STEP CHILD ADOPTION – LEGGE PER ADOZIONE. MOLTO RUMORE PER NULLA! DICIAMO FINALMENTE CHE L’ADOZIONE CONTINUERA’ AD ESSERE PERMESSA ANCHE ALLE COPPIE OMOSESSUALI

STEP CHILD ADOPTION – LEGGE PER ADOZIONE. MOLTO RUMORE PER NULLA! DICIAMO FINALMENTE CHE L’ADOZIONE CONTINUERA’ AD ESSERE PERMESSA ANCHE ALLE COPPIE OMOSESSUALI

In questi giorni pertanto, si sente spesso parlare di step child adoption (letteralmente adozione del figliastro), utero in affitto e adozioni per persone omossessuali.
Ovviamente nulla di tutto questo è previsto dal D.L. Cirinnà il quale ha la sola pretesa di regolarizzare al più la stepchild adoption, che è ben altra cosa rispetto all’adozione in senso tradizionale.
Le coppie italiane che decidono di adottare, devono seguire una procedura di adozione particolarmente complessa, volta a garantire l’interesse del minore a vivere in una famiglia adeguata alle sue caratteristiche e necessità.
L’interesse dei coniugi, quello di costituire una famiglia, è considerato secondario rispetto all’interesse del minore.
L’adozione di un bambino italiano è regolata dalla Legge 4 maggio 1983 n.184 e dalla legge 149/2001, il principio etico su cui si fonda la normativa, è l’interesse e il benessere del minore. L’adozione è vista come l’estrema soluzione per evitare una situazione di difficoltà e di abbandono dopo aver tentato tutto il possibile per il mantenimento del bambino nel proprio contesto affettivo e sociale.
Per adottare un bambino è necessario che sia dichiarato adottabile dal Tribunale per i Minorenni, cioè è stato accertato lo stato di abbandono, solo da questo momento è possibile iniziare la procedura di adozione che renderà il bambino adottato un figlio legittimo a tutti gli effetti.
Con il decreto di adottabilità vengono meno tutti i legami con la famiglia di origine e i minori sono pronti a diventare a tutti gli effetti figlia o figlio di una coppia diversa da quella che li ha generati.
L’art. 27 della Legge 4 maggio 1983 n.184, dispone che «l’adozione fa assumere, al minore adottato, lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali porta anche il cognome».

Compiti della Regione
Alla Regione spettano i compiti di coordinare, promuovere e organizzare le attività finalizzate alla qualificazione dei servizi pubblici che si occupano di infanzia e adolescenza, cercando di realizzare il principio “del superiore interesse del minore” e il suo diritto ad una famiglia in cui crescere, prevenendo l’abbandono dei minori e tutelando il diritto dei bambini di crescere in un ambiente sociale idoneo. La prospettiva è quella di rimuovere con ogni mezzo, grazie ad interventi in ambito educativo, psicologico sociale ed anche economico, gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione di questo diritto.
Un altro compito attribuito alle Regioni è quello relativo alla promozione di accordi e collaborazioni tra i diversi soggetti pubblici e privati che hanno competenze in materia di adozione.
Organi istituzionali competenti
L’organo istituzionale preposto ad accogliere le domande di adozione nazionale è il Tribunale per i Minorenni della regione,  all’ufficio di cancelleria civile si presenta la “dichiarazione di disponibilità” all’adozione, più comunemente detta “domanda di Adozione”. La domanda di adozione nazionale è valida per 3 anni e può essere rinnovata, per cui se dopo 3 anni dalla presentazione della domanda la coppia non ha avuto alcun abbinamento, può rinnovare la domanda rivolgendosi nuovamente al servizio sociale. Gli aspiranti genitori adottivi non vantano un “diritto” ad ottenere un bambino ma possono solo esprimere la loro “disponibilità” ad adottarne uno.
Le procedure e i provvedimenti vengono seguiti dai Servizi Socio-assistenziali Territoriali, organi composti da psicologi e assistenti sociali della AUSL e dei Comuni.
Requisiti
I requisiti per la richiesta di adozione nazionale sono definiti nell’articolo 6 della Legge 4 maggio 1983 n.184 e precisamente:

  • la richiesta può essere presentata solo da coloro che sono uniti in matrimonio da almeno 3 anni compreso il periodo di convivenza prematrimoniale
  • non deve sussistere separazione personale neppure di fatto
  • essere idonei all’educazione, istruzione e al mantenimento dei minori
  • tra gli adottanti e l’adottato ci deve essere una differenza di età minima di 18 anni e massima di 45 per uno dei coniugi e 55 per l’altro; tale limite può essere derogato se i coniugi adottano due o più fratelli assieme o se hanno un altro figlio minorenne

Mentre per i requisiti dell’età e dell’unione si procede con una semplice verifica formale, per quelli che riguardano l’idoneità, la valutazione è più complessa in quanto deve entrare nel “nel merito”, cioè nei contenuti e nelle modalità del rapporto di coppia. La valutazione per questi requisiti viene svolta dal Tribunali per i minorenni tramite i servizi socio-assistenziali degli Enti locali e con la collaborazione dei servizi delle aziende sanitarie locali. Questo perché è necessario fare un’osservazione corretta della relazione di coppia e della sua reale disponibilità ad accogliere un figlio, delle sue risorse a fronteggiare le eventuali difficoltà di inserimento.

