L’ex lavora? Nella separazione sì all’assegno di mantenimento.

Una separazione può essere accompagnata dall’obbligo legale del versamento dell’assegno di mantenimento al coniuge, anche se lo stesso ha un lavoro retribuito? Di seguito, quindi, la risposta a uno dei quesiti che vengono posti maggiormente in sede di separazione dal coniuge: parliamo del mantenimento.

D: Avvocato, in una separazione è vero che il mantenimento è dovuto anche se il coniuge lavora?

R: Può succedere!

Nella separazione parametri diversi e “redditi adeguati” ex art. 156 c.c. vanno rapportati al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

Nella separazione legale l’ex coniuge che lavora ed è sprovvisto di redditi adeguati a conservare il tenore di vita in costanza di matrimonio, può essere mantenuto dal coniuge più ricco.

La Corte di Cassazione, sesta sezione civile, infatti, nell’ordinanza 28327/2017 pronunciatasi sul ricorso della moglie, in riforma della sentenza di appello, ha riconosciuto l’assegno di mantenimento alla moglie che lavora.

Mantenimento alla ex che lavora ed ha redditi.

Per la Cassazione nella separazione il tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio è parametro di valutazione.

Pertanto il coniuge potrà percepire l’assegno sempre che non sia stato condannato all’addebito, ovvero abbia determinate la rottura coniugale con una relazione extraconiugale esclusiva.

 

Quali sono gli altri parametri considerati per il calcolo dell’assegno familiare da corrispondere all’ex coniuge lavoratore?

Nel caso in cui la separazione è consensuale sarà compito dei due coniugi, con la consulenza di un avvocato, stabilire, tra i vari punti dell’accordo, anche l’ammontare dell’importo dovuto per l’assegno di mantenimento. Il Tribunale, una volta accertata l’effettiva equità dell’accordo, soprattutto in tutela degli interessi di eventuali figli, provvederà all’omologazione delle condizioni determinando così la separazione legale.

Differente, invece, il caso in cui ci sia un mancato accordo tra i coniugi oppure ci sia una specifica richiesta di addebito della separazione da parte di uno dei due. In questo caso sarà compito del giudice stabilire a chi attribuire le eventuali violazioni degli obblighi matrimoniali (che non potrà beneficiare dell’assegno) e dettare le varie condizioni all’interno di un procedimento di separazione giudiziale. La determinazione dell’assegno di mantenimento (che si fa comunque anche se nessuna delle parti ha chiesto l’addebito) è strettamente connessa all’individuazione della parte che risulta più svantaggiata a causa della sospensione del vincolo matrimoniale, qualora non sia in grado di garantire lo stesso tenore di vita di cui godeva in precedenza. Il compito del giudice, infatti, sarà quello di riequilibrare le reali capacità economiche della coppia separata stabilendo il giusto valore del mantenimento.

L’assegno al coniuge lavoratore va versato anche dopo il divorzio?

La rivoluzionaria sentenza della Corte di Cassazione dello scorso 10 maggio (sent. 11504/2017), ha stravolto i parametri per la valutazione dell’assegno divorzile. Quest’ultimo è stato ancorato al requisito dell’indipendenza o autosufficienza economica del coniuge.

E’ stato così abbandonato un criterio di valutazione che era ormai divenuto costante in giurisprudenza da più di trenta anni, ovvero quello del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

Il nuovo orientamento delineato dalla Suprema Corte deve ritenersi applicabile solo in sede di divorzio e non anche in sede di separazione.

Spiegano i Giudici della Suprema Corte che continuare ad utilizzare un parametro ormai non più al passo con i tempi, significherebbe considerare l’ex coniuge richiedente ancora parte di un rapporto matrimoniale ormai estinto sia sul piano affettivo che economico-patrimoniale. Ciò sarebbe in contrasto con la natura stessa del divorzio e con gli effetti civili che lo stesso produce, quale appunto l’estinzione del vincolo matrimoniale anche sotto il profilo economico. Il parametro del vincolo matrimoniale finirebbe invece per ripristinare tale rapporto in un’indebita prospettiva di “ultrattività” del vincolo stesso.

A cura di Maria Luisa Missiaggia Avvocato Matrimonialista

CLICCA QUI PER UNA CONSULENZA ONLINE 
su questo ed altri argomenti.

Chiama Ora