COME FARE SE L’EX CONIUGE NON CORRISPONDE L’ASSEGNO DIVORZILE?

A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia e della Dr.ssa Vanessa Bellucci.

L’art. 8 della legge sul divorzio (L. 898/1970) prevede la possibilità, per l’ex coniuge che ha diritto all’assegno divorzile, di agire direttamente nei confronti del datore di lavoro o dell’istituto di previdenza dell’ex coniuge che si sia reso inadempiente al suddetto obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile.

L’effetto è simile a quello del pignoramento presso terzi ma con una procedura più snella e semplice.

Per ottenere l’adempimento da parte del datore di lavoro o di altro soggetto periodicamente obbligato nei confronti dell’ex coniuge inadempiente (quale ad es. un istituto pensionistico), sarà sufficiente inviare una diffida e messa in mora all’obbligato ed attendere 30 giorni. Se trascorso tale termine il soggetto persevera nel suo comportamento e non corrisponde le somme dovute, allora l’ex coniuge creditore potrà azionare la procedura prevista dall’art. 8 della normativa sopra citata.

Dovrà essere redatto a cura del legale della parte creditrice un atto stragiudiziale, cui si allegherà la diffida sopra detta, con la richiesta al datore di lavoro o ad altro soggetto individuato come debitor debitoris (ovvero debitore del debitore), di pagare le somme dovute a parte creditrice per conto dell’ex coniuge inadempiente. La notifica di tale atto stragiudiziale dovrà essere fatta oltre che al debitor debitoris anche al debitore.

E’ dunque lo schema tipico del pignoramento presso terzi ma piuttosto semplificato; non sono necessarie infatti la notifica di un atto di precetto al debitore né la richiesta dell’avvio di una procedura esecutiva agli uffici del Tribunale competente; quindi non è necessario l’intervento del giudice.

Inoltre la legge in esame prevede espressamente che nel caso in cui il terzo debitore resti a sua volta inadempiente, omettendo di corrispondere il dovuto in luogo dell’obbligato originario, il creditore potrà rivolgere la sua azione esecutiva direttamente nei confronti del debitor debitoris.

La procedura risulta diversa rispetto a quella concessa per la separazione in caso di mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento; in quest’ultimo caso infatti (ai sensi dell’art. 156, co. 5, c.c.) è espressamente richiesto l’intervento del giudice in quanto la parte potrà rivolgere istanza allo stesso al fine di ottenere l’ordine di pagamento a carico del terzo debitore (quale ad es. il datore di lavoro).

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