Procedura
Il Tribunale per i Minorenni di Bologna, competente per la regione Emilia Romagna, in base alle normative nazionali, ha dato indicazioni organizzative per lo svolgimento dell’iter adottivo.
Le famiglie residenti in regione, che intendono adottare un bambino italiano, devono rivolgersi al Servizio Sociale del Comune di residenza per iniziare il percorso di informazione, preparazione e indagine sociopsicologica necessaria per presentare la dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i Minorenni.

I servizi sociali comunali svolgono le seguenti attività:

  • informazione sull’adozione e sulle relative procedure
  • preparazione delle coppie attraverso l’organizzazione di corsi provinciali condotti da esperti, il corso formativo è gratuito ed ha una durata di circa 12 ore
  • indagine sociopsicologica svolta dall’ assistente sociale insieme allo psicologo

Successivamente al corso di formazione, la coppia si incontra (circa 5-6 incontri compresa la visita domiciliare) con una équipe di professionisti composta da assistente sociale e psicologo che approfondiscono le caratteristiche dei coniugi e le loro motivazioni all’adozione.
Ultimata l’indagine, della durata di 4 mesi come stabilisce la legge, l’équipe invia, al Tribunale per i Minorenni di Bologna, una relazione illustrativa sul profilo della coppia.
Il Tribunale per i minorenni, previa presentazione da parte della coppia della domanda di adozione, convoca la coppia a svolgere uno o più colloqui con i giudici ordinari che valuteranno l’idoneità della coppia all’adozione. Quando il Tribunale riconosce nei coniugi le giuste caratteristiche per i bisogni di un bambino in stato di adattabilità propone alla coppia l’adozione.
A seguito dell’accettazione da parte dei coniugi e del consenso del minore se ha più di 14 anni o sentito il minore se ha più di 12 anni, si svolge l’incontro con il minore, in istituto o presso l’ospedale dove è ricoverato.  A seconda dell’età e del vissuto del bambino, il personale del luogo ospitante provvede a prepararlo all’arrivo dei genitori prescelti, con i quali verranno programmati graduali incontri sino al distacco definitivo dai compagni e dagli operatori con cui egli ha vissuto un periodo più o meno lungo, ma comunque intenso, della propria vita.
La prima fase del rapporto di adozione è quella dell’affidamento preadottivo, che dura solitamente un anno, e nella quale i servizi sociali sono incaricati di predisporre ogni più opportuno intervento di sostegno alla famiglia per consentire il pieno inserimento del minore nel nuovo nucleo.
L’assistente sociale e lo psicologo del Comune ove risiede la coppia hanno quindi il compito di supportarla in questa delicatissima tappa di avvio della relazione, pur restando, per quanto possibile, osservatore esterno.
Per assicurare una adeguata accoglienza sanitaria ai bambini adottati, la Regione Emilia- Romagna ha approvato nel 2007 il “Protocollo regionale per la tutela della salute psico-fisica dei bambini adottati” che contiene linee-guida per i pediatri di libera scelta e di comunità che sono chiamati ad affiancare i genitori adottivi nella cura dei bambini.
Al termine dell’anno di affidamento preadottivo, i servizi sociali dovranno inviare una relazione al Tribunale per i minorenni che, preso atto della buona evoluzione del rapporto tra coppia e minore, sentito il parere del tutore del minore, dichiarerà l’adozione definitiva ovvero, in considerazione di eventuali difficoltà, evidenziate dalle informazioni degli stessi servizi locali, prorogherà l’affido disponendo gli interventi più opportuni per garantire il pieno inserimento del bambino in famiglia.
L’adozione crea ora un vincolo giuridico tra genitori e figli del tutto equiparato dalla legge alla filiazione legittima (art. 27 L. 184/1983). L’adottato acquista il cognome paterno e, effettuate le trascrizioni allo stato civile, è fatto divieto a chiunque di fornire notizie e informazioni e, in particolare, all’ufficiale di stato civile e all’ufficio anagrafe, di produrre certificazioni, estratti o copie dai quali possa risultare il rapporto di adozione (art. 24 L. 149/2001), con sanzioni anche penali in caso di trasgressione.
L’adozione non può essere revocata tranne nel caso in cui il minore si trovi nuovamente in stato di abbandono.

