di famiglia che li determinano, sono valutati alla luce della legge dello Stato della cittadinanza secondo la Convenzione di Monaco, ratificata dall’Italia e che deve essere applicata anche per gli Stati non contraenti; così ha statuito la Prima Sezione della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 23291/2015. La pronuncia trae origine dal caso di un cittadino italiano, il quale impugna la decisione della Corte d’Appello che, in riforma della sentenza resa in primo grado, aveva consentito alla moglie (di nazionalità svedese) di poter mantenere il cognome dell’ex coniuge.
La Corte di Cassazione ha stabilito, pertanto, che le norme cui fare riferimento per la fattispecie dedotta in giudizio, non sono solo quelle degli artt. 143 bis c.c. e l’art. 5, commi 2, 3, 4, della l. n. 898/1970, ma anche quelle contenute nella Convenzione di Monaco, resa esecutiva dall’Italia con la L. 950/1984. L’art. 1 della summenzionata Convenzione, destinata a prevalere sul diritto interno e sulle altre norme di diritto internazionale privato, stabilisce che i cognomi e i nomi di una persona devono essere determinati dalla legge dello Stato di cui il titolare è cittadino anche laddove costui appartenga ad uno Stato non contraente.
Inoltre, i giudici mettono in evidenza che la legge svedese consente al coniuge divorziato la facoltà unilaterale di mantenere il cognome del marito, poiché sostituito con il matrimonio al proprio nativo assumendo un carattere distintivo dell’identità personale. Il cognome della donna, nella fattispecie esaminata, è stato sostituito con il consenso del coniuge, diventando di fatto l’unico cognome della moglie e assumendo una funzione di carattere distintivo della propria identità personale a cui è necessario dare continuità.
Nel nostro ordinamento, invece, il cognome del marito integra ma non sostituisce quello della moglie, pertanto, solitamente la sua eliminazione non determina alcuna necessità di continuità in ordine alla prevalenza dei segni distintivi che compongono il nome.
Qui la sentenza a cui l’articolo fa riferimento sent.-cognome-ex
A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia e dell’Avv. Vanessa Bellucci
Tiziana Viola
Gennaio 25, 2019 8:50 amBuongiorno, mi chiamo Tiziana, sono un artista che da 16 anni ha effettuato mostre e pubblicazioni artistiche con il doppio cognome quello da nubile e quello da sposata. Adesso dopo la separazione legale, è possibile solo per fini artistici e non anagrafici, mantenere il doppio cognome che cmq è già un po’ conosciuto? Tale doppio cognome configurerebbe solo nelle mostre artistiche ed in cataloghi e non nella vita quotidiana. Spero in un suo chiarimento. Grazie
Maria Luisa Missiaggia
Gennaio 25, 2019 6:07 pmCara Tiziana, l’uso del doppio cognome può permanere fino allo scioglimento del matriomonio cioè al divorzio. Per ulteriori dettagli acquisti una consulenza on line e le daremo i riferimenti normativi con eventuali suggerimenti con l’ex coniuge con cui ha ancora un vincolo di solidarietà in quanto non divorziati. Sul sito consulenze on line potrà avere il percorso per l’acquisto. Cordialità
Tatsiana Rusciano
Gennaio 29, 2019 10:56 amBuongiorno, mi chiamo Tatsiana, sono cittadina straniera, e sono sposata con cittadino italiano. Siamo sposati nel mio paese (Bielorussia) e ho preso il suo cognome ( sostituendo il mio come si usa nel mio paese), adesso che stiamo per divorziare cosa succede con cognome e con mio permesso di soggiorno?
Grazie
Maria Luisa Missiaggia
Febbraio 7, 2019 5:34 pmBuonasera e grazie per essersi interessata al nostro articolo. In Italia dovrà prima procedere con la separazione e poi con il divorzio.
La separazione dei coniugi, pur determinando il venir meno della convivenza, non comporta di per sé l’automatica revoca del permesso di soggiorno in quanto il permesso di soggiorno per motivi familiari, in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio, può essere convertito in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, autonomo o per studio ecc. Il titolare deve però avere i requisiti per tale richiesta.
Il cognome in fase di separazione verrà conservato, nella fase di divorzio sarà il Giudice a valutare se sussistono interessi meritevoli di tutela. Per saperne di più acquisti una consulenza online.
Avv. Maria Luisa Missiaggia