Documenti necessari
Al momento della richiesta gli aspiranti genitori devono presentare i seguenti documenti:
  • Dichiarazione di disponibilità
  • Certificato del medico di base
  • Certificato di nascita dei richiedenti
  • Stato di famiglia
  • Dichiarazione di assenso da parte dei genitori dei coniugi (in caso di decesso il certificato di morte)
  • mod.101 o mod.740 oppure busta paga
  • Certificato del Casellario giudiziale dei richiedenti
  • Atto notorio oppure dichiarazione sostitutiva con l’attestazione che tra i coniugi adottanti non sussiste separazione personale neppure di fatto
I documenti devono essere presentati da entrambi i coniugi in carta semplice, in originale e in duplice copia nel caso si presenti domanda sia per l’adozione nazionale che per l’internazionale.
La modulistica può essere richiesta alla cancelleria del Tribunale per minorenni.
I certificati richiesti sono esenti dal pagamento del ticket in quanto finalizzati alle pratiche di adozione.
Tempi
Il procedimento di adozione prevede i seguenti tempi:

  • 15 giorni, dalla presentazione della dichiarazione di disponibilità all’Adozione, per trasmettere la richiesta di accertamenti sui coniugi da parte del Tribunale per i minorenni ai Servizi Territoriali, al Commissariato di zona e alla Medicina Legale
  • 4 mesi, dalla richiesta di accertamenti da parte del Tribunale, entro i quali i Servizi Territoriali devono inoltrare la relazione finale comprensiva della documentazione sanitaria
  • 2 mesi, dall’arrivo di tutta la documentazione, il Giudice Onorario deve convocare la coppia per i colloqui.

Per le adozioni internazionali valgono le stesse regole con la sola differenza che in quella internazionale attore preponderante è l’autorità del paese straniero del minore, rispetto al quale operano gli Enti Autorizzati, che svolgono una doppia funzione: fornitore di servizi per la coppia italiana che intende adottare ed al tempo stesso garante dell’applicazione delle disposizioni dell’autorità estera in Italia.

Criticità del Sistema
Un fattore importante è rappresentato dalla crisi economica che ha investito il nostro paese, relegando all’incertezza il futuro; la minore stabilità lavorativa e l’assottigliamento dei risparmi non aiuta le coppie con volontà adottiva a intraprendere serenamente un percorso dispendioso. I costi dell’adozione internazionale sfiorano cifre da capogiro, fino a 40mila euro, senza sommare le difficoltà che potrebbero verificarsi nella lunga fase istruttoria. Pensiamo alle fasi di stallo, ai ritardi alle diverse crisi che i paesi che offrono le adozioni possono subire. Fattori non certo secondari e che finiscono per influire, e di molto, sui costi. In media oltre i quarantamila euro. “Il calo esiste, è vero; come si fa a costruire un progetto di famiglia se non c’è una sicurezza economica? Al generale impoverimento delle famiglie italiane causato dalla crisi, si aggiungono le difficoltà concrete legate al possesso di alcuni requisiti economici essenziali per poter presentare domanda di adozione. Intanto, bisogna superare l’esame delle regole, contemplate dall’art. 6 della legge n. 184/1983 (come modificata dalla legge n. 149/2001), che disciplinano l’adozione e l’affidamento dei minori.
Le aspiranti coppie di genitori devono allegare alla richiesta di adozione una serie di documenti – la maggior parte in autocertificazione – tra i quali la busta paga e l’ultima dichiarazione dei redditi. Lo scopo è dimostrare la stabilità economica della famiglia per garantire un tenore di vita adeguato a sostenere un bambino a volte con problemi sanitari e psicologici anche critici. Oggi molti coniugi si trovano davanti all’impossibilità di poter fornire certezze sulla loro continuità lavorativa e di conseguenza sulle entrate economiche, come i lavoratori precari o a contratto determinato. Queste coppie non possono far altro che rimandare la loro scelta e sperare in una futura stabilizzazione del loro reddito.
Ebbene a parere di chi scrive sarebbe necessaria a questo punto una riforma del sistema delle adozioni volta a ridurne i costi e le lungaggini della burocrazia, perché genitori si diventa con l’esperienza e non può formularsi un giudizio ex ante ma solo ex post.
L’avv. MARIA LUISA MISSIAGGIA e il suo staff sono a disposizione per consulenze PROFESSIONALI con alta specializzazione nella materia del diritto di famiglia.